Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24296 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24296 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/09/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di BARI
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
letta la memoria del RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di COGNOME NOME in relazione alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale subita, nNOME forma RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere, dal 3 agosto 2012 all ’11 giugno 2013 e, nNOME forma degli arresti domiciliari, sino al 3 dicembre 2013 in relazione a un procedimento nel quale era indiziato dei delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
La Corte territoriale ha rigettato l’istanza ritenendo che, nonostante il COGNOME fosse stato assolto dalle imputazioni, egli avesse intrattenuto frequentazioni ambigue, emerse grazie alle intercettazioni telefoniche nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari, dalle
quali risultava che svolgesse le mansioni di autista di COGNOME NOME, coinvolto in traffici illeciti, coadiuvandolo anche nNOME gestione del traffico di droga, in quanto manteneva i contatti con i fornitori RAGIONE_SOCIALEe sostanze stupefacenti e con gli altri associati.
NOME COGNOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando l’ordinanza con unico, articolato motivo sia per inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 314 cod. proc. pen., sia per vizio di motivazione. Secondo la difesa, i vizi RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza si sostanziano nell’avere la Corte di appello individuato la condotta ostativa sulla base del contenuto di intercettazioni telefoniche, che costituirebbero l’unic a fonte indiziaria, senza considerare che le presunte frequentazioni ambigue e il presunto coinvolgimento del COGNOME nel sodalizio sono stati categoricamente esclusi dalle sentenze di assoluzione nei due gradi di merito in quanto i giudici hanno ritenuto dubbio che il colloquiante soprannomiNOME con l’appNOMEtivo ‘ COGNOME NOME‘ fosse identificabile nell’imputato COGNOME, tenuto conto del fatto che, nel corso RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria, l’ispettore COGNOME aveva fatto presente che il COGNOME era stato riconosciuto quale presunto interlocutore telefonico in base al soprannome ‘NOME pas NOME‘, sottolineando come il medesimo fosse chiamato anche ‘NOMENOME.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria , concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondatamente proposto.
N ell’ordinanza impugnata la Corte territoriale richiama alcune condotte gravemente colpose ascrivibili all’istante, come la contiguità con i sodali, lo svolgimento di mansioni di autista del coimputato COGNOME NOMENOME il mantenimento di contatti con i fornitori RAGIONE_SOCIALEe sostanze stupefacenti e con gli altri associati, indicando, tuttavia, come fonte esclusiva di prova le intercettazioni telefoniche.
Nessun confronto è rinvenibile nel provvedimento con la sentenza pronunciata nel giudizio di cognizione che, secondo quanto si legge a pag. 2 del provvedimento impugNOME, laddove riporta il punto 8 RAGIONE_SOCIALEe allegazioni difensive, ha assolto il COGNOME ritenendo sussistere un errore nell’identificazione RAGIONE_SOCIALEo stesso quale effettivo soggetto colloquiante nelle captazioni telefoniche poste a base del procedimento.
L’ordinanza deve, per tale contraddittorietà intrinseca, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari affinché riesamini gli atti e valuti se le condotte
concretanti colpa grave ostativa al diritto alla riparazione siano emerse nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari da captazioni diverse da quelle che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione ha ritenuto non riconducibili al COGNOME, ovvero da altri elementi indiziari non sconfessati nNOME loro valenza dimostrativa dei fatti dalla sentenza assolutoria, nel rispetto del seguente principio:
« Il giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base RAGIONE_SOCIALEo stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione di ritenere provati fatti che sono stati esclusi dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione ».
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di appello di Bari, cui demanda altresi’ la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti del presente giudizio di legittimita’.
Così è deciso, 24/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME