Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8801 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8801 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: C < ( . (f u , :), tAj) GLYPH r2JAULLA, GLYPH CteLt, COGNOME NOME NOME NOME CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/01/2025 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23 gennaio 2025 la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha accolto l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da COGNOME NOME, liquidando in suo favore la somma di euro 706,50 in relazione alla ingiusta privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale subita per tre giorni in regime di fermo di P.G., poi non convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Trani, con contestuale condanna del RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato di RAGIONE_SOCIALE, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., nello specifico lamentando l’intervenuta erronea applicazione dei principi regolatori RAGIONE_SOCIALEa condanna alle spese di lite in caso di mancata costituzione del RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di ipotesi ravvisabile nel caso di specie, per non essersi costituito in giudizio il RAGIONE_SOCIALE, così non opponendosi alla pretesa di parte ricorrente.
Il Procuratore generale ha rassegNOME conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, limitatamente alla statuizione di condanna RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione a rifondere le spese di giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto, stante la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa doglianza eccepita.
Nella specie, infatti, assume troncante rilievo il principio espresso da questa Corte di legittimità per cui, nel procedimento di riparazione per l’ingiusta detenzione, la Pubblica Amministrazione che non si sia opposta alla richiesta RAGIONE_SOCIALEa parte interessata non può essere condannata al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in suo favore, non potendo considerarsi in tutto o in parte socconnbente ai sensi degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (Sez. 4, n. 24020 del 24/05/2023, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 284649-01).
Applicando detto principio al caso di specie, ne consegue che, non essendosi opposta alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, l’Amministrazione non può essere
considerata soccombente, neppure parzialmente, secondo i criteri dettati dag artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugNOME limitatamente alla statuizione relativa alle spese di lite, che deve e eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, limitatamente alla condanna del RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio COGNOME NOME, statuizione che elimina.
Così deciso in Roma il 18 febbraio 2026
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Pr sidente