Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38669 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38669 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/12/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Napoli
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 30/05/2025, la Corte d’appello di Napoli rigettava la richiesta avanzata da COGNOME NOME per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione dallo stesso sofferta dal 10/04/2013 al 28/03/2017 (poi rideterminata nel corso del procedimento con riferimento al periodo compreso tra il 13/04/2013 e il 22/09/2015) in relazione al procedimento N. 24670/2013 R.G.N.R., che lo vedeva indagato dei reati di cui agli artt. 110, 575, 577 cod. pen. (capo A), 10, 12, 14 Legge n. 497 del 1974, 7 legge n. 203 del 1991 (capo B), fatti contestati come commessi in data 06/12/2012.
Il COGNOME veniva sottoposto a fermo, in relazione ai suddetti reati in data 10/04/2013. Il fermo veniva successivamente convalidato in data 13/04/2013 dal GIP del Tribunale di Napoli che emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere.
Nel successivo giudizio, il COGNOME veniva condannato dalla Corte di Assise di Napoli per i reati sopra indicati. La sentenza di condanna veniva riformata dalla Corte di Assise di Appello che assolveva l’imputato per non aver commesso il fatto, con sentenza del 28/03/2017, divenuta irrevocabile il 21/12/2017, disponendo al contempo la cessazione RAGIONE_SOCIALEa misura applicata.
A sostegno del provvedimento emesso, la Corte territoriale evidenziava che il periodo di detenzione sofferto, per cui vi era istanza di riparazione, era stato interamente computato, ex art. 657 cod. proc. pen., nella pena da espiare in virtù di altro titolo, come da provvedimento di determinazione RAGIONE_SOCIALEe pene concorrenti emesso dalla Procura Generale RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso la Corte di appello di Napoli N. 1500/23 SIEP -N. 1015/23 Cum. in data 05/09/2023, e che ciò ostava al riconoscimento del diritto alla riparazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 4, cod. proc. pen.
Avverso il provvedimento RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello partenopea ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il COGNOME, che ha articolato un unico motivo, con cui si duole, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. RAGIONE_SOCIALE‘erroneità RAGIONE_SOCIALEa decisione assunta dal giudice a quo, in violazione degli artt. 314 e 657 cod. proc. pen.
Si osserva, invero, che il provvedimento di determinazione RAGIONE_SOCIALEe pene concorrenti, richiamato nel provvedimento impugnato, ha computato, ai fini RAGIONE_SOCIALEa espiazione RAGIONE_SOCIALEa pena, il periodo di custodia in carcere sofferto dal COGNOME dal 22/09/2015 al 1/10/2017 e dal 17/06/2021 al 09/08/2022 in virtù di provvedimenti cautelari emessi in relazione al procedimento N. 15040/2013 R.G.N.R. (per il quale era poi intervenuta sentenza definitiva di condanna).
Si afferma che solo per il periodo che andava dal 22/09/2015 al il 28/03/2017 vi era stata una sovrapposizione di titoli cautelari e quindi andava escluso il diritto alla riparazione ex art. 314 cod. proc. pen.; viceversa, nessuna causa ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa indennità era ravvisabile per il periodo compreso tra il 13/04/2013 e il 22/09/2015 (come da richiesta rettificata nel corso del giudizio di riparazione), in quanto in tale intervallo temporale non vi era altro titolo custodiale né aveva oper ato l’istituto RAGIONE_SOCIALEa fungibilità, erroneamente richiamato dalla Corte territoriale, trattandosi, peraltro, di fatti sorti antecedentemente.
Il Procuratore generale e l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato per il RAGIONE_SOCIALE hanno reso le conclusioni scritte, ex art. 611 cod. proc. pen., riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
1.1. Va preliminarmente ricordato che l’art. 314, comma 4, cod. proc. pen. recita: «Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare che sia computata ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo».
In base alla prima parte RAGIONE_SOCIALEa richiamata previsione, il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione rimane, appunto, escluso per quella parte RAGIONE_SOCIALEa ingiusta custodia cautelare che sia computata ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena legittimamente irrogata nel medesimo o in un altro procedimento.
In conseguenza, è inapplicabile la riparazione nei casi in cui si sia fatto ricorso al meccanismo RAGIONE_SOCIALEa fungibilità RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare, che è disciplinato, come noto, dall’art. 657, comma 1, cod. proc. pen., che consente di detrarre il relativo periodo dalla pena detentiva da espiare per lo stesso o altro reato , con l’unico limite temporale , in quest’ultimo caso, che si tratti di custodia cautelare subita «dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire» (limite, la cui ratio , come più volte chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, è di evitare «che l’istituto RAGIONE_SOCIALEa fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una ‘riserva di impunità’ utilizzabile per elidere le conseguenze di futuri illeciti penali’: cfr . sentenza n. 198 del 27 luglio 2014 e ordinanza n. 117 del 12 aprile 2017).
Lo scopo avuto di mira dal legislatore è impedire la duplicazione dei rimedi tesi a compensare l’ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa restrizione subita, mirando ad evitare che il condannato possa disporre di una riparazione più ampia di quella spettante al prosciolto, ottenendo lo scomputo e l’indennizzo pecuniario. Va inoltre esclusa l’esistenza di una facoltà di scelta tra il ristoro pecuniario e lo scomputo dalla pena da
espiare RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare ingiustamente sofferta (cfr. Sez. 4, n. 33671 del 14/06/2016, Rv. 267443).
La seconda parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 4, cod. proc. pen. esclude il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione per il periodo in cui le limitazioni RAGIONE_SOCIALEa libertà conseguenti alla custodia cautelare ingiusta siano state sofferte anche in forza di un altro titolo. In tale ipotesi, per precisa scelta del legislatore, volta a contemperare l’istanza solidaristica alla base del meccanismo indennitario di cui all’art. 314 cod. proc. pen. con generali esigenze di ragionevolezza, la accertata ingiustizia del provvedimento coercitivo risulta assorbita dalla legittimità di un altro provvedimento incidente sulla libertà personale, non avendo l’interessato patito – in concreto – alcun danno meritevole di riparazione (la compatibilità RAGIONE_SOCIALEa disciplina in questione con l’art. 24 Cost., con l’art. 5, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo e con l’art. 9, comma 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici è stata riconosciuta da Sez. 4, n. 4700 del 24/10/2000, Rv. 217910, alla cui motivazione, condividendola appieno, si fa rinvio).
Operati tali richiami, il provvedimento impugnato risulta del tutto conforme alla disciplina normativa in materia e ai principi affermati in sede di legittimità.
2.1. Il provvedimento di cumulo RAGIONE_SOCIALEa Procura generale presso la Corte di appello di Napoli N. 1500/23 SIEP -N. 1015/23 Cum. del 05/09/2023 determinava la pena complessiva da espiare in anni 16 e mesi 1 in relazione alle seguenti sentenze: 1) sentenza di condanna alla pena di anni 7, mesi 9 di reclusione e euro 16.700,00 di multa emessa dalla Corte di appello di Napoli il 10/02/2022, irrevocabile il 01/06/2023, nel procedimento N. 15040/2013 R.G.N.R., che vedeva il COGNOME imputato del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Marano di Napoli il 25/01/2013; 2) sentenza di condanna alla pena di anni 8, mesi 4 di reclusione e euro 2.100,00 di multa emessa dalla Corte di appello di Napoli il 29/03/2021, irrevocabile il 19/05/2022, nel procedimento N. 11259/2019 R.G.N.R., che vedeva il COGNOME imputato dei reati di cui agli artt. 629, 611 cod. pen., 7 L. n. 203 del 1991, accertati in Quarto dall’08/12/2019 al 09/12/2019.
L’organo RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione scomputava dalla pena complessiva da espiare il periodo complessivo di custodia cautelare sofferto dal COGNOME dal 10 Aprile 2013 al 1 ottobre 2017 (pari ad anni 4, mesi 5 e giorni 22) riconoscendo il periodo dal 22 settembre 2015 al 1 ottobre 2017, nel quale il ricorrente era detenuto contemporaneamente e per quel titolo e per quello in ordine al quale si chiede la riparazione, quale presofferto in ordine alla sentenza di condanna sub 1) del cumulo e il periodo dal 10 Aprile 2013 al 21 settembre 2015 a titolo di fungibilità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 657 cod. proc. pen. in ordine alla medesima sentenza.
Risulta, quindi, evidente che per il periodo compreso dal 22 settembre 2015 al 1 ottobre 2017, come riconosciuto anche dal difensore del ricorrente, che già nel giudizio di riparazione limitava la propria richiesta escludendone il computo, il COGNOME non aveva diritto ad alcun indennizzo, ricorrendo l’ipotesi prevista dalla seconda parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 4, cod. proc. pen.
Ugualmente palese è l’esclusione del diritto all’indennizzo per il periodo di custodia cautelare residuo, legittimamente computato, ex art. 657 cod. proc. pen., a titolo di espiazione RAGIONE_SOCIALEa pena relativa ad altro reato, commesso il 25/01/2013, prima RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare ingiustamente sofferta, nel rispetto del limite temporale di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Le doglianze difensive risultano, quindi, manifestamente infondate, in quanto si fondano su affermazioni erronee, confondendo le due ipotesi previste dall’art. 314, comma 4, cod. proc. pen. e richiamando in maniera difforme dalla previsione legislativa il limite temporale alla fungibilità di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, nonché – apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – al versamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe ammende.
3.1. Il ricorrente va, altresì, condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese al resistente RAGIONE_SOCIALE che, alla luce dei pertinenti motivi versati in atti dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, tesi a contrastare utilmente quelli di cui al proposto ricorso, vengono liquidati in via equitativa come da dispositivo.
3.1.1. In proposito, ritiene il Collegio di dover seguire l’orientamento , più volte ribadito da questa stessa Sezione, secondo cui tale statuizione vada operata anche se, come nel caso in esame, nelle conclusioni rese dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato manca una espressa richiesta di condanna alle spese, ciò in ragione del principio pacifico per cui le spese del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, per le connotazioni civilistiche che afferiscono a tale istituto, vanno regolate secondo i criteri indicati dagli articoli 91 e 92 cod. proc. civ. (v., ex plurimis , Sez. 4, n. 13175 del 26/03/2025, Rv. 287952 -02; Sez. 4, n. 38163 del 10/07/2013, Rv. 256832; Sez. 4, n. 46265 del 14/10/2005, Rv. 232911).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe ammende
nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente nel presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro mille.
Così deciso, il 06/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME