Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3602 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3602 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato in INDIA il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato in INDIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/04/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bologna
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria scritta depositata dal procuratore generale, che ha per il rigetto del ricorso. Letta la memoria depositata dall’Avvocatura di Stato, in difesa del RAGIONE_SOCIALE, che ha dedotto l’infondatezza dei motivi di ricorso.
Letta la memoria di replica depositata dalla difesa dei ricorrenti, che ha sollecitato l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, in relazione alla custodia cautelare ingiustamente patita, protratta in 148 giorni di arresti domiciliari, per il reato di lesioni aggravate ai danni del connazionale NOME e porto di armi, da cui erano stati assolti dal Tribunale di Parma, in data 29 marzo 2022, con la formula per non aver commesso il fatto.
L’assoluzione era stata pronunciata perché le accuse del NOME non avevano trovato ingresso nel dibattimento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 512 cod.proc.pen., essendo stata accolta l’opposizione RAGIONE_SOCIALEa difesa alla richiesta del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, attesa la prevedibile irreperibilità RAGIONE_SOCIALEa persona offesa, emigrata nel 2017.
La Corte di appello ha respinto la domanda, ritenendo che il GIP avesse legittimamente applicato la misura cautelare sulla base RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa persona offesa, intrinsecamente attendibili e riscontrate dagli accertamenti medici.
E’ stato rilevato che la sentenza di assoluzione riteneva sussistenti i fatti storici, ossia le lesioni riportate dalla vittima in conseguenza di un’aggressione con armi, in tal modo confermando la piena attendibilità alle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
Inoltre, sono stati ravvisati ulteriori profili di colpa grave ostativa alla riparazione.
Invero, a poche ore dall’aggressione, i tre soggetti indicati come autori venivano trovati in località vicina al luogo del fatto, tanto che furono arrestati in quasi-flagranza.
Allo stesso modo, dalle dichiarazioni rese in sede di convalida emergevano rapporti conflittuali, atteso che NOME COGNOME, in sede di interrogatorio, aveva riferito che il NOME, in data 20 agosto 2015, lo aveva aggredito, avendo sporto denuncia per la stessa aggressione, mentre il fratello era stato nuovamente aggredito nel settembre successivo.
La Corte ha concluso che i ricorrenti erano entrati intenzionalmente in contatto con l’aggredito il giorno RAGIONE_SOCIALE‘aggressione e avevano tenuto una condotta improntata quantomeno a macroscopica leggerezza e imprudenza, contribuendo così alla propria determinazione del provvedimento restrittivo. In conseguenza del rigetto, i ricorrenti sono stati condannati alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, liquidate in euro 5.000,00, oltre accessori.
I ricorrenti affidano il ricorso ai seguenti motivi.
2.1 Con la prima censura deducono violazione RAGIONE_SOCIALEa legge processuale e vizio di motivazione, per aver la Corte ritenuto ravvisabile la colpa grave, con motivazione illogica che contraddice le risultanze processuali.
La motivazione non si è confrontata con le emergenze in atti e ha ritenuto provato ciò che il giudizio di merito ha escluso. In tal modo, l’ordinanza ha violato i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non può ritenere provati fatti non considerati tali dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione.
La Corte – ad avviso dei ricorrenti – ha affermato la piena attendibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa persona offesa, desumendola dalla sentenza di assoluzione, che ha ritenuto esclusivamente comprovato il fatto oggettivo RAGIONE_SOCIALEe lesioni, ma non l’individuazione degli autori.
Analoghe censure di illogicità sono state mosse agli ulteriori profili di colpa ravvisati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione. La compresenza dei tre soggetti a poche ore dal fatto in località vicina all’aggressione non avrebbe potuto configurare colpa grave, in quanto i soggetti tratti in arresto erano tutti residenti a Busseto dove avvenne l’aggressione.
Manifestamente illogico risulterebbe l’aver ravvisato un profilo di colpa ricavato dall’esistenza di pregressi rapporti conflittuali, ricavati dalle dichiarazioni rese dai soggetti tratti in arresto in sede di convalida.
L’affermazione – secondo la difesa dei ricorrenti – è manifestamente viziata, essendo del tutto illogico desumere rapporti conflittuali e colpa in capo ai ricorrenti, per il solo fatto – riferito in interrogatorio – di aver precedentemente subìto aggressioni, puntualmente denunciate ai Carabinieri, avendo dimostrato in tal modo di volersi affidare alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e non alla vendetta privata.
2.2 Con la seconda censura i ricorrenti deducono violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 cod.proc.civ. e omessa motivazione in ordine all’entità RAGIONE_SOCIALEe spese liquidate in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente nella misura di euro 5.000,00. Si evidenzia che il RAGIONE_SOCIALE si costituiva con memoria del 17 dicembre 2024, ma non partecipava ad alcuna RAGIONE_SOCIALEe tre udienze, né svolgeva ulteriori attività.
L’unica attività espletata dall’Avvocatura è dunque stata la redazione RAGIONE_SOCIALEa memoria, senza partecipazione alle udienze. La liquidazione pertanto era dovuta solo in relazione alla fase di studio e a quella introduttiva, per un importo che non avrebbe potuto superare il limite tabellare di euro 3.476,00.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che vertendosi in ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale, qual è quella dedotta nel procedimento in esame, è compito del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione valutare se l’imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno l’autorità giudiziaria in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare. In tal modo la connotazione solidaristica RAGIONE_SOCIALE‘istituto viene quindi ad essere contemperata in rapporto al dovere di responsabilità gravante su tutti i consociati.
Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha più volte ribadito che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve procedere ad una autonoma valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali rispetto al giudice penale. Ciò in quanto è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione” (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638 – 01; conf., Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263 – 01).
La valutazione deve essere effettuata ex ante, e ricalca quella eseguita al momento RAGIONE_SOCIALE’emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare, seppur in presenza di un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela potesse desumersi l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEe accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663).
Inoltre, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non può ritenere provati fatti che non sono stati considerati tali dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 – 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262957 – 01; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, COGNOME, Rv. 250385 – 01).
Infatti, solo da un effettivo raffronto tra il provvedimento cautelare e l’esito processuale di merito è possibile ricavare elementi di valutazione che, utilizzati nella prima fase, siano rimasti confermati, almeno nella loro storicità, nella seconda, salva restando la diversità dei fini dei rispettivi scrutini.
L’autonomia dei due giudizi, infatti, va intesa nel senso che essi hanno un diverso oggetto, senza che ciò implichi che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione possa operare, in chiave di critico dissenso rispetto al sindacato del giudice di merito, una rivisitazione RAGIONE_SOCIALEa valenza dimostrativa degli elementi probatori in ordine a un determinato fatto storico, la cui ricostruzione resta quella operata dai giudici RAGIONE_SOCIALEa cognizione.
Nel caso in esame l’ordinanza impugnata ha fondato la propria decisione sull’asserita attendibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dalla persona offesa, che non hanno però trovato ingresso nel dibattimento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 512 cod.proc.pen.
Si rammenta che il Tribunale di Parma, il quale pronunciava sentenza di assoluzione con la formula “per non aver commesso il fatto”, non aveva acquisito le dichiarazioni rese dal COGNOME in fase di indagini, avendo accolto l’opposizione RAGIONE_SOCIALEa difesa alla richiesta di acquisizione avanzata dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in ragione RAGIONE_SOCIALEa prevedibilità che la persona offesa, emigrata nell’agosto 2017, si sarebbe resa irreperibile a sei anni dai fatti.
Orbene, a fronte RAGIONE_SOCIALEa suddetta emergenza, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non ha esposto quali circostanze di fatto risultavano affermate o non escluse dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione, limitandosi a richiamare in toto, e in funzione antagonista, ciò che era nelle dichiarazioni non acquisite in giudizio.
Le censure sono fondate anche quando evidenziano l’evidente illogicità RAGIONE_SOCIALE‘affermazione secondo cui la colpa consisterebbe nell’essersi trovato nel territorio del proprio Comune di residenza il giorno del fatto. Manca infatti la spiegazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali il dato, preesistente alla vicenda, dovrebbe rappresentare una condotta violativa di regola di prudenza, peraltro talmente deviante dal comando cautelare da farla ritenere grave.
Allo stesso modo fondata è la contestazione relativa alla valorizzazione di rapporti conflittuali con la persona offesa.
Come correttamente evidenziato dai ricorrenti, dal verbale RAGIONE_SOCIALE‘udienza di convalida – pur considerato dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione – emergeva unicamente che NOME COGNOME dichiarò di essere stato aggredito da NOME il 20 agosto 2015, aggressione per la quale aveva regolarmente sporto denuncia.
Risulta pertanto fondata la censura di manifesta illogicità, in quanto dedurre l’esistenza di rapporti conflittuali, integranti colpa grave, dalla circostanza che il soggetto abbia subìto aggressioni prontamente denunciate ai Carabinieri è contraddittorio, poiché tale condotta
dimostra inequivocabilmente la volontà di affidarsi alle RAGIONE_SOCIALE anziché ricorrere a forme di vendetta privata.
Consegue l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna che dovrà procedere a una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di riparazione per ingiusta detenzione, attenendosi ai principi enunciati nella presente decisione.
Al giudice del rinvio è demandata anche la regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese di lite relative a questo giudizio di legittimità.
Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Così è deciso, 13/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME Dovere