Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44331 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44331 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento c rinvio letta la memoria RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato per il RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per il rigetto del ricorso
S
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di COGNOME NOME in relazione alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale subita dal 7 novembre 2012 all’8 novembre 2012 nella forma RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere e sino al 16 gennaio 2013 nella forma degli arresti domiciliari in relazione a un procedimento nel quale era indagato per il reato di cui agli artt. 110, 624-625 nn. 5 e 7 cod. pen. Considerato che, condanNOME in primo grado, l’imputato era stato prosciolto in rito dalla Corte di appello di Bari per sopravvenuta remissione di querela e contestuale derubricazione RAGIONE_SOCIALE‘originaria imputazione in furto semplice, la Corte territoriale ha ritenuto di poter prendere in esame il periodo decorrente dalla formalizzazione RAGIONE_SOCIALEa remissione di querela (14 dicembre 2012) fino alla revoca RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare degli arresti domiciliari (16 gennaio 2013) quale ipotesi di ingiustizia formale, ritenendo sussistente la colpa grave ostativa al diritto vantato.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando l’ordinanza, con unico motivo, per errata interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc, pen. nonché per omessa e illogica motivazione in ordine agli artt. 624 cod. pen., 274 e 280 cod. proc. pen. Il ricorrente deduce che, con riguardo alla ingiustizia formale, l’accertata insussistenza originaria RAGIONE_SOCIALEe circostanze aggravanti avrebbe impedito l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura a prescindere dalla remissione di querela; in ogni caso, la Corte territoriale ha valutato la condizione ostativa RAGIONE_SOCIALEa colpa grave nonostante sia pacifico criterio interpretativo quello secondo il quale l’operatività RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa è esclusa nel caso in cui l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘assenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura avvenga sulla base dei medesimi elementi valutati dal giudice che ha adottato il provvedimento cautelare.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
La Corte territoriale ha ritenuto che nel periodo intercorso dall’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare sino alla remissione RAGIONE_SOCIALEa querela la detenzione fosse legittima anche con riferimento al titolo di reato meno grave ritenuto con la sentenza di proscioglimento. Per il periodo successivo ha ritenuto sussistente la condotta ostativa.
Tale motivazione è errata in diritto in quanto, nel caso in esame, si verte in un’ipotesi di ingiustizia formale, essendo stato accertato all’esito del giudizio di merito il venir meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare; il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non avrebbe dovuto, dunque, prendere in considerazione il periodo di detenzione successivo al venir meno RAGIONE_SOCIALEa condizione di procedibilità, dovendosi avere riguardo ab origine alla diversa qualificazione del fatto contestato nell’imputazione come reato punibile con pene edittaH inferiori a quelle indicate nell’art. 280, comma 1, cod. proc. pen.
Anche se nel caso in esame, con la sentenza di primo grado, pronunciata il 6 dicembre 2012, il giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione aveva escluso la sussistenza di una sola RAGIONE_SOCIALEe due aggravanti contestate, così permanendo l’idoneità del titolo di reato per il quale si procedeva, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 625, comma 1, cod. pen., a sostenere la misura cautelare, tale progressione del procedimento non ha rilevanza in questa sede e il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione avrebbe dovuto fare esclusivo riferimento all’esito definitivo del processo di cognizione, dal quale era derivata la derubricazione del reato in furto semplice.
Il caso è, infatti, quello esamiNOME dalla pronuncia con la quale le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione sono state chiamate a pronunciarsi sulla questione se la circostanza RAGIONE_SOCIALE‘avere dato o concorso a dare causa alla misura custodiale per dolo o colpa grave operi quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione anche nell’ipotesi, di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc.pen., di riparazione per sottoposizione a custodia cautelare in assenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc.pen. (Sez. U, n.32383 del 27/05/2010, DCOGNOME, Rv. 247663 – 01).
4.1. Il diritto alla riparazione viene, infatti, riconosciuto, in via principa nel comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc.pen., con riferimento all’ipotesi di una custodia cautelare (nozione comprensiva sia RAGIONE_SOCIALEa custodia carceraria che di
quella domiciliare), la cui ingiustizia (cosiddetta ingiustizia sostanziale) derivi, non da elementi afferenti al momento RAGIONE_SOCIALEa sua applicazione bensì dal semplice dato postumo del definitivo proscioglimento del soggetto con una RAGIONE_SOCIALEe ampie formule in facto o in iure previste. Il riconoscimento del diritto è esplicitamente subordiNOME alla condizione RAGIONE_SOCIALEa inesistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa del soggetto causativa o concausativa RAGIONE_SOCIALEa custodia stessa.
4.2. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 2, cod.proc.pen., il diritto alla riparazione spetta anche al prosciolto per qualsiasi causa o al condanNOME che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod.proc.pen. Le disposizioni citate si applicano, alle medesime condizioni, a favore RAGIONE_SOCIALEe persone nei cui confronti siano pronunciati il provvedimento di archiviazione ovvero la sentenza di non luogo a procedere. L’ipotesi normativa prevista dall’art. 314, comma 2, cod.proc.pen. riguarda, pertanto, i casi in cui, a prescindere dall’esito del processo (quindi anche in caso di condanna), venga accertato con decisione irrevocabile che la custodia cautelare è stata disposta o mantenuta illegittimamente (ingiustizia formale RAGIONE_SOCIALEa restrizione subita dall’imputato: in questo caso l’ingiustizia appartiene alla situazione cautelare, rilevano cioè i vizi RAGIONE_SOCIALEa misura tipizzati dal legislatore ed accertati con provvedimento irrevocabile), cioè nell’assenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 (gravi indizi di colpevolezza, cause di giustificazione e di non punibilità, cause di estinzione del reato) e 280 cod. proc. pen. (titolo del reato, ovvero nell’ipotesi del reato punito con pena edittale inferiore al limite quantitativo ivi indicato).
4.3. Nel secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘articolo, lo «stesso diritto» (di cui al primo comma) è dunque riconosciuto, indipendentemente dall’esito finale del processo di merito, a chiunque sia stato sottoposto a custodia cautelare, RAGIONE_SOCIALEa cui applicazione sia stata accertata, con decisione irrevocabile, la non conformità alle previsioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc.pen. (cosiddetta ingiustizia formale). La richiamata pronuncia Sez. U D’COGNOME ha, tuttavia, ritenuto necessario per il riconoscimento del diritto alla riparazione non solo una pronuncia definitiva (di merito o cautelare) che abbia accertato l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, ma anche che l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare fosse riconoscibile dal AVV_NOTAIO per le indagini preliminari nel momento in cui emise il provvedimento.
4.4. La disposizione RAGIONE_SOCIALEa quale si tratta ha trovato applicazione estensiva in numerose pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità nelle quali si è riconosciuto il diritto all’indennizzo anche in caso di derubricazione, avvenuta in sede di merito, del
reato contestato in altro per il quale non era consentita, in ragione RAGIONE_SOCIALEa pena edittale, l’adozione di misura custodiale (Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, COGNOME, Rv. 281038 – 01; Sez. 4, n. 8021 del 28/01/2014, COGNOME, Rv. 258621 – 01; Sez.4, n.13559 del 2/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv.253319 – 01; Sez. 4, n. 21342 del 19/04/2011, COGNOME, Rv. 250474 – 01; Sez. 4, n.36907 del 5/06/2007, Rv. 237317 – 01).
Risulta, quindi, imprescindibile, in ossequio ai principi espressi dalla più volte citata pronuncia Sez. U D’COGNOME, che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione verifichi se l’assenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura sia stata affermata (nel procedimento cautelare o nel giudizio di merito) sulla base di decisivi elementi emersi in un momento successivo a quello RAGIONE_SOCIALEa sua adozione (o conservazione) ovvero sulla base dei medesimi elementi conosciuti dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela. Se, infatti, il giudice per le indagini preliminari fosse stato oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura, nessuna efficienza causale nella sua determinazione potrebbe avere avuto la condotta dolosa o gravemente colposa RAGIONE_SOCIALE‘indagato (Sez. 4, COGNOME, cit.).
Nel caso concreto, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione era tenuto a tale verifica con riferimento all’intero periodo di applicazione RAGIONE_SOCIALEe misure cautelari detentive, dovendosi confrontare ex post con l’esito finale del giudizio di cognizione, che ha escluso entrambe le circostanze aggravanti contestate, riducendo la pena al di sotto dei limiti di applicabilità RAGIONE_SOCIALEe misure detentive.
Tali ragioni inducono ad annullare l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Bari che, nell’esaminare la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, si atterrà ai principi sopra espressi. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese processuali inerenti al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Bari cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso il 12 novembre 2024 estensore
Il Presidente