Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44331 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44331 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARLETTA il 04/09/1987
avverso l’ordinanza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento c rinvio letta la memoria dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’Economia e dell Finanze, che ha concluso per il rigetto del ricorso
S
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di Campagna NOME in relazione alla privazione della libertà personale subita dal 7 novembre 2012 all’8 novembre 2012 nella forma della custodia in carcere e sino al 16 gennaio 2013 nella forma degli arresti domiciliari in relazione a un procedimento nel quale era indagato per il reato di cui agli artt. 110, 624-625 nn. 5 e 7 cod. pen. Considerato che, condannato in primo grado, l’imputato era stato prosciolto in rito dalla Corte di appello di Bari per sopravvenuta remissione di querela e contestuale derubricazione dell’originaria imputazione in furto semplice, la Corte territoriale ha ritenuto di poter prendere in esame il periodo decorrente dalla formalizzazione della remissione di querela (14 dicembre 2012) fino alla revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari (16 gennaio 2013) quale ipotesi di ingiustizia formale, ritenendo sussistente la colpa grave ostativa al diritto vantato.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando l’ordinanza, con unico motivo, per errata interpretazione dell’art. 314 cod. proc, pen. nonché per omessa e illogica motivazione in ordine agli artt. 624 cod. pen., 274 e 280 cod. proc. pen. Il ricorrente deduce che, con riguardo alla ingiustizia formale, l’accertata insussistenza originaria delle circostanze aggravanti avrebbe impedito l’applicazione della misura a prescindere dalla remissione di querela; in ogni caso, la Corte territoriale ha valutato la condizione ostativa della colpa grave nonostante sia pacifico criterio interpretativo quello secondo il quale l’operatività della condizione ostativa è esclusa nel caso in cui l’accertamento dell’assenza delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi valutati dal giudice che ha adottato il provvedimento cautelare.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
La Corte territoriale ha ritenuto che nel periodo intercorso dall’applicazione della misura cautelare sino alla remissione della querela la detenzione fosse legittima anche con riferimento al titolo di reato meno grave ritenuto con la sentenza di proscioglimento. Per il periodo successivo ha ritenuto sussistente la condotta ostativa.
Tale motivazione è errata in diritto in quanto, nel caso in esame, si verte in un’ipotesi di ingiustizia formale, essendo stato accertato all’esito del giudizio di merito il venir meno delle condizioni di applicabilità della misura cautelare; il giudice della riparazione non avrebbe dovuto, dunque, prendere in considerazione il periodo di detenzione successivo al venir meno della condizione di procedibilità, dovendosi avere riguardo ab origine alla diversa qualificazione del fatto contestato nell’imputazione come reato punibile con pene edittaH inferiori a quelle indicate nell’art. 280, comma 1, cod. proc. pen.
Anche se nel caso in esame, con la sentenza di primo grado, pronunciata il 6 dicembre 2012, il giudice della cognizione aveva escluso la sussistenza di una sola delle due aggravanti contestate, così permanendo l’idoneità del titolo di reato per il quale si procedeva, ai sensi dell’art. 625, comma 1, cod. pen., a sostenere la misura cautelare, tale progressione del procedimento non ha rilevanza in questa sede e il giudice della riparazione avrebbe dovuto fare esclusivo riferimento all’esito definitivo del processo di cognizione, dal quale era derivata la derubricazione del reato in furto semplice.
Il caso è, infatti, quello esaminato dalla pronuncia con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a pronunciarsi sulla questione se la circostanza dell’avere dato o concorso a dare causa alla misura custodiale per dolo o colpa grave operi quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione anche nell’ipotesi, di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc.pen., di riparazione per sottoposizione a custodia cautelare in assenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc.pen. (Sez. U, n.32383 del 27/05/2010, COGNOME Rv. 247663 – 01).
4.1. Il diritto alla riparazione viene, infatti, riconosciuto, in via principa nel comma 1 dell’art. 314 cod. proc.pen., con riferimento all’ipotesi di una custodia cautelare (nozione comprensiva sia della custodia carceraria che di
quella domiciliare), la cui ingiustizia (cosiddetta ingiustizia sostanziale) derivi, non da elementi afferenti al momento della sua applicazione bensì dal semplice dato postumo del definitivo proscioglimento del soggetto con una delle ampie formule in facto o in iure previste. Il riconoscimento del diritto è esplicitamente subordinato alla condizione della inesistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa del soggetto causativa o concausativa della custodia stessa.
4.2. Ai sensi dell’art. 314, comma 2, cod.proc.pen., il diritto alla riparazione spetta anche al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod.proc.pen. Le disposizioni citate si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti siano pronunciati il provvedimento di archiviazione ovvero la sentenza di non luogo a procedere. L’ipotesi normativa prevista dall’art. 314, comma 2, cod.proc.pen. riguarda, pertanto, i casi in cui, a prescindere dall’esito del processo (quindi anche in caso di condanna), venga accertato con decisione irrevocabile che la custodia cautelare è stata disposta o mantenuta illegittimamente (ingiustizia formale della restrizione subita dall’imputato: in questo caso l’ingiustizia appartiene alla situazione cautelare, rilevano cioè i vizi della misura tipizzati dal legislatore ed accertati con provvedimento irrevocabile), cioè nell’assenza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 (gravi indizi di colpevolezza, cause di giustificazione e di non punibilità, cause di estinzione del reato) e 280 cod. proc. pen. (titolo del reato, ovvero nell’ipotesi del reato punito con pena edittale inferiore al limite quantitativo ivi indicato).
4.3. Nel secondo comma dell’articolo, lo «stesso diritto» (di cui al primo comma) è dunque riconosciuto, indipendentemente dall’esito finale del processo di merito, a chiunque sia stato sottoposto a custodia cautelare, della cui applicazione sia stata accertata, con decisione irrevocabile, la non conformità alle previsioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc.pen. (cosiddetta ingiustizia formale). La richiamata pronuncia Sez. U DCOGNOME ha, tuttavia, ritenuto necessario per il riconoscimento del diritto alla riparazione non solo una pronuncia definitiva (di merito o cautelare) che abbia accertato l’insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare, ma anche che l’illegittimità della misura cautelare fosse riconoscibile dal Giudice per le indagini preliminari nel momento in cui emise il provvedimento.
4.4. La disposizione della quale si tratta ha trovato applicazione estensiva in numerose pronunce della Corte di legittimità nelle quali si è riconosciuto il diritto all’indennizzo anche in caso di derubricazione, avvenuta in sede di merito, del
reato contestato in altro per il quale non era consentita, in ragione della pena edittale, l’adozione di misura custodiale (Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, COGNOME, Rv. 281038 – 01; Sez. 4, n. 8021 del 28/01/2014, Gennusa, Rv. 258621 – 01; Sez.4, n.13559 del 2/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv.253319 – 01; Sez. 4, n. 21342 del 19/04/2011, Calabrese, Rv. 250474 – 01; Sez. 4, n.36907 del 5/06/2007, Rv. 237317 – 01).
Risulta, quindi, imprescindibile, in ossequio ai principi espressi dalla più volte citata pronuncia Sez. U DCOGNOME, che il giudice della riparazione verifichi se l’assenza delle condizioni di applicabilità della misura sia stata affermata (nel procedimento cautelare o nel giudizio di merito) sulla base di decisivi elementi emersi in un momento successivo a quello della sua adozione (o conservazione) ovvero sulla base dei medesimi elementi conosciuti dal giudice della cautela. Se, infatti, il giudice per le indagini preliminari fosse stato oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura, nessuna efficienza causale nella sua determinazione potrebbe avere avuto la condotta dolosa o gravemente colposa dell’indagato (Sez. 4, COGNOME, cit.).
Nel caso concreto, il giudice della riparazione era tenuto a tale verifica con riferimento all’intero periodo di applicazione delle misure cautelari detentive, dovendosi confrontare ex post con l’esito finale del giudizio di cognizione, che ha escluso entrambe le circostanze aggravanti contestate, riducendo la pena al di sotto dei limiti di applicabilità delle misure detentive.
Tali ragioni inducono ad annullare l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Bari che, nell’esaminare la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, si atterrà ai principi sopra espressi. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione tra le parti delle spese processuali inerenti al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Bari cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso il 12 novembre 2024 estensore
Il Presidente