Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47332 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47332 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
D eac GLYPH ‘lki<A , ZA . sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 01/04/1985
avverso l'ordinanza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamentOcon rinvio dell'impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO
L'Avvocatura generale dello Stato ricorre, nell'interesse del Minis dell'Economia e delle Finanze, avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di ha accolto la domanda di riparazione avanzata da NOME COGNOME (o COGNOME) per l'ingiusta detenzione sofferta in forza di ordinanza di cus cautelare in carcere, emessa il 30/12/2019 dal Giudice per le indagini prelimina Tribunale di Roma, per i reati di associazione per delinquere finalizza commissione dei delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nonché tre specifiche ipotesi di favoreggiamento. Il prevenuto veniva successivamente as dalla Corte di assise di Roma, con sentenza del 13/03/2019 dal reato associativo non avere commesso il fatto) e da uno dei reati di organizzazione dell'immigraz clandestina (perché il fatto non sussiste). La Corte di cassazione, infine, an senza rinvio la sentenza di secondo grado, in relazione ai reati resid insussistenza del fatto.
Con un unico motivo di ricorso, la ricorrente Avvocatura deduce violazione dell' 314, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Lamenta che l'ordina impugnata non argomenti in ordine al nesso di causalità tra le dichiarazion dall'imputato in dibattimento che assume essere state tardive – in q nell'interrogatorio di garanzia egli si era avvalso della facoltà di non rispo l'adozione della misura cautelare, così violando l'art. 314 cod. proc. pen. nella cui questo condiziona il diritto all'indennizzo al non avere il prevenuto dato ca colpa alla misura restrittiva.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che l'ordinanza s annullata con rinvio.
In data 29/04/2024 è pervenuta memoria, corredata di allegati, dell'a NOME COGNOME difensore dell'istante.
Il ricorso è inammissibile. Deve, in primo luogo, darsi atto della sua tard Risulta, invero, dagli atti che l'ordinanza impugnata è stata notificata all'Avv generale dello Stato il 12 aprile 2024 e che il ricorso è stato depositato il 2024, con due giorni di ritardo rispetto al termine di quindici giorni previst 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Gli assunti su cui si articola il ricorso sono peraltro manifestamente info perché il ricorrente, senza attingere con specifiche censure la motivazio provvedimento impugnato, investe il tema del silenzio reso nell'interrogator
garanzia, partendo dall'errato presupposto per il quale l'esercizio della facol rispondere nell'interrogatorio di garanzia integrerebbe la condotta colposa, senz conto che, a mente dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., modificato dall' comma 1, lett. b), d. Igs. 8 novembre 2021, n. 188, l'esercizio da parte dell'imputa indagato della facoltà di non rispondere non incide più sul diritto alla riparazi
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del rico al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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