Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39171 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39171 Anno 2025
COGNOME: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona della sostituta NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
letta la memoria del RAGIONE_SOCIALE per il tramite dell’AVVOCATURA DELLO STATO con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 13 giugno 2024, ha rigettato la richiesta avanzata da NOME COGNOME volta ad ottenere l’indennizzo in relazione alla ingiusta detenzione in carcere patita dal 3 al 20 luglio 2015 e agli arresti domiciliari dal 21 luglio 2015 al 23 gennaio 2016 in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen. per avere concorso esternamente nella qualità di responsabile commerciale della RAGIONE_SOCIALE, all’organizzazione camorristica denominata li RAGIONE_SOCIALE, 1 nel corso della gestione della metanizzazione nell’agro aversano per avere una serie di benefici durante lo svolgimento in loco dell’attività imprenditoriale.
Con sentenza del 13 dicembre 2017 i il Tribunale di Napoli Nord assolveva l’istante con la formula perché il fatto non sussiste e la Corte di appello di Napoli confermava la decisione assolutoria in data 16 dicembre 2020.
Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso jaffidato a due motivi.
2.1. Con il primo si deduce il vizio di motivazione per avere la Corte della riparazione tratto gli elementi colposi a carico del ricorrente da fatti il cui accadimento è incerto o, comunque, non sufficientemente provato. La Corte territoriale 1 con motivazione scarna, a dispetto della complessità della vicenda, ha ravvisato profili di colpa in fatti che sono stati solo ritenuti verosimili dalla sentenza assolutoria del Tribunale, limitandosi ad affermare che la sentenza era stata confermata dalla Corte di appello. Al contrario, il giudice della riparazione avrebbe dovuto operare un raffronto con la sentenza della Corte di appello, laddove si legge che “l’imputato così come il COGNOME ha partecipato essenzialmente alla fase iniziale dell’affidamento dei lavori alla RAGIONE_SOCIALE. pur volendo assumere per vera la circostanza riferita dal COGNOME e cioè che COGNOME e COGNOME l’avessero reso edotto che il prezzo di 75.000 lire al metro lineare, pur comprensivo di una somma destinata alla RAGIONE_SOCIALE, non si ritiene in che modo tale condotta abbia potuto contribuire ad agevolare il RAGIONE_SOCIALE” precisando che i prezzi non venivano decisi nella sede di San Cipriano d’Aversa ma dalla sede centrale di Modena e di certo non da COGNOME. Come dire che la Corte territoriale non ha assunto per vere le dichiarazioni rese dal COGNOME a differenza di quanto ha fatto il Tribunale che le ha ritenute veritiere ma non provate. Appare, dunque, evidente, secondo la difesa, che la Corte territoriale ha contravvenuto al principio secondo cui la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo rappresentata dall’avere, il richiedente, dato causa all’ingiusta
detenzione deve essersi concretata in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione. Né ) ( la convinzione espressa da alcuni interlocutori nel corso RAGIONE_SOCIALE conversazioni i 8 a~1 -ie COGNOME “fosse al corrente del fatto” può considerarsi ammissiva di qualche responsabilità in quanto si trattava solo ed esclusivamente della preoccupazione espressa dai dipendenti della RAGIONE_SOCIALE in merito alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME. La “diffusa convinzione” di altri di un possibile coinvolgimento del ricorrente può considerarsi, al più, elemento di sospetto.
Se poi è vero che il Tribunale aveva affermato che ; pur avendo il COGNOME esaurito i suoi compiti formali, occupandosi solo ed esclusivamente del settore commerciale pre-aggiudicazione della concessione, risulta evidente che l’unica possibile ragione che potesse spiegare il suo coinvolgimento nella risoluzione di problematiche relative alla fase di esecuzione dei lavori potesse dipendere dalla sua consapevole partecipazione agli accordi preventivi con la criminalità organizzata j è del pari vero che la Corte di appello sul punto ha chiarito la fallacia delt~o l tetico espresso del Tribunale; rilevando che “in ogni caso poi pur riconoscendo che il COGNOME abbia potuto comprendere che NOME e le altre imprese fossero collegate ai COGNOME, resta indimostrato quale potere decisionale avesse per poter incidere sulle torti dei lavori a farsi. Spettava molto più verosimilmente ai vertici del RAGIONE_SOCIALE quand’anche avessero preso atto di quanto stava accadendo: dello stretto legame di NOME NOME con la criminalità locale) operare la scelta di denunciare o piuttosto sottostare alla RAGIONE_SOCIALE, considerata la qualità di sempice dipendente dell’imputato”.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione e travisamento della prova laddove si riporta il contenuto dell’interrogatorio reso da COGNOME dinanzi al giudice della cautela. Le “allarmanti frequentazioni” alle quali si fa riferimento richiamando la sentenza assolutoria irrevocabile del Tribunale di Napoli del 7.5.2012 non sono mai state oggetto del giudizio di cognizione. COGNOME non è mai stato giudicato con sentenza del 7 maggio 2012 né ha mai reso le citate dichiarazioni e più # in generale non ha mai avuto a che fare con i fatti citati negli stralci di questa sentenza del 2012. Né si comprende il riferimento all’interrogatorio di garanzia del 19.11.2007.
Il P.G., in persona della sostituta NOME COGNOME i ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, ha depositato memoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- E’ fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.
E’ necessario premettere che, per giurisprudenza costante di questa Corte, l’operazione logica, propria del giudice del processo penale, volta all’accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell’imputato deve essere tenuta distinta da quella propria del giudice della riparazione. Quest’ultimo, pur dovendo operare sullo stesso materiale del giudice di merito, deve seguire un iter logico motivazionale del tutto autonomo perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato quanto piuttosto se queste si GLYPH D” poste come fattore condizionante alla produzione dell’evento “detenzione”.
In relazione a tale aspetto della decisione il giudice ha piena libertà di valutare il materiale acquisito nel processo non per rivalutarlo quanto per controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALE condizioni dell’azione di natura civilistica, sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del iritto alla riparazione (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 268952).
E’ stato, inoltre, chiarito che il giudice della riparazione “non può ignorare quanto accertato nel giudizio sull’imputazione e può affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in questo; mentre un più ampio spazio di manovra gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono state escluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate (Sez. 4, n. 372 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 263197).
Il giudice della riparazione, dopo avere richiamato i principi sanciti da questa Corte di legittimità in subiecta materia i non ne ha fatto buon uso incorrendo in un errore prospettico, censurato dal ricorrente ; laddove, nella sintetica motivazione offerta a fronte di una complessa e articolata vicenda, ha ritenuto la sussistenza di un comportamento gravemente negligente e imprudente del ricorrente nell’avere «consapevolmente inserito la propria attività professionale in un contesto gravemente inquinato dalla RAGIONE_SOCIALE, laddove gli imprenditori che dovevano operare in quel contesto erano stati individuati dal RAGIONE_SOCIALE come accertato dalla stessa sentenza assolutoria irrevocabile per l’odierno istante».
La Corte della riparazione ha, inoltre, addotto che “il rapporto di frequentazione di affari” emerso si pone “chiaramente” come fonte di una situazione di apparenza di contiguità rispetto al reato plurisoggettivo in origine contestatogli.
Così facendo il giudice della riparazione non si è confrontato con la sentenza di assoluzione, non solo del Tribunale di Napoli Nord ma della Corte di appello che i nel confermare la sentenza di primo grado ) evidenziava che il COGNOME era dipendente della RAGIONE_SOCIALE fino al 2005 1 nella veste di responsabile commerciale per il Lazio, la Campania e la Sardegna affiancava il COGNOME COGNOME e che, in tale veste, partecipava all’incontro con NOME al Senato, alla riunione di San Cipriano d’Aversa : dove si affrontava ijproblema dei comur4mpegnati con RAGIONE_SOCIALE, alla visita di cortesia all’ufficio di San Cipriano nonché al presunto incontro con COGNOME invocato da COGNOME per sistemare una non meglio precisata problematica che era stata accennata. Che lo stesso COGNOME ammetteva di avere avuto un ruolo attivo nella fase di acquisizione RAGIONE_SOCIALE concessioni e che aveva incontrato sindaci, commissari e dipendenti degli uffici tecnici comunali del Bacino 30;
Che l’imputato, alla stregua del COGNOME COGNOME aveva partecipato essenzialmente alla fase iniziale dell’affidamento dei lavori alla RAGIONE_SOCIALE. La Corte di merito ha rilevato che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non sono state in grado di fornire i contenuti del presumibile accordo intercorso tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE attraverso NOME e, comunque, sono state ritenute incapaci di fornire certezza alla ric4ruzione della vicenda e soprattutto di ritenere sussistente la responsabilità di COGNOME NOME, che con la sua condotta avrebbe agevolato il RAGIONE_SOCIALE. La Corte di merito ha, altresì, evidenziato che, pur volendo dare per vera la circostanza riferita da COGNOME che cioè NOME e COGNOME NOME avessero reso edotto che il prezzo di 75.000 lire al metro lineare per i lavori svolti dalle imprese esecutrici fosse comprensivo di una somma destinata alla RAGIONE_SOCIALE, tale condotta non sarebbe stata idonea ad agevolare il RAGIONE_SOCIALE sia perché gli impegni di spesa della CPL venivano decisi presso la sede centrale della RAGIONE_SOCIALE e, dunque, non da COGNOME NOME, sia perché è stato affermato in dibattimento che la somma suddetta era molto competitiva e in linea con il prezzo pagato in altre zone d’Italia. La Corte di merito ha, ancora, proseguito rilevando che ) anche ammettendo che COGNOME abbia potuto comprendere che COGNOME e le altre imprese affidatarie dei lavori fossero collegate ai vertici della RAGIONE_SOCIALE ) resta indimostrato quale potere decisionale avesse per potere incidere sulle sorti dei lavori a farsi, aggiungendo che spettava ai vertici della RAGIONE_SOCIALE (quand’anche avessero preso atto di quanto stava accdendo) operare la scelta di denunciare o piuttosto di sottostare alla RAGIONE_SOCIALE considerata la qualità di semplice dipendente del COGNOME“. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4. La Corte della riparazione, ad avviso di questo Collegio, nel suo sintetico argomentare, non si è confrontata con la sentenza di assoluzione e ha affermato come esistenti comportamenti che sono stati neutralizzati dai giudici di merito e che
3A1 l lungi fi considerarsi come gravemente colposo i rientravano nell’ambito del rapporto di lavoro che svolgeva alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE, definendole come “frequentazioni in affari” senza spiegare perché è stata ritenuta gravemente imprudente la sua partecipazione alle riunioni elencate dalla Corte, senza alcun potere decisionale, insieme al COGNOME della RAGIONE_SOCIALE.
La mancanza di un raffronto con la sentenza di assoluzione fa si che il provvedimento impugnato non resista alle censure mosse con riferimento al profilo logico-argomentativo seguito che non appare idoneo a superare lo scrutinio di legittimità e che, pertanto deve essere annullato con rinvio.
Al giudice del rinvio spetterà di esaminare in modo autonomo e completo .44t,A, t tutti gli elementi probatori a sua disposizione appurando la riscontrabilit – dr comportamenti connotati da negligenza e imprudenza e fondando la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi sempre che gli elementi indiziari non siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, NOME, Rv. 268238; Sez. 4 n. 7225 del 12/12/2023 dep. 2024, rv. 285828 – 01) oltre che la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Napoli, cui – 1 àlresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese tra le parti.< relativamente al presente giudizio di legittimità.
Deciso il 16 settembre 2025