Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37970 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37970 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/04/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Napoli
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE che, nell ‘ interesse del RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 3 aprile 2025 (depositata il 30 aprile 2025) la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da NOME COGNOME per il periodo di privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale sofferto in esecuzione di due sentenze di condanna del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emesse in data 8 luglio 2019 e in data 18 novembre 2020 e divenute irrevocabili rispettivamente il 10 settembre 2019 e il 4 marzo
2021. Sentenze che il Giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha revocato con provvedimento del 21 gennaio 2022, depositato il 25 gennaio 2022 e divenuto esecutivo il 12 febbraio 2022.
Il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione ha ritenuto di dover revocare le sentenze di condanna perché pronunciate per fatti che, nel momento in cui furono commessi, non erano previsti dalla legge come reato. In esecuzione di questo provvedimento, in data 27 gennaio 2022, la Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l’immediata liberazione di NOME COGNOME , che era ristretto in detenzione domiciliare per un provvedimento di determinazione di pene concorrenti nel quale erano comprese le pene inflitte con le due condanne revocate. Poco dopo la liberazione (il 21 luglio 2022), NOME ha chiesto la liquidazione di un equo indennizzo per la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale ingiustamente subìta.
La Corte di appello ha rigettato l’istanza facendo applicazione degli artt. 657 e 314, comma 4, cod. proc. pen. Ha sostenuto, infatti, che «l’intero cumulo RAGIONE_SOCIALEe due pene», pari ad anni 1 di arresto e € 2.000 di ammenda, è stato imputato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 657 cod. proc. pen. «all’espiazione di pena definitivamente inflitta ad altro titolo» e tale dato emerge dallo stesso provvedimento col quale è stata disposta la liberazione del condannato (NUMERO_DOCUMENTO del 27 gennaio 2022).
Per mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME ha proposto tempestivo ricorso c ontro l’ordinanza di rigetto lamentando violazione degli artt. 314 e 643 cod. proc. pen. e vizi di motivazione.
Osserva il difensore che nel provvedimento NUMERO_DOCUMENTO del 27 gennaio 2022 (sul quale l’ordinanza impugnata fonda l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 627 cod. proc. pen.) il Procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, non ha imputato l’intero cumulo RAGIONE_SOCIALEe pene inflitte con le sentenze revocate all’espiazione di pena definitivamente inflitta ad altro titolo; al contrario: ha disposto l’immediata liberazione del condannato dando atto che egli ha espiato «un periodo di pena in eccesso» pari a mesi otto e giorni dieci e l’istanza di liquidazione di equo indennizzo si riferisce, appunto, a questo periodo in eccesso.
Con memoria scritta in data 5 settembre 2025 il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.
Nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso, sviluppando però argomentazioni riferibili in RAGIONE_SOCIALE al tema RAGIONE_SOCIALEa riparazione per ingiusta detenzione e non pertinenti allo
specifico caso in esame.
5. Il ricorso è fondato.
Nel provvedimento NUMERO_DOCUMENTO del 27 gennaio 2022, citato nell’ordinanza impugnata , si legge che, con le sentenze revocate dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione , NOME COGNOME era stato condannato alla pena complessiva di anni uno di arresto ed € 2.000 di ammenda.
In particolare:
c on la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere RAGIONE_SOCIALE‘8 luglio 2019 (irrevocabile il 10 settembre 2019) era stata inflitta la pena di mesi sei di arresto ed € 2.000 di ammenda.
con la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 18 novembre 2020 (irrevocabile il 4 marzo 2021) era stata inflitta la pena di mesi sei di arresto.
Dal medesimo provvedimento si evince che l ‘espiazione di queste pene (in regime di detenzione domiciliare) era iniziata il 18 maggio 2021 e la liberazione fu disposta il 27 gennaio 2022 perché le condanne furono revocate. Nel provvedimento si dà atto che COGNOME ha espiato «in eccesso» un periodo di detenzione domiciliare di mesi otto e giorni dieci, corrispondente al periodo trascorso dal 18 maggio 2021 (data di inizio RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione) al 27 gennaio 2022 (data RAGIONE_SOCIALEa remissione in libertà).
Per quanto esposto, l’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata (pag. 2), secondo la quale COGNOME è stato «condannato con sentenza n. 4033/22 del 18.11.2020 (irrev. il 4.3.2021) dal Tribunale sammaritano alla pena di anni uno di arresto ed euro 2.000 di ammenda» e «la componente detentiva di detta pena è stata ritenuta ‘compensata’ dal cumulo RAGIONE_SOCIALEe due condanne revocate dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione con l’effetto RAGIONE_SOCIALE‘immediata liberazio ne del richiedente» è frutto di errore percettivo. Invero, la sentenza del 18 novembre 2020 (definitiva il 4 marzo 2021), è proprio una RAGIONE_SOCIALEe due sentenze revocate dal Giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione e questa sentenza non recava condanna alla pena di anni uno di arresto ed € 2.000 di ammenda , essendo questa la pena risultante dal cumulo RAGIONE_SOCIALEe due condanne poi revocate. Non è dato comprendere, allora, sulla base di quali elementi l’ordinanza impugnata abbia potuto ritenere applicabili, nel caso di specie, gli artt. 314, comma 4, e 657 cod. proc. pen.
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni svolte, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Napoli cui si demanda altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
Così deciso il 21 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME