Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34712 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34712 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di NOME COGNOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 9 gennaio 2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata; letta la memoria RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO Veneto, del foro Roma, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 gennaio 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria ha accolto la domanda formulata da NOME COGNOME per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare dal 19 lug 2016 – data in cui veniva tratto in arresto – al 4 febbraio 2020 – data in cui veniva rimesso in libertà, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione deliberata dalla stessa Corte reggina (irrev. 26 giugno 2021).
La misura cautelare nei confronti del COGNOME fu disposta in quanto gravemente indiziato del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, in relazione ad una cosca di iRAGIONE_SOCIALE alla quale, grazie alla adozione di sistema di spacchettannento RAGIONE_SOCIALEe commesse, era stato consentito di inserirsi, con proprie imprese, nel settore degli appalti.
1.1. Più in particolare, l’ordinanza impugnata ha escluso, in capo al COGNOME, la colpa grave di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando come la condotta complessivamente tenuta non potesse essere ritenuta ostativa al diritto alla riparazione, mancando la prova del consapevole ausilio alle imprese riconducibili alla cosca e più in generale di contatti ritenuti “indizianti”.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, lamentando in sintesi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo si deduce vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione, poiché manifestamente illogica ed apparente (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), nonché l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen.
I giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione sono incorsi in errore nel non ritenere gravemente colposa la condotta del ricorrente: per far ciò, hanno sottolineato la scarsa capacità dimostrativa RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate rispetto alla prova del reato (esclusa sotto il profilo meramente soggettivo), mentre invece avrebbero dovuto verificare se la condotta tenuta abbia o meno concorso a determinare la restrizione RAGIONE_SOCIALEa libertà, in termini quantomeno gravemente colposi.
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa assoluzione non ha infatti escluso, per come si desume dal testo del provvedimento impugnato, la partecipazione del COGNOME al sistema di spartizione e “spacchettamento” degli appalti, il quale anzi aveva ceduto alle pressioni del manager COGNOME per la cessione di un subappalto, poi assegnato all’impresa riferibile al COGNOME, esponente di una famiglia mafiosa.
Inoltre, è lo stesso ricorrente, nella domanda introduttiva, a far riferimento, contrariamente a quanto ritenuto nell’ordinanza impugnata, ad una serie di incontri dallo stesso avuti proprio con il COGNOME.
La Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione, quindi, avrebbe dovuto considerare che la vicinanza ad una cosca, dimostrata dalla partecipazione al sistema di ripartizione degli appalti (che aveva consentito l’infiltrazione mafiosa), è condotta idonea, sulla base di una valutazione ex ante, a determinare l’intervento RAGIONE_SOCIALEa autorità giudiziaria e quindi ad integrare la condotta ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
2.2. Con il secondo motivo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta l’apparenza e l’illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione anche sotto ulteriori profili: da un lato la Corte appello, pur applicando il criterio aritmetico per la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, ha poi immotivatamente riconosciuto un incremento in ragione RAGIONE_SOCIALEa “sostanziale incensuratezza” del COGNOME; dall’altro, pur essendovi tenuta, non ha spiegato le ragioni per le quali la partecipazione al sistema di ripartizione e “spacchettamento” a pioggia degli appalti non sia idonea ad integrare quantomeno la colpa lieve valutabile sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.1. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, secondo l’originaria contestazione, NOME COGNOME, quale amministratore di diverse aziende consorziate, unitamente a NOME COGNOME e NOME COGNOME, gestì una rete di società operative nel settore RAGIONE_SOCIALEe pulizie civili ed industriali, stipulando contratti di appalt su tutto il territorio nazionale.
Appalti poi “spacchettati a pioggia” e ceduti in subappalto ad aziende poi risultate riconducibili alle cosche di ‘RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Rispetto a tale originaria contestazione, la Corte territoriale, richiamate le ragioni RAGIONE_SOCIALEa assoluzione, ha evidenziato come l’istante tenne una “posizione di retroguardia”, fu raramente coinvolto nei dialoghi intercettati (dove spesso fu indicato come un soggetto “antagonista”), e comunque non risultò in contatto diretto con il COGNOME.
Conseguentemente, i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione hanno evidenziato che i contatti del COGNOME con gli altri soggetti coinvolti nell’indagine, “una volta svuotat
di significazione illecita”, non potevano essere valutati al fine di ritenere integrata la condotta ostativa alla riparazione.
2. Venendo all’analisi RAGIONE_SOCIALEe doglianze, per come si desume dal testo del provvedimento impugnato (pp. 4 e 5) – cosa che rende del tutto irrilevante mancata allegazione di cui si duole il COGNOME nella memoria – la condotta di NOME COGNOME, sul “piano oggettivo”, ha consentito, condividendo la volontà del correo NOME, la cessione in subappalto RAGIONE_SOCIALEe commesse ricevute ad aziende riconducibili all’esponente di una cosca di ‘RAGIONE_SOCIALE, la quale così è riuscita ad infiltrarsi nel settore degli appalti pubblici.
Ciò che invece è stato escluso dai giudici di merito é che il COGNOME fosse “consapevole RAGIONE_SOCIALEo spessore criminale del COGNOME e RAGIONE_SOCIALEa riconducibilità del sua ditta alla cosca omonima” (p. 4).
In tal modo, hanno affermato i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, i dati fattuali indizianti sono stati ritenuti “sostanzialmente svuotati nella loro stessa valenza concreta”, poiché privi di “significazione illecita” (p. 5).
Partendo da tali premesse, la Corte distrettuale, pur riconoscendo il pieno inserimento del COGNOME nel sistema di “spacchettamento” degli appalti, ricevuti anche da soggetti con partecipazione pubblica, ha ritenuto di escludere la colpa grave ostativa alla riparazione, sottolineando che la condotta non fu di consapevole ausilio agli interessi mafiosi.
Così argomentando, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha erroneamente operato una valutazione RAGIONE_SOCIALEe condotte analoga a quella relativa all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale, già esclusa dai giudici RAGIONE_SOCIALEa cognizione e che costituisce, invece, il presupposto per ottenere l’indennizzo.
Non è questa la regola di valutazione che occorre applicare per affermare od escludere la colpa grave, risultato a cui immotivatamente giunge, invece, il provvedimento impugnato.
Più in particolare, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione avrebbe dovuto stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione” (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203638 – 01; conf., Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263 – 01).
La valutazione richiesta deve essere effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento RAGIONE_SOCIALE‘emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare, seppur in presenza di un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela potesse desumersi l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEe accuse, pur successivamente smentita dall’esito
del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663).
L’autonomia tra i due giudizi riguarda dunque la valutazione dei fatti, ma non l’accertamento degli stessi, irrevocabilmente compiuto nel giudizio di cognizione.
Per tale ragione, la sussistenza del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto all’indennizzo non può essere desunta da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (cfr., Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME, in motivazione, secondo cui il giudice RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione, deve valutare se certi comportamenti “accertati o non negati”, e pur sempre riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto, possano avere svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l’autorità giudiziaria; Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 – 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262957 – 01; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, COGNOME, Rv. 250385 – 01).
Nel caso in esame, dopo aver ricordato le ragioni che hanno condotto alla assoluzione del COGNOME, i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione si sono limitati ad affermare che quei contatti – poiché inidonei a fondare il giudizio di responsabilità penale – non integrano alcun profilo di colpa grave.
In applicazione dei principi appena ricordati, invece, i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione avrebbero dovuto verificare, in primo luogo, se il pieno inserimento del COGNOME nel sistema di “spacchettamento” RAGIONE_SOCIALEe commesse, con successiva stipula di numerosi subappalti (fatto non escluso dai giudici RAGIONE_SOCIALEa imputazione), possa o meno considerarsi condotta ostativa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., tale da escludere il diritto alla riparazione o, comunque, se tale condotta possa o meno considerarsi caratterizzata da colpa lieve, al fine di ridurre l’entità RAGIONE_SOCIALEa pretesa.
A tal fine, i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, nel valutare il comportamento del ricorrente, avrebbero dovuto considerare che la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., e del consolidato principio di diritto, secondo il quale deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 1002 del 9/10/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 46588 del 27/11/2024,
COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 43302 del 23/1072008, Malsano, Rv. 242034 01).
Nella stessa prospettiva, osserva il Collegio che i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione hanno erroneamente valorizzato un profilo soggettivo, ovvero la circostanza che il COGNOME non fosse a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa caratura mafiosa del COGNOME, con il qua non intrattenne alcun rapporto diretto.
Al riguardo giova osserva che il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa, secondo il costante insegnamento di questa Corte, non si identifica con la “colpa penale”, venendo in rilievo la sola componente oggettiva RAGIONE_SOCIALEa stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro RAGIONE_SOCIALE‘id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria (Sez. 4, n. 44997 del 19/11/2024, Marino, non mass.; Sez. 4, n. 41209 del 9/07/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 37752 del 26/09/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 28243 del 16/12/2021, dep. 2022, COGNOME, non mass.), pur se tesa, in concreto, al perseguimento di altri risultati.
Anche il giudizio sulla prevedibilità – mancato nell’ordinanza impugnata (p. 5 ordinanza impugnata) – va formulato con criterio ex ante, ed in una dimensione oggettiva, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro RAGIONE_SOCIALEa comune esperienza, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria.
È sufficiente, pertanto, analizzare quanto compiuto dalla richiedente sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo.
Come anticipato, ove il giudice del rinvio escluda l’esistenza di una condotta ostativa, dovrà comunque valutare l’esistenza o meno di profili di colpa lieve.
A tal proposito, questa Corte di legittimità ha chiarito che la colpa lieve può essere ravvisata in atteggiamenti o comportamenti, sicuramente non di gravità tale da escludere il diritto alla riparazione, ma integranti un concorso apprezzabile in termini economici per ridurne la quantificazione; tanto sul presupposto che se la colpa grave esclude il diritto alla riparazione, nelle altre gradazioni rispetto a quest’ultima, la colpa sinergica (sotto entrambi i profili considerabili: emissione del provvedimento restrittivo, perdurare RAGIONE_SOCIALEa detenzione) non è insignificante, dovendo essere valutata ai fini RAGIONE_SOCIALEa taxatio sul quantum debeatur (così, in motivazione, Sez. 4, n. 34541 del 24/05/2016, COGNOME, Rv. 267506 – 01; conf., Sez. 4, n. 27529 del 20/5/2008, Okumboro, Rv. 240889).
In conclusione, limitandosi a richiamare le considerazioni espresse dal giudice di merito per addivenire al giudizio di assoluzione, ed immotivatamente
escludendo l’esistenza RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa – ovvero senza valutare se la condotta accertata integri o meno una negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari – i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione non hanno fatto buon governo di tali principi.
Si impone, pertanto, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria, cui demanda altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
I restanti motivi sono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria cui demanda anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti riferite al presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, 14 ottobre 2025
Il Presidente