Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37968 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37968 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a Voghera il DATA_NASCITA altra parte: RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 30/01/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Torino. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, quale giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, con l’ordinanza impugnata ha parzialmente accolto l’istanza di riparazione avanzata da NOME per l’ingiusta detenzione subita dal 27 maggio al 4 settembre 2021 in sede di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa condanna irrogata con sentenza RAGIONE_SOCIALEa stessa Corte di appello in data 23.1.2018.
La COGNOME si era vista denegare l’affidamento in prova con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino in data 28.10.2020, ordinanza poi annullata dalla Corte di Cassazione in data 27.5.2021; tuttavia, nonostante fosse ormai venuto meno il titolo esecutivo, la stessa era rimasta ristretta in carcere sino al 4.9.2021, venendo così tardivamente scarcerata.
Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l’interessata, denunciando quanto segue.
Violazione di legge, laddove la Corte di merito ha affermato come l’ammissione alla misura alternativa RAGIONE_SOCIALE‘affidamento in prova al servizio sociale postuli una valutazione discrezionale da parte RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giudiziaria, senza tuttavia considerare che nel caso la Suprema Corte aveva ritenuto manifestamente illogica la motivazione del Tribunale di Sorveglianza che aveva negato il beneficio, stabilendo che la stessa era basata su dati errati.
II) Erronea compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio tra le parti, non configurandosi nel caso alcuna soccombenza reciproca, visto che la domanda è stata accolta mediante liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
III) Vizio di motivazione in merito all’entità RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, ingiustificatamente fissato nella misura di 100 euro al giorno, al di sotto del valore medio giornaliero pari ad euro 235,82 per la detenzione in carcere.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Si è costituito , tramite l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, il RAGIONE_SOCIALE, concludendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, il percorso argomentativo RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata ha legittimamente stabilito come l’annullamento da parte RAGIONE_SOCIALEa cassazione del primo provvedimento del Tribunale di Sorveglianza ( che aveva negato l’affidamento in prova all’interessata ) rientri fra i fisiologici esiti RAGIONE_SOCIALEa relativa impugnazione e non configuri alcuna specifica violazione di legge, tale da giustificare il riconoscimento di un indennizzo per il periodo detentivo sofferto prima del definitivo riconoscimento del beneficio.
Sotto questo profilo, i giudici territoriali hanno plausibilmente argomentato nel senso che la COGNOME non era portatrice di alcun ‘precostituito’ diritto ad accedere all’affidamento in prova al servizio sociale, pur sempre condizionato alla verifica, da parte RAGIONE_SOCIALE‘Autorità Giudiziaria, RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza dei presupposti individuati dalla legge; verifica nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa quale può inserirsi il controllo di legittimità RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte, che nella vicenda in esame ha rappresentato, per usare le parole dei giudici torinesi, ‘ un mero accidente registratosi nel corso RAGIONE_SOCIALEa legittima esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pena contemplata in un titolo di condanna divenuto irrevocabile ‘ (pag. 4).
Da ultimo, è appena il caso di rilevare che l’annullamento del primo provvedimento del Tribunale di sorveglianza da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione dipese dalla riscontrata sussistenza di vizi motivazionali e non di specifiche violazioni di legge.
2. Il secondo motivo è fondato.
Sul tema RAGIONE_SOCIALEa compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese, occorre richiamare il condivisibile orientamento secondo cui, nel procedimento di riparazione per l’ingiusta detenzione, la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo in misura inferiore a quella richiesta non integra un’ipotesi di accoglimento parziale RAGIONE_SOCIALEa domanda e la conseguente soccombenza reciproca legittimante la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite tra le parti (Sez. 4, n. 847 del 28/09/2021 – dep. 2022, Ozdogan, Rv. 282597 – 01). Conclusione che deriva dalla considerazione che, nel procedimento d’equa riparazione, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice, nel rispetto solo di un tetto massimo, individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione RAGIONE_SOCIALEa parte, la quale, nel precisare l’ammontare RAGIONE_SOCIALEa somma richiesta, si limita a sollecitare l’esercizio di un potere ufficioso di liquidazione (sul punto la citata Sez. 4, n. 847/22, richiama gli orientamenti espressi, in materia affine a quella in esame, dalla Cassazione civile, segnatamente: Sez. 6 – 2, ord. n. 16326 del 30/07/2020, NOME vs. NOME., Rv. 658746; Sez. 6 – 2, sent. n. 14976 del 16/07/2015, COGNOME vs. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Giustizia, Rv. 636087).
Pertanto, trattandosi nella specie di provvedimento che, in definitiva, ha accolto la domanda formulata dal ricorrente , liquidando l’indennizzo nella misura di euro 10.000, la disposta compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese non trova legittima giustificazione nell’asserita ‘parziale infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda’ , trattandosi di presupposto giuridicamente insussistente.
3. Anche il terzo motivo è fondato.
La quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo nella misura di 100 euro al giorno operato dalla Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione, ben al di sotto RAGIONE_SOCIALE‘ammontare medio (secondo il noto parametro aritmetico) di euro 235,82 per ogni giorno di carcerazione, è stato giustificato sulla scorta di una ritenuta ‘ minor intensità (…) del pregiudizio non patrimoniale afferente alla sfera ‘ morale ‘ ‘ , trattandosi di detenzione derivante (non dal mancato tempestivo riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa innocenza RAGIONE_SOCIALEa ricorrente ma) dall’esecuzione di una sentenza di condanna passata in giudicato.
Tale argomentazione sconta una evidente genericità e irragionevolezza, laddove non è dato comprendere sulla base di quale massima di esperienza -che nel caso si manifesta piuttosto come congettura -sia possibile affermare che la
detenzione del condannato (con sentenza irrevocabile) sia comunque caratterizzata da minore afflittività ‘morale’ rispetto a quella subita da soggetto riconosciuto innocente all’esito del giudizio . In tal senso, la motivazione offerta si presenta anche come apodittica, non risultando corroborata da alcun elemento concreto, connesso alla specifica e peculiare vicenda detentiva RAGIONE_SOCIALEa COGNOME nel periodo che qui rileva, tale da giustificare la liquidazione di un indennizzo giornaliero determinato in misura di gran lunga inferiore al c.d. parametro aritmetico dianzi indicato.
Ne discende come fondatamente la ricorrente lamenti il vizio motivazionale in ordine all’entità RAGIONE_SOCIALEa somma liquidata , fra l’altro determinata in misura inferiore anche rispetto all’indennizzo medio giornaliero de ll’ingiusta detenzione domiciliare (euro 117,91), nonostante nel caso rilevi la sola detenzione carceraria RAGIONE_SOCIALEa COGNOME.
Alle superiori considerazioni consegue l’annullamento parziale del provvedimento impugnato, relativamente a ll’ammontare RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo e alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese, punti che dovranno essere riesaminati dal giudice del rinvio indicato in dispositivo, il quale provvederà anche alla regolamentazione fra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle statuizioni relative all’ammontare RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo riconosciuto e alla regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino, cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 21 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME