Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3645 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3645 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in BOSNIA-ERZEGOVINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/06/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Trento udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta, depositata dal Sostituto Procuratore generale, concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, in rappres tanza del RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per l’inammis sibilità o il rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione in materia di diritti e onorari di giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza, resa in data 16/06/2025, la Corte di appello di Trento r gettava la richiesta avanzata da NOME COGNOME per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiu detenzione dallo stesso sofferta dal 22/02/2018 al 29/03/2019, parte in regime custodia cautelare in carcere, parte in regime di arresti domiciliari, in relaz procedimento N. 1802/2017 R.G.N.R., che lo vedeva indagato dei reati di cui agl artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
NOME COGNOME veniva sottoposto alla misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere, in relazione ai suddetti reati, a seguito di ordinanza emessa dal Giu per le indagini preliminari del Tribunale di Trento in data 22/02/2018, sostit medio tempore, con quella degli arresti domiciliari. La misura si protraeva fino 29/03/2019, data in cui, all’esito di giudizio abbreviato, con sentenza dive irrevocabile in data 12/06/2023, il Giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare del Tribun di Trento lo assolveva dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.
Secondo l’accusa, il COGNOME avrebbe fatto parte di un sodalizio criminoso finalizzato alla commissione di più delitti di importazione, principalmente dalla snia Erzegovina, di sostanza stupefacente, del tipo cocaina, anfetamina e mar juana, ed alla successiva vendita nella piazza trentina. Il suo ruolo sarebbe quello di occuparsi, per conto dei sodali stanziati nell’area balcanica, RAGIONE_SOCIALE‘es dei crediti presso i sodali stanziati sul territorio italiano, che venivano p denaro contante ovvero attraverso la consegna di autoveicoli, di cui lo stesso COGNOME curava l’esportazione mediante l’utilizzo di bisarche.
1.2. Nel provvedimento impugnato, la Corte territoriale giustificava il prop diniego, affermando che dagli atti risultava un comportamento RAGIONE_SOCIALE‘istante, tenu con colpa grave, che, sul piano eziologico, aveva assunto rilievo nella restriz cautelare sofferta, avendo contribuito ad indurre l’autorità giudiziaria compet a ritenere fondate le accuse formulate.
Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso il COGNOMECOGNOME per il tramit del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui si denuncia vio zione di legge e vizio di motivazione in punto di spettanza RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazion
2.1. Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale, con affermazion neriche e formule di stile, ha attribuito rilievo ostativo a comportamenti (con avuti dal ricorrente con i correi, trasporti di autovetture, consegna di denar cui unica giustificazione, come dimostrato dalla documentazione prodotta in sede di interrogatorio reso il 21/05/2018 (fatture, atti relativi alla ditta di impor di auto), era riconducibile all’espletamento RAGIONE_SOCIALEa sua attività lavorativa e, pe inidonei a fondare un giudizio di colpa grave a suo carico.
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Il Procuratore generale RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione e l’Avvocatura genera RAGIONE_SOCIALEo Stato, in rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, han concluso nei termini indicati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato, per quanto di seguito esposto.
1.2. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzion come sintetizzato da Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, non massimata, in termin ripresi di recente da Sez. 4, n. 19432 RAGIONE_SOCIALE’08/04/2025, non massimata, e, in sta sede, condivisi e ribaditi, il giudice di merito, per stabilire se chi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante -e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma so sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di er RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come il penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263 – 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 268952 – 01). La colpa grave (o il dol di cui all’art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo RAGIONE_SOCIALEa fattispeci grante il diritto all’equa riparazione in oggetto non necessita, infatti, di carsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valut ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all’ordinanza cautelare (sul punt si vedano anche Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, Rv. 273996 – 01, oltre che precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, 259082 – 01).
Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condott richiedente (da ricostruirsi in considerazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria) e gioni sottese all’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità e/o alla sua persistenza, con motiv che deve apprezzare la sussistenza di comportamenti che rivelino (dolo o) ecl tante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. del 14/03/2023, non massimata; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non massimata; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458 – 01, e anche, tra le al Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, Rv. 270001 – 01). Occorre quindi muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall’accertamento RAGIONE_SOCIALEa condo del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del RAGIONE_SOCIALEa colpa grave e del loro collegamento sinergico con l’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autori relazione alle circostanze sottese all’ordinanza cautelare (si veda, in parti
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Sez. 4, n. 9910 del 16/01/2024, non massimata, nonché, tra le precedenti: Se 4, n. 18593 del 16/11/2023, dep. 2024, non massimata; Sez. 4, n. 1856 de 16/11/2023, dep. 2024, non massimata; Sez. 4, n. 51610 del 07/11/2023, non massimata).
Passando all’esame RAGIONE_SOCIALE‘iter logico-giuridico seguito dalla decisione imp gnata, occorre rilevare che la Corte territoriale ha rigettato l’istanza di rip in ragione RAGIONE_SOCIALEa ritenuta condotta gravemente colposa, sinergica rispetto all’i vento RAGIONE_SOCIALE‘autorità, che veniva così descritta: «Infatti dagli (atti) risultan rosi contatti di persona e telefonici del predetto istante COGNOME con diversi coimputati dei reati menzionati, coimputati dichiarati colpevoli all’esi menzionato giudizio abbreviato per i menzionati reati; ha inoltre eseguito conto dei predetti coimputati il trasporto di autovetture fra l’Italia e la Erzegovina, autovetture risultate in larga parte il corrispettivo RAGIONE_SOCIALEa sostanz pefacente ceduta agli acquirenti dimoranti in Italia».
2.1. L’ordinanza impugnata presenta, con tutta evidenza, una motivazione carente e non in linea con i principi di diritto elaborati dalla Corte di leg (innanzi esplicitati).
I giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione hanno richiamato del tutto genericamente i com portamenti ascrivibili all’istante, così fornendo una motivazione solo appare venendo meno all’obbligo di indicare specificamente, in modo da dar conto RAGIONE_SOCIALE‘it logico-giuridico seguito, i fatti concreti, non esclusi dal giudice di merito, c gravano, per la rilevanza sinergica con la detenzione subita, la condotta ost al diritto all’indennizzo.
La Corte territoriale ha, inoltre, ricavato la colpa grave del Gra COGNOME tout court dai dati fattuali sopra indicati, – compito che spetta a chi deve decidere di u eventuale responsabilità penale – senza fornire adeguata spiegazione, nel diver perimetro demandato al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, RAGIONE_SOCIALE‘incidenza causale RAGIONE_SOCIALEe c dotte ritenute gravemente colpose sull’applicazione e sul mantenimento del prov vedimento restrittivo.
In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio pe nuovo esame alla Corte d’appello di Trento, che provvederà anche sulla regola mentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti nel presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello d Trento, cui demanda altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti relati mente al presente giudizio di legittimità.
Così deciso, il 28/11/2025