Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12727 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4   Num. 12727  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE
NOME/0 COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO COGNOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/11/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata;
letta la memoria RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, del foro di Reggio Calabria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 novembre 2024 la Corte di appello di Reggio Calabria ha accolto la domanda formulata da NOME COGNOME per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare dal 29 gennaio 2016 – data in cui veniva tratto in arresto – al 6 marzo 2017 – data in cui veniva sottoposto ad una misura non detentiva, per poi essere definitivamente assolto dall’addebito con sentenza emessa dalla stessa Corte di appello di Reggio Calabria in data 1 aprile 2020 (irrev. 20 novembre 2020).
La misura cautelare nei confronti del COGNOME fu disposta in quanto gravemente indiziato del reato di procurata inosservanza di pena, aggravato dalla finalità di agevolare l’associazione mafiosa denominata ‘RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME si contestava di essersi assunto la paternità RAGIONE_SOCIALE‘infrazione al codice RAGIONE_SOCIALEa strada in realtà commessa da NOME COGNOME; quest’ultimo stava rientrando da Antibes, dopo aver fatto visita al padre NOME COGNOME – esponente di vertice RAGIONE_SOCIALE‘omonima cosca di ‘RAGIONE_SOCIALE durante la sua latitanza.
1.1. Più in particolare, l’ordinanza impugnata ha escluso, in capo al COGNOME, la colpa grave di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando che già nel corso RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio di garanzia egli confermò la circostanza di non essere presente a bordo RAGIONE_SOCIALE‘autoveicolo, giustificando l’assunzione di responsabilità come un gesto di cortesia nei confronti di NOME COGNOME.
Inoltre, la Corte territoriale ha richiamato la conclusione cui sono giunti i giudici di merito, escludendo che vi fosse la prova RAGIONE_SOCIALEa consapevolezza del COGNOME di apportare, con la propria condotta, supporto alla latitanza di NOME COGNOME.
. Nel liquidare l’indennizzo, infine, i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione hanno fatto applicazione del criterio aritmetico, individuando per ogni giorno di custodia subita ingiustamente una somma poi incrementata del 10%, in ragione RAGIONE_SOCIALEa incensuratezza del COGNOME.
 Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, lamentando,in sintesi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge processuale penale (art. 314 cod. proc. pen.)› e vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
I giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione sono incorsi in errore nel non ritenere gravemente colposa la condotta del ricorrente, poiché, attraverso una motivazione apparente,
si sono limitati a ripercorrere il ragionamento svolto dal giudice di merito nell’assolvere il COGNOME.
Così facendo, sono stati confusi i piani di valutazione, in quanto nel giudizio ex art. 314 cod. proc. pen. i criteri icinaatri.à applicabili sono diversi rispetto quelli propri del giudizio di cognizione.
Posto che la condotta agevolatrice non è stata esclusa nella sua materialità, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutarla non rispetto al reato per il quale è intervenuta l’assoluzione, ma rispetto alla sua efficienza causale nel trarre in errore l’autorità procedente, quantomeno contribuendo a creare la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale.
Neppure spiega la Corte territoriale come le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio possano avere assunto rilievo nella valutazione ex ante che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione è chiamata compiere.
2.2. Con il secondo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge processuale penale (art. 315 cod. proc. pen.) ye vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Innanzitutto, la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione, pur essendovi tenuta, ha mancato di verificare se la condotta del COGNOME potesse essere contrassegnata da colpa lieve, e quindi incidere sul quantum RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
Inoltre, pur dando atto RAGIONE_SOCIALEa assenza di danni patrimoniali, in maniera contraddittoria la Corte ha incrementato del 10% l’indennizzo giornaliero ottenuto attraverso il criterio matematico, senza considerare che la richiamata incensuratezza è condizione da cui può derivage un ordinario pregiudizio già compensato dalla somma determinata con il criterio aritmetico.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Il ricorso, sottoscritto dal Procuratore RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, è ammissibile, dovendosi ritenerne la legittimazione, al pari degli Avvocati RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, ad esercitare il patrocinio innanzi alle magistrature superiori.
La Corte costituzionale ha infatti sottolineato che dall’esame RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, comma 3, I. 3 aprile 1979, n. 103, non è possibile desumere alcuna limitazione per i Procuratori RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, i quali, pertanto, possono esercitare, allo stesso modo degli Avvocati RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, le funzioni anche innanzi alle magistrature superiori (Corte cost., sentenza n. 245 del 24/10/2017).
La Corte distrettuale ha ritenuto di escludere la colpa grave ostativa alla riparazione sottolineando la giustificazione offerta dal COGNOME durante l’interrogatorio di garanzia (p. 6 ordinanza impugnata).
A tale esito decisorio si è giunti nel duplice presupposto che non fu raggiunta la prova RAGIONE_SOCIALEa consapevolezza del COGNOME di apportare, con la propria condotta, aiuto o supporto al latitante, né RAGIONE_SOCIALEa esistenza del “nesso causale” tra la condotta RAGIONE_SOCIALE‘istante e l’ausilio al ricercato a sottrarsi all’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pena (pp. 5 e ordinanza impugnata).
2.1. Così argomentando, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha erroneamente operato una valutazione RAGIONE_SOCIALEe condotte analoga a quella relativa all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale, già esclusa dai giudici RAGIONE_SOCIALEa cognizione e che costituisce, invece, il presupposto per ottenere l’indennizzo.
Non è questa la regola di valutazione che occorre applicare per affermare od escludere la colpa grave, risultato a cui giunge, invece, il provvedimento impugnato.
Più in particolare, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione avrebbe dovuto stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si<tas poste come fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE'altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE'evento "detenzione" (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638 – 01; conf., Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263 – 01).
La valutazione richiesta deve essere effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento RAGIONE_SOCIALE'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare, seppur in presenza di un errore RAGIONE_SOCIALE'autorità procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela potesse desumersi l'apparenza RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEe accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME'COGNOME, Rv. 247663).
I giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, quindi, non hanno motivato in ordine alla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa predetta condizione ostativa, che invece, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice / come ripetutamente affermato da queste Corte regolatrice (Sez. 4, n. 39634 del 02/10/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 39186 del 19/09/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 33137 del 10/07/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, NOME., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004; Sez. 4, n. 1558 del 18/12/1993, dep. 1994, Legnaro, Rv. 197378 – 01).
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Più in particolare, dopo aver ricordato le ragioni che hanno condotto alla assoluzione del COGNOME, i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione si sono limitati ad affermare che il richiedente, fin dall'interrogatorio, diede una spiegazione alla sua condotta, e che egli non fosse consapevole RAGIONE_SOCIALE'ausilio fornito al latitante.
I giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, nel valutare il comportamento del ricorrente, avrebbero invece dovuto tener conto del fatto che la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., e del consolidato principio di dirittok secondo il quale deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del primo comma RAGIONE_SOCIALE'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 1002 del 9/10/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 46588 del 27/11/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 43302 del 23/1072008, Maisano, Rv. 242034 – 01).
Tuttavia, e diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa, secondo il costante insegnamento di questa Corte, non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva RAGIONE_SOCIALEa stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro RAGIONE_SOCIALE'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE'autorità giudiziaria (Sez. 4, n. 44997 del 19/11/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 41209 del 9/07/2024, Terlizzi, non mass.; Sez. 4, n. 37752 del 26/09/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 28243 del 16/12/2021, dep. 2022, COGNOME, non mass.), pur se tesa, in concreto, al perseguimento di altri risultati.
Anche il giudizio sulla prevedibilità – mancato nell'ordinanza impugnata – va formulato con criterio ex ante, ed in una dimensione oggettiva, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro RAGIONE_SOCIALEa comune esperienza, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo RAGIONE_SOCIALE'autorità giudiziaria.
È sufficiente, pertanto, analizzare quanto compiuto dal richiedente sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico RAGIONE_SOCIALE'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo.
Si tratta di principi ai quali l'ordinanza impugnata non si è attenuta.
Limitandosi a richiamare le considerazioni espresse dal giudice di merito per addivenire al giudizio di assoluzione, e considerando le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, senza valutare se la condotta accertata – il dichiarare falsamente
di essere stato alla guida del mezzo condotto dal figlio del latitante COGNOME contribuito a creare la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALE‘illecito penale, i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione non hanno fatto buon governo di tali principi.
2.2. Il secondo motivo, nella parte relativa alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa somma liquidata a titolo di indennizzo, è assorbito.
In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio, cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Reggio Calabria, cui demanda altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, 4 marzo 2025
COGNOME
Il President