Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14082 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14082 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/04/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette, conclusioni del PG GLYPH ‘ L-15 é 1
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha rigetta la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da COGNOME NOME, in riferimento alla custodia cautelare subita dal 03/03/2016 al 26/04/2017 e d 30/05/2017 al 24/04/2019.
La vicenda giudiziaria traeva origine da un mandato di arresto emesso il 04/01/2016 dall’Autorità giudiziaria RAGIONE_SOCIALE‘Argentina per traffico di stupefacenti, faceva seguito, il 03/03/2016, l’arresto del COGNOME da parte del RAGIONE_SOCIALE; arresto convalidato dalla Corte di appell di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza del 04/03/2016, con cui veniva disposta la custodia cautelare in carcere ai fini RAGIONE_SOCIALE‘estradizione. Con sentenza del 05/07/2016, la C di appello di RAGIONE_SOCIALE accoglieva la richiesta di estradizione; il 22/:I1/2016, la C di cassazione rigettava il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘interessato; il Ministro RAGIONE_SOCIALEa Gi decretava di concedere l’estradizione in data 22/01/2017. Il 26/04/2017, la Cor di appello di RAGIONE_SOCIALE disponeva la scarcerazione del COGNOME per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Il 30/05/2017, la polizia argentina prendeva in conseg l’estradato che rimaneva detenuto a Buenos Aires per circa due anni. Con sentenza del 24/04/2019, passata in giudicato il 29/04/2019, il Tribunale penale economico argentino assolveva il prevenuto dalle imputazioni a lui ascritte, p incertezza sulle prove. Da detta sentenza risulta che la richiesta di rinvio a giu era basata sulla accusa per il COGNOME di aver partecipato al tentativo di esporta dal paese, per mezzo di NOME COGNOME, in data 07/12/2015, attraverso l’aeroporto di Ezeiza e tramite volo Iberia TARGA_VEICOLO, con destinazione finale Rom via Madrid, di sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso netto di 7.2 grammi, contenuta in una confezione di plastica trasparente rinvenuta nell valigia. Nella prospettazione accusatoria, la partecipazione del COGNOME “sareb consistita nell’organizzazione e nel finanziamento di alcune parti rilevanti viaggio nel Paese di NOME, destiNOME al contrabbando suindicato…” Dalla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria risulta poi che il COGNOME è s condanNOME per traffico-contrabbando aggravato di cocaina con sentenza definitiva; che il COGNOME aveva avuto con lui contatti (telefonici) per almeno tr giorni, essendovi altresì registrazioni video in cui l’odierno ricorrente traspo la valigia nella quale fu successivamente trovata la sostanza stupefacente; che COGNOME aveva pagato l’albergo al COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Avverso l’ordinanza del Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione propone ricorso i difensore e procuratore speciale RAGIONE_SOCIALE‘istante che svolge un’articolata premessa
motivi, con la quale evidenzia che l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare prodromic all’estradizione si è fondata su un presupposto assolutamente erroneo (e cioè c il COGNOME fosse stato trovato in possesso RAGIONE_SOCIALEa droga all’aeroporto argenti mentre il motivo per cui era stata richiesta l’estradizione trovava ragione nell’ il COGNOME COGNOME il COGNOME ad esportare la sostanza stupefacente. Alla medes stregua, la difesa sostiene che costituisca travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova l’avere la di cassazione affermato che t dalla documentazione trasmessa in allegato alla richiesta di estradizione ( emergeva che il COGNOME avesse consegNOME al COGNOME, il 06/12/2015. nell’albergo Mundial, la medesima valigia che sarebbe poi stata sequestrata in aeroporto al secondo il 07/12/2015 e contenente lo stupefacente dai filmati relativi all’incontro di cui si tratta si rileverebbe che non di un si trattava ma di uno zaino.
2.1. Tanto premesso, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzio RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2, 3, 13, 24 e 117 comunque violazione di legge, nonché motivazione manifestamente illogica e contraddittoria e travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova. Già dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Cor costituzionale n. 231 del 2004, cui fa riferimento l’ordinanza impugnata, si dedu come vi sia stata un’estensione RAGIONE_SOCIALE‘ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. p pen., nel rispetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 del Patto Internazionale dei diritti civili e RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 C.E.D.U.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso rigettato.
In data 29/11/23, è pervenuta memoria RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, per conto del RAGIONE_SOCIALE. In data 07/12/23 sono pervenute conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Il ricorrente aveva presentato la domanda di riparazione per ingiust detenzione in relazione a due periodi: il primo avente riguardo alla custod cautelare subita in Italia da 03/03/2016 al 26/04/2017, e cioè dal moment RAGIONE_SOCIALE‘arresto sino alla avvenuta scarcerazione per decorrenza dei termini di custod cautelare; il secondo relativo alla presa in consegna RAGIONE_SOCIALE‘estradato da parte d polizia argentina sino alla sentenza assolutoria del Tribunale argentino,
incertezza sulle prove. Quanto a questo secondo profilo, il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazio ha correttamente affermato che non compete in alcun modo alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE l’esame RAGIONE_SOCIALEa domanda nella parte riferibile alle ·.geffite RAGIONE_SOCIALE Auto Giudiziaria argentina, ivi compresi il periodo e le modalità RAGIONE_SOCIALEa detenzione COGNOME in quel paese, non potendo il giudice italiano valutare l’ingiustizia d detenzione sofferta all’estero.
2.1. Con riferimento al periodo di custodia cautelare in carcere scontatt Italia, il Collegio richiama il principio già stabilito da questa Sezione – in conf alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 231 del 9 giugno 2004 – secondo cu la detenzione dall’istante patita non può ritenersi ingiusta, perché, nel c specie, vi è stata una sentenza irrevocabile favorevole all’estradiz (Sez. 4, n. 52813 del 19/09/2018, COGNOME Pal, Rv. 275197). Giova ricordare che, con la sentenza n. 231/2004 – con la quale è stata dichiarata infondata la questi di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., sollevata in rife agli artt. 2, 3, 13 e 24 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, nella parte in cui, in terna di estr passiva, non prevede la riparazione per ingiusta detenzione nel caso di arres provvisorio e di applicazione provvisoria di misura custodiale su domanda RAGIONE_SOCIALE Stato estero che si accerti carente di giurisdizione – la Corte costituziona osservato come sia possibile dare alla norma una interpretazione in sens conforme al fondamento solidaristico RAGIONE_SOCIALEa riparazione per l’ingiusta detenzione, ragione RAGIONE_SOCIALEa quale il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione va ricol alla presenza di una oggettiva lesione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, comunque ingius alla stregua di una valutazione ex post; e, pertanto, anche qualora tale lesione derivi da un titolo di detenzione che trovi origine nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa procedur estradizione. Ha così risposto al quesito che era stato posto da questa Sezione quale aveva espresso il dubbio di costituzionalità per l’irragionevole disparit trattamento tra chi sia privato RAGIONE_SOCIALEa libertà personale in base a provvedime illegittimo, perché privo RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 cod. proc. pen., e chi ne sia privato su richiesta di uno Stato estero in fo provvedimento oggettivamente illegittimo. La Corte remittente aveva rilevato anche l’apparente contrasto RAGIONE_SOCIALEa norma denunciata con il principio di solidari e di inviolabilità RAGIONE_SOCIALEa libertà personale che, se violata, va ristorata, precetto costituzionale che demanda alla legge di prevedere condizioni e modi per la riparazione degli errori giudiziari, senza limitarne in alcun modo la tipol (Sez. 4, n. 18250 del 26/02/2003 – dep. 17/04/2003, P.G. in proc. Senes, Rv 224513). La pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale ha reso pertanto non più sostenibile l’orientamento in precedenza espresso dal giudice di legittimi secondo il quale “per l’esplicita esclusione RAGIONE_SOCIALE‘applicazione dei parametri prev Corte di Cassazione – copia non ufficiale
t ì -4-1 5 U54l arC -273 e 280 cod. proc. pen. operata dall’art. 714 comma 2 cod. proc. pen. l’arresto a fini estradizionali non può dar luo g o al diritto alla riparazione per l’in g iusta detenzione” (Sez. 6, n. 1648 del 22/04/1997 – dep. 27/05/1997, Priebke E, Rv. 208145 ; Sez. 6, n. 31130 del 08/07/2003 – dep. 23/07/2003, COGNOME G O, Rv. 226208).
Alla prospettiva interpretativa indicata dalla Corte costituzionale con la ci sentenza hanno espresso adesione le Sezioni Unite di questa Corte che, prendendo in esame la q uestione “se la misura coercitiva a fini estradizionali perda efficac nel caso in cui lo Stato richiedente non prenda in conse g na l’estradando nel termine di le gg e a causa RAGIONE_SOCIALEa sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia, disposta dal g iudice amministrativo, del provvedimento ministeriale di concessione RAGIONE_SOCIALE‘estradizione” hanno ribadito che, nei confronti dei so gg etti di cui è richiesta l’estradizione, g li estremi RAGIONE_SOCIALE‘in g iusta detenzione possono e debbono comun q ue essere valutati, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione ; ma non sulla base dei parametri ricavabili da g li artt. 273 e 280 cod. proc. pen., la cui applic:abilità è esc esplicitamente dall’art. 714, comma 2, cod. proc. pen., bensì verificando se ris ex post accertata l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEe specifiche condizioni di applicabilità de misure coercitive, per tali so gg etti individuate a norma del comrna 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 714 cod. proc. pen. nelle “condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione”. le Sezioni Unite “al di fuori del limite indicato, non v’è ulteriore spaz l’esperimento RAGIONE_SOCIALE‘azione di riparazione per l’in g iusta detenzione a fini estradizionali. Ne consegue che, in caso di sentenza irrevocabile favorevol all’estradizione, la detenzione eventualmente patita a tal fine dall’estradando può considerarsi ingiusta e non può costituire, pertanto, titolo per un favore epilogo RAGIONE_SOCIALEa procedura di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen.” (Sez. U, n. 6 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251691, in motivazione, richiamando la precisazione g ià operata in Corte cost. n. 231/2004). Alla luce RAGIONE_SOCIALE‘inse g namento RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, dun q ue, perché la detenzione possa considerarsi in g iusta non deve essere stata pronunciata sentenza irrevocabile favorevole all’estradizione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Per q uanto sin q ui ar g omentato in ordine al presupposto RAGIONE_SOCIALE‘ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa decisione, appare q uindi manifestamente infondata la proposta q uestione di le g ittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen.
In o g ni caso, il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha rilevato la sussistenza di u colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘istante, ostativa alla riparazione, laddove ha richiamato g li elementi, sul ritenuto coinvol g imento del COGNOME nel tentativo di importazione di dro g a, descritti nella sentenza con cui la Corte di cassazione aveva ri g ettato il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘interessato ed esaminati dalla Corte di appello in sede di convali in sede di g iudizio: con g rave imprudenza, e g li sii a gg irava per le località ar g entine
in compagnia del COGNOME, al quale consigliava e pagava l’albergo, a cui portava la valigia, descritta anche in sentenza dal Tribunale argentino, con cui conversava al telefono per tutto il tempo del soggiorno argentino prima di rientrare in Italia, il giorno precedente l’arresto a Ezeiza del COGNOME (che recava con sé la valigia con lo stupefacente).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Le spese in favore del RAGIONE_SOCIALE ricorrente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME NOME; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processali riferibili alla fase di legittimità i favore RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributà4 – essericioSi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Rigetta GLYPH ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla per le spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente.
Così deciso il 19 dicembre 2023
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