Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41714 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41714 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SQUINZANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/01/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata in data 15 settembre 2023 nell’interesse di NOME COGNOME, il quale era stato sottoposto a custodia cautelare nell’ambito di un procedimento penale che lo vedeva indagato per più ipotesi di reato ( artt. 628 e 629 cod. pen.).
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza del 23 maggio 2013 confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza irrevocabile in data 8 marzo 2017, lo aveva assolto.
La Corte di appello ha ritenuto la decadenza RAGIONE_SOCIALEa domanda, essendo trascorso il biennio previsto dall’art. 315 cod.proc.pen. dalla data in cui era divenuta irrevocabile la sentenza di assoluzione.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando un motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla affermata analogia RAGIONE_SOCIALEa fattispecie in esame con quella oggetto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 109 del 1999, con la quale era stata dichiarata l’incostituzionalità RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, primo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede(va) che chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per la cus cautelare. Nel caso di specie, doveva ritenersi incostituzionale l’art. 314, comma 2, cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede una equa riparazione per il prosciolto per qualsiasi causa o il condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida.
Il RAGIONE_SOCIALE, a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione correttamente ha ritenuto inammissibile la domanda per decorso del termine di decadenza biennale, previsto dall’art. 315 cod.proc.pen. Va, infatti, ricordato che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il diritto di proporre la domanda e la connessa decorrenza del termine biennale di decadenza sorgono nel momento in cui le condizioni indicate all’art. 315 cod.proc.pen., comma 1 (irrevocabilità GLYPH RAGIONE_SOCIALEa sentenza di proscioglimento o condanna, inoppugnabilità RAGIONE_SOCIALEa sentenza di non luogo a procedere, intervenuta notifica del decreto di archiviazione) si determinano con riguardo ai reati per i quali è stata disposta la custodia cautelare, a nulla rilevando che il procedimento eventualmente prosegua in riferimento a reati ulteriori, per i quali l’interessato non sia stato assoggettato a restrizione detentiva RAGIONE_SOCIALEa libertà (cfr. sez. 43 n. 38597 del 06/10/2010, Rv. 248835; n. 12607 del 24/01/2005, Rv. 231250; n. 31185 del 28/05/2003, Rv. 227717).
E pacifico, nel caso di specie, che i reati posti a base RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare subita, che l’ordinanza impugnata riferisce non essere stata adeguatamente indicata dall’istante, siano stati oggetto, riqualificati i reati originariamen contestati, di declaratoria di improcedibilità per difetto di querela e che la relativa pronuncia è divenuta irrevocabile in data 8 marzo 2017.
La previsione del termine biennale di decadenza da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 315 cod.proc.pen. deriva dalla natura RAGIONE_SOCIALEa riparazione per l’ingiusta detenzione, che la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione riconduce pacificamente alla categoria del diritto soggettivo riconosciuto dalla legge a chi abbia subito ingiustamente una misura cautelare coercitiva, cui corrisponde un obbligo da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato ·di adempiere ad un’obbligazione di carattere pubblicistico, consistente nel pagamento di una somma di denaro in favore RAGIONE_SOCIALE‘istante. (Sez. 7, n. 23241 del 19 gennaio 2009).
Si tratta di una obbligazione di diritto pubblico, nascente da responsabilità derivante da atto legittimo di carattere autoritativo (Sez. 4, n. 1894 del 9/05/2000 n. 1894), e la giurisprudenza di legittimità è stata costante nell’escludere la sua natura risarcitoria, affermandone invece quella indennitaria sin da Sez. U. n. 1 del
6.3.1992, come obbligazione espressione di un principio di solidarietà verso la vittima RAGIONE_SOCIALE‘indebita custodia cautelare.
Il carattere pubblicistico trova giustificazione nella circostanza che l’illegittima detenzione non trae origine da un fatto illecito, che possa determinare una responsabilità ex art. 2043 c.c., quanto da un atto autoritativo statale.
Ne discende che, nell’ambito del procedimento per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione, l’oggetto del giudizio è inerente al solo diritto all’indennizzo e non, invece, il diritto al risarcimento del danno collegato alla restrizione RAGIONE_SOCIALEa libertà che sia stato fonte di danno.
Corollario RAGIONE_SOCIALEa natura di obbligazione pubblica in cui si sostanzia il diritto in esame è la correlata previsione del termine di decadenza.
Risulta del tutto eccentrico, dunque, rispetto alla presente fattispecie, il ragionamento posto a fondamento del motivo, che attiene alla estensione alla fattispecie in esame RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 109 del 1999, che ha ampliato l’ambito oggettivo RAGIONE_SOCIALEa riparabilità RAGIONE_SOCIALEa detenzione ingiusta con riferimento ad ipotesi di restrizione per effetto di arresto in flagranza o di fermo di indiziato.
Il tema RAGIONE_SOCIALEa fattispecie in esame è quello RAGIONE_SOCIALEa decadenza biennale prevista dall’art. 315 cod.proc.pen., come si è detto correlato alla natura del diritto alla riparazione, ed è anche l’unica ragione su cui l’ordinanza impugnata ha fondato la pronuncia di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza, per cui il ricorso è inammissibile in quanto non è correlato alla decisione impugnata e non è idoneo ad intaccarne la motivazione.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
La dichiarazione di inammissibilità determina anche la condanna del ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente nella misura liquidata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente liquidate in euro mille.
Così deciso il 23 ottobre 2024.