Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37954 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37954 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA altra parte: RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 06/03/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Napoli. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, quale giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, con l’ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile per tardività la domanda con la quale NOME COGNOME ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell’ambito di un procedimento penale in ordine al reato associativo di stampo camorristico dal quale è stato definitivamente assolto.
Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l’interessato, denunciando violazione di legge in relazione all’art. 31 5, comma 1, cod. proc. pen.
Lamenta che la Corte territoriale, nel ritenere la tardività RAGIONE_SOCIALE‘istanza, non ha considerato che -pur essendo vero che l’assoluzione in primo grado del ricorrente era divenuta irrevocabile in data 4.4.2019 -l’attestazione del passaggio in
giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa in data 17.12.2019 dalla Corte di appello di Napoli, coincidente con la data del 15.6.2020 annotata sul frontespizio RAGIONE_SOCIALEa sentenza, era stata fornita dalla Cancelleria RAGIONE_SOCIALEo stesso Ufficio.
Assume come tale errore non possa essere opposto al ricorrente, avendo costui fatto affidamento su di esso al fine di calcolare il termine biennale di proposizione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riparazione.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Si è costituito il RAGIONE_SOCIALE, resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
L’orientamento giurisprudenziale richiamato dalla difesa ricorrente (Sez. 4, n. 48426 del 18/11/2015, Lisanti, Rv. 265385 – 01) a sostegno RAGIONE_SOCIALEa tesi RAGIONE_SOCIALEa inopponibilità, nei confronti del richiedente l’indennizzo , RAGIONE_SOCIALE‘errore RAGIONE_SOCIALE‘ufficio giudiziario nella attestazione RAGIONE_SOCIALEa data di irrevocabilità RAGIONE_SOCIALEa sentenza di proscioglimento -da cui discenderebbe la non tardività del ricorso per equa riparazione proposto (tardivamente rispetto alla esatta data di passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza ma) nel termine di due anni dalla data erroneamente indicata dalla cancelleria -è rimasto isolato e risulta ormai superato dalla successiva giurisprudenza di legittimità, che ha corretto la precedente impostazione mediante condivisibili e insuperabili argomentazioni giuridiche, coerenti con i principi che informano gli istituti processuali che qui rilevano.
In particolare, è stato efficacemente considerato (da Sez. 4, n. 23144 del 02/02/2017, Terlizzi, Rv. 270101 -01, in motivazione) che la data del passaggio in giudicato di una sentenza è un dato oggettivo, che non dipende dall’attestazione di cancelleria. Diversamente opinando, si verrebbe ad attribuire a quest’ultima effetti costitutivi RAGIONE_SOCIALE‘irrevocabilità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, in contrasto con le norme di legge che disciplinano il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa pronuncia giurisdizionale. L’art. 648, comma 2, cod. proc. pen. disciplina, infatti, in modo analitico il fenomeno del giudicato, stabilendo il momento di irrevocabilità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e le evenienze processuali a cui quest’ultimo si riconnette e richiamando la disciplina dei termini per impugnare. A sua volta, l’art. 585 cod. proc. pen. non solo indica,
in maniera altrettanto dettagliata, i predetti termini ma individua, in modo preciso, nel richiamare l’art 544 cod. proc. pen., gli accadimenti processuali da cui essi decorrono. Non si tratta dunque di porre a carico del privato l’errore RAGIONE_SOCIALE‘ufficio giudiziario ( secondo l’impostazione RAGIONE_SOCIALEa citata Sez. 4, n. 48426/2015) ma di prendere atto che il carattere tassativo di queste previsioni esclude che le scansioni processuali a cui la legge riconnette il passaggio in giudicato di una sentenza possano essere alterate da un qualunque evento esulante dal sistema e, ancor meno, da un evento patologico, come un errore nella relativa attestazione di cancelleria (Cass., Sez. 1, n. 32301 del 3-7-2003). L’art. 27 d.m. 30-9-1989 si limita infatti a stabilire che la cancelleria debba annotare sull’originale RAGIONE_SOCIALEa sentenza o del decreto di condanna l’irrevocabilità del provvedimento, dandone comunicazione alla segreteria del pubblico ministero, per le conseguenti annotazioni sul registro previsto dall’art. 335 cod. proc. pen. Questa norma fornisce dunque ulteriore conferma RAGIONE_SOCIALEa natura meramente ricognitiva RAGIONE_SOCIALE‘annotazione in disamina, che si limita a prendere atto di un fenomeno processuale già verificatosi – e cioè, per l’appunto, quello RAGIONE_SOCIALEa avvenuta formazione del giudicato – senza incidere in alcun modo su di esso.
Costituisce dunque onere di chi agisca in giudizio per far valere un diritto azionabile sulla base del presupposto del passaggio in giudicato di una sentenza, dovendo esercitare l’azione entro un determinato termine da quest’ultimo, verificare quale sia stato l’effettivo momento d’irrevocabilità RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, senza limitarsi a prendere acriticamente atto RAGIONE_SOCIALEa relativa attestazione di cancelleria. A ciò è peraltro preordinata la difesa tecnica, che dispone di tutte le cognizioni giuridiche per procedere alle opportune verifiche, che, del resto, sono, di norma, assai semplici, in quanto collegate a dati di natura cartolare e di univoca interpretazione. Si consideri, in quest’ottica, che l’art. 315 cod. proc. pen. concede alla parte che voglia proporre domanda di riparazione l’ampio termine di due anni, onde non può certamente sostenersi che l’onere di effettuare la verifica in esame, espletabile attraverso la semplice consultazione degli atti del processo a quo , risulti, per l’istante, di difficile assolvimento (sulla stessa linea cfr. Sez. 4, n. 28256 del 28/01/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 5807 del 22/10/2020, COGNOME, non mass.).
Nel caso di specie, correttamente il giudice a quo ha rilevato la tardività RAGIONE_SOCIALE‘istanza, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘esatta determinazione del momento del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza; dato che non è stato contestato neanche dal ricorso in disamina.
Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00.
Così deciso il 21 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME