Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6309 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 6309  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/06/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 15.6.2023, la Corte di appello di Palermo ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di NOME in relazione alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale dalla medesima subita in quanto sottoposta alla custodia cautelare in carcere dal 24.5.2018 al 14 novembre 2018 e poi in regime di arresti domiciliari dal 15.11.2018 al 18.6.2020 in relazione ai delitti di cui agli artt. 73 e 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 forza RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del Gip di Palermo in data 21.5.2018.
Quanto al merito, con sentenza del 3.6.2019, all’esito di giudizio abbreviato, il Gup del Tribunale di Palermo aveva condannato la COGNOME alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione, giudizio che veniva ribaltato dalla Corte d’appello di Palermo che con sentenza in data 17.6.2020 (irrevocabile il 26.11.2020) aveva assolto la COGNOME dai reati a lei contestati per non aver commesso il fatto e perché il fatto non sussiste disponendone l’immediata scarcerazione.
La Corte d’appello ha fondato il diniego RAGIONE_SOCIALE‘istanza ex art. 314 cod.proc.pen. sul rilievo che la condotta RAGIONE_SOCIALEa NOME abbia avuto un’efficacia sinergica nel determinare l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale.
 Avverso detta ordinanza AVV_NOTAIO, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 314 e 315 cod.proc.pen.
Si assume sub specie di violazione di legge e di vizio motivatorio che l’ordinanza impugnata ha individuato una condotta ostativa avente efficacia sinergica rispetto all’adozione ed al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare senza tenere conto di quanto statuito dalla sentenza assolutoria emessa nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
 Il RAGIONE_SOCIALE, con memoria tempestivamente depositata, ha concluso per il rigetto del ricorso .
La difesa RAGIONE_SOCIALE‘imputato ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é fondato.
Va premesso che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o
colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine d stabilire, con valutazione ex ente – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale, ma solo la verifica RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento RAGIONE_SOCIALE‘emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela potesse desumersi l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEe accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME‘Ambrosio, Rv.247663). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini, purché la loro utilizzabilità non s stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, Con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se -adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, NOME, Rv. 276458). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2. Nella specie, chiarito preliminarmente che non ricorre un’ipotesi di ingiustizia formale bensì di ingiustizia sostanziale (cameirsembra ritenere la Corte territoriale nell’incipit, salvo poi valutare i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘istanza alla luce principi in tema di ingiustizia sostanziale), il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha ripercorso gli argomenti espressi dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela a fondamento RAGIONE_SOCIALEa gravità indiziaria in ordine ai reati contestati, e segnatamente le intercettazioni telefoniche ed i servizi di osservazione, da cui si ricavava il coinvolgimento RAGIONE_SOCIALEa COGNOME in un’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti operante nel comprensorio palermitano.
Ha poi evidenziato che all’esito del giudizio di merito é stato comunque accertato che la NOME era vicina a NOME e COGNOME NOME, soggetti che avevano organizzato l’associazione in questione, finalizzata alla vendita RAGIONE_SOCIALEe sostanze
stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish e che tale circostanza si ricava sia dal contenuto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni che dai servizi di osservazione ritenendo quindi che tali condotte abbiano concorso a dare causa alla misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare subita, trattandosi di comportamenti idonei ad essere percepiti come indicativi di una contiguità all’attività criminale altrui.
Ebbene, nel formulare tale giudizio a fondamento del diniego RAGIONE_SOCIALE‘istanza ex art. 314 cod.proc.pen., la Corte territoriale ha quindi ravvisato la condotta ostativa RAGIONE_SOCIALEa NOME facendo riferimento, peraltro in maniera generica, ai numerosi contatti intrattenuti con COGNOME NOME e COGNOME NOME, rispettivamente fratello e marito RAGIONE_SOCIALEa medesima, senza tuttavia esplicitare in cosa si sarebbero concretati detti rapporti, ovvero se gli stessi avessero una finalità 0103£13 ulteriore rispetto al più ovvio legame parentale ed affettivo.
Giova, a riguardo, sottolineare che se é vero che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue coi soggetti condannati nel medesimo procedimento, tuttavia il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve fornire adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALEa loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tal persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498).
Ancor più stringenti sono i presupposti richiesti al fine di ritenere la connivenza quale condotta ostativa. Ed invero la colpa grave, ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l’agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività criminosa in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua posizione di garanzia; 3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa RAGIONE_SOCIALE‘agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a ‘conoscenza di tale attività. (I applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure l’ordinanza che aveva ravvisato la colpa grave, ostativa alla riparazione per l’ingiusta detenzione subita per il reato di cui all’art. 73 t.u. stup., nella condott RAGIONE_SOCIALE‘instante consistita nell’intrattenere rapporti economici con soggetto dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, e nella sua presenza al momento in cui quest’ultimo aveva occultato lo stupefacente e durante la trattativa per l’acquisto
RAGIONE_SOCIALEa sostanza predetta, nonché mentre l’acquirente annusava la sostanz consegnando la banconota allo spacciatore)( Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Rv. 280391).
Non avendo l’ordinanza impugnata fatto corretta applicazione dei principi dianz enunciati, si impone pertanto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata ed i rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Palermo cui demanda anche la regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appell di Palermo, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese d questo giudizio di legittimità.
Così deciso il 21.11.2023