Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8194 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8194 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME NOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 06/03/2025 della Corte d’appello di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l ‘ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda proposta nell’interesse di NOME COGNOME per la riparazione dell’ingiusta detenzione sofferta in regime di arresti domiciliari, in forza di ordinanza di misura cautelare del 3 dicembre 2020, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in ordine ai reati di cui all’art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) e agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, medesimo decreto (capo 28).
1.1. Per tali fatti, con sentenza del 15 maggio 2023, il Tribunale di Roma emetteva nei confronti dell’NOME sentenza di assoluzione che trovava conferma dalla Corte di appello di Roma in data 17 luglio 2024.
Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso l’COGNOME, a mezzo del proprio difensore che, con un unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condotta asserita come gravemente colposa dell’istante. Evidenzia come questi sia risultato del tutto estraneo alle operazioni illecite poste in essere dal cugino NOME COGNOME; la circostanza che lo stesso COGNOME abbia fatto cenno all’COGNOME di un suo nuovo canale di approvvigionamento non significa che l’abbia coinvolto nel progetto, risultando infatti che l’ COGNOME non abbia mai fornito alcun rilevante contributo. Il comportamento dell’istante rientrerebbe in una frequentazione non ambigua con il COGNOME che era suo cugino, diversamente da quanto si legge nel provvedimento impugnato. L’COGNOME non ha mai avuto consapevolezza di appartenere ad un’associazione criminale. Il Giudice della riparazione non avrebbe motivato in merito alla condotta extraprocessuale tenuta da ll’odierno ricorrente , il quale non solo non ha avuto alcun tipo di contatti con i coimputati ma si è limitato semplicemente ad avere un rapporto lecito, di natura anche parentale, con il COGNOME; né avrebbe dato adeguatamente conto dell’effettiva consistenza del comportamento doloso o colposo dell’istante, essendosi esattamente rifatto al contenuto dell’ordinanza di custodia cautelare e non avendo motivato se le condotte dall’istante poste in essere dall’istante abbiano costituito un fattore determinante alla produzione dell’evento detenzione.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Lamenta (p.11), in particolare, il ricorrente che la Corte di appello si sia genericamente soffermata sulla fase delle indagini preliminari, rifacendosi al contenuto dell’ordinanza di custodia cautelare, disatteso poi nel giudizio di merito e che, così facendo, non abbia motivato in ordine alla sussistenza della condizione ostativa all’indennizzo invocato, costituita dall’aver l’NOME colposamente dato causa all’ingiusta detenzione. Argomentando nei suddetti termini, il Giudice della riparazione avrebbe quindi rivalutato gli elementi indiziari, inquadrandoli in un giudizio di ipotetica fondatezza delle imputazioni originariamente ascritte, e travalicato l’ ambito della propria cognizione. Si tratta di considerazioni condivisibili.
Come è noto, il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti (ciò, sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento: nel giudizio penale, la condotta di reato; nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare), sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell”al di là di ogni ragionevole dubbio’ ed una serie di limitazioni probatorie).
Ciò detto, va ribadito che , pur essendo titolare di un potere autonomo di valutazione dei fatti, il Giudice della riparazione non può ignorare quanto definitivamente accertato o escluso nel giudizio penale, ove abbia diretta incidenza sulla sussistenza del dolo o della colpa grave, il che comporta che egli debba tenere conto del contenuto della sentenza irrevocabile di proscioglimento e, in particolare, delle circostanze da essa escluse o degli elementi indiziari che siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238).
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata , attestata sull’ordinanza cautelare e sugli atti investigativi a supporto, ha affermato, in termini del tutto generici, che l’COGNOME era «a conoscenza delle diverse iniziative illecite poste in essere» da NOME COGNOME – già condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso e ritenuto capo di un’associazione dedita al narcotraffico – e ha sostenuto come non sia emersa, «nel corso di tutto il procedimento, la volontà di discostarsi dalla condotte illecite rilevate a livello indiziario». Ha poi evidenziato che l’NOME è figlio di una sorella del NOME, «coabitante nella medesima abitazione, potendosi quindi configurare un rapporto tra i due, oltre quello di parentela …» .
N ell’individuare la condotta che avrebbe fatto da presupposto dell’errore del Giudice della cautela, la Corte di appello ha, in sostanza, focalizzato la propria attenzione sull’ordinanza cautelare, anziché -come avrebbe dovuto -sul comportamento e sulla ricostruzione della vicenda acquisita nel giudizio assolutorio.
L’ingiustizia della detenzione, invero, va valutata con riferimento alla sussistenza dei fatti storici accertati con la sentenza di assoluzione: sotto questo profilo, l’ordinanza impugnata non opera alcun riferimento alla sentenza assolutoria. Ciò anche in ragione del principio per il quale al giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039).
L’errore prospettico testé evidenziato ha condotto il Giudice della riparazione a valutare la colposità del comportamento quale era stato ritenuto dal Giudice della cautela, senza verificare se l’accertamento culminato nel giudizio assolutorio ne avesse dimostrato l’insussistenza o l’avesse ridefinito con effetti anche sul profilo riparativo.
Quanto al tema del rapporto con il COGNOME, richiamato dal Giudice della riparazione nei termini più sopra ricordati, è noto che, secondo l’insegnamento di questa Corte, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018 – dep. 28/11/2018, Puro, Rv, 274498). Rispetto al dato che il COGNOME fosse il fratello della madre dell’istante , l’ordinanza impugnata, nel reputare ‘a mbigua ‘ tale frequentazione, è del tutto priva di riferimenti, tenuto conto che, in presenza di relazioni parentali, sussiste un obbligo di motivazione tale da giustificare la connotazione di ‘ambiguità’, con l’inserimento di circostanze che rimandino ad una frequentazione non esclusivamente legata a ragioni parentali. Invero, quando si evoca la frequentazione ambigua, occorre assumere e valutare i fatti che sono stati affermati nel giudizio assolutorio, specificando le ragioni che inducono a ritenere che la frequentazione vada oltre il semplice rapporto di parentela (cfr. Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, COGNOME NOME, Rv. 277475; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258610). Sotto questo profilo, il provvedimento impugnato è pertanto carente di motivazione.
Erroneo appare poi il rilievo attribuito dal Giudice della riparazione al fatto che l’istante sia stato assolto ai sensi del l’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. , atteso che l’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione a “chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato”, senza operare alcuna distinzione tra l’ipotesi in cui il proscioglimento è stato dichiarato ai sensi del comma 1 ovvero del comma 2 dell’art.
530 del codice di rito (Sez. 4, n. 22924 del 30/03/2004, Min. Ec. Fin. in proc. Zitello, Rv. 228791). Non ha pertanto rilievo se all’assoluzione il giudice penale sia pervenuto per la accertata prova positiva di non colpevolezza, ovvero per la insufficienza o contraddittorietà della prova.
L’ordinanza impugnata merita quindi di essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Roma, la quale dovrà procedere a nuovo giudizio, tenendo conto di quanto sopra evidenziato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.
Così deciso il 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
NOME
Il Presidente NOME COGNOME