Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5651 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5651 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN BARTOLOMEO IN GALDO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/09/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette! COGNOME te le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 settembre 2023 la Corte di appello di Bari ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da COGNOME NOME in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare in carcere (dal 4 al 7 novembre 2015) e poi agli arresti domiciliari (fino al 4 maggio 2016) impostagli dal G.I.P. del Tribunale di Foggia nella ritenuta ricorrenza dei reati di usura e di estorsione aggravata commessi in danno di COGNOME NOME.
Il COGNOME era stato, poi, assolto dal Tribunale di Foggia perché il fatto non sussiste con sentenza del 3 dicembre 2019, divenuta irrevocabile il 20 giugno 2020.
1.1. La Corte di appello di Bari, quale giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, ha ritenuto, pur essendo stata esclusa la ricorrenza RAGIONE_SOCIALEa penale responsabilità del COGNOME, di non poter accogliere la richiesta di riconoscimento del beneficio invocato sul presupposto che, al momento RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, gravavano sul prevenuto gravi di indizi di colpevolezza, imputabili alla sua condotta, in particolar modo evinti dalle risultanze di talune telefonate intercorse tra lui e il COGNOME, e da quest’ultimo autonomamente registrate, nel corso RAGIONE_SOCIALEe quali – per come desunto dai files audio estrapolati e trascritti dai Carabinieri – erano state inequivocabilmente registrate: le insistenze con cui il COGNOME aveva richiesto la consegna di 2.000,00 euro a settimana al COGNOME, quale prezzo per il pagamento degli interessi a lui dovuti; il tono grave con cui l’istante aveva intimato al suo interlocutore di non parlare al telefono di queste cose; la minaccia profferita al COGNOME di provvedere al pagamento di quanto dovutogli e di non rivolgersi alle forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine.
Dal tenore di tali conversazioni, rispetto alle quali nessuna convincente versione alternativa sarebbe stata fornita da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato, erano state, quindi, evinte dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione le circostanze per cui il COGNOME avrebbe corrisposto interessi usurari al COGNOME (per complessivi 110.000,00 euro, a fronte di un prestito iniziale di 5.000,00 euro), peraltro continuando a minacciare la sua vittima per ottenere il pagamento di ulteriori 2.000,00 euro a settimana, così dando causa con la sua condotta all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare in suo danno.
Avverso l’ordinanza del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un’unica doglianza, violazione ed erronea applicazione degli artt. 271 e 314 cod.
proc. pen., oltre a vizio di motivazione, per avere la Corte di appello fondato il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza da lui proposta esclusivamente sui contenuti di intercettazioni dichiarate inutilizzabili da parte del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa Libertà di Bari.
Lamenta, in particolare, il ricorrente l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata per essere stata desunta la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa colpa ostativa al riconoscimento del beneficio invocato esclusivamente sulla scorta dei contenuti di alcune conversazioni telefoniche, autonomamente registrate dalla persona offesa dopo la presentazione RAGIONE_SOCIALEa sua denuncia, che il Tribunale per il riesame già in fase cautelare aveva dichiarato inutilizzabili, ex artt. 266 e 271 cod. proc. pen., con ordinanza pronunciata in data 20 novembre 2015. Nella circostanza era stato, in particolare, chiarito che, essendo state registrati tali dialoghi mediante un idoneo apparato telefonico messo a disposizione da parte dei Carabinieri, sarebbe stato necessario, ai fini del loro utilizzo, il preventivo rilascio di un’apposi autorizzazione dalla competente Autorità giudiziaria, in ossequio a quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità.
Tali dialoghi non potrebbero, pertanto, essere valutati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, così rendendo, per l’effetto, viziata l’ordinanza impugnata, che aveva, invece, su di essi fondato i motivi di rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta ex art. 314 cod. proc. pen. avanzata dal COGNOME.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
L’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, in rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per l’effetto dovendo essere disposto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
In proposito, deve essere evidenziato come la norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. preveda, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave».
In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione l’avere l’interessato
dato causa, per dolo o per colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l’assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione RAGIONE_SOCIALEa parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01).
Le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, primo comma, cod. proc. pen. – non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro RAGIONE_SOCIALE‘id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria a tutela RAGIONE_SOCIALEa comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01).
Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.
In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione non spetta se l’interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, COGNOME, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, COGNOME, Rv. 271419-01).
Le Sezioni Unite hanno affermato, quindi, che il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247664-01). Più recentemente, lo stesso Supremo Collegio ha precisato che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia “strutturale” tra custodia e assoluzione, o quella “funzionale” tra la durata RAGIONE_SOCIALEa custodia ed eventuale misura RAGIONE_SOCIALEa pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base RAGIONE_SOCIALE‘istituto (così Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01).
2.1. Ai medesimi fini, poi, è stato precisato che il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini, purché la lo utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808-01), e deve, altresì, apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (così, Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, NOME COGNOME, Rv. 276458-01).
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, il Collegio rileva come il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non abbia fatto buon governo di essi, avendo fondato il proprio provvedimento reiettivo, e quindi la ricorrenza di una condotta colposa, sinergica alla detenzione cautelare, esclusivamente su circostanze desunte da conversazioni telefoniche intercorse tra il COGNOME e la persona offesa – da quest’ultima autonomamente captate – che in sede di cognizione erano state dichiarate inutilizzabili.
Trova troncante applicazione, allora, il principio, reiterata mente espresso da questa COGNOME Corte di COGNOME legittimità, COGNOME per cui COGNOME l’inutilizzabilità dei COGNOME risultati RAGIONE_SOCIALEe
intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008, dep. 2009, Racco, Rv. 241667-01). Più precisamente, ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, il giudice non può utilizzare gli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione siano risultati, anche solo “fisiologicamente”, inutilizzabili (Sez. 4, n. 486 del 03/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282417-01; Sez. 4, n. 6893 del 27/01/2021, Napoli, Rv. 280935-01).
La dichiarata inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni c:oncretizza, infatt un’ipotesi di evidente “illegalità” di tale mezzo di prova, costituendo la disciplina RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni concreta attuazione del precetto costituzionale, in quanto attuativa RAGIONE_SOCIALEe garanzie da esso richieste a presidio RAGIONE_SOCIALEa libertà e RAGIONE_SOCIALEa segretezza RAGIONE_SOCIALEe comunicazioni, la cui inosservanza deve determinare la totale “espunzione” dal materiale processuale RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni illegittime, effetto che si riverbera inevitabilmente anche nel giudizio di riparazione.
Ed allora, con riguardo alla fattispecie in esame, appare corretto osservare che l’ordinanza impugnata, per come giustamente lamentato dal ricorrente, non si colloca nell’alveo degli insegnamenti ora richiamati, essendo stato fondato il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riparazione esclusivamente sul rilievo attribuito’ al contenuto di conversazioni intercettate che, per come ritenuto dal Tribunale del riesame, sono state dichiarate inutilizzabili, tanto da non poter essere valorizzate dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘invocato beneficio.
Ne consegue, pertanto, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari, cui viene demandata anche la regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese di lite relative a questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari, cui demanda anche la regolamentazione fra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 6 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente