Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29178 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29178 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/09/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, quale giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, con l’ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale NOME COGNOME ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell’ambito di procedimento penale per i delitti di omicidio volontario e armi dai quali è sta definitivamente assolto.
Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l’interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione i relazione all’art. 314 cod. proc. pen.
Lamenta – in sintesi – l’erronea valutazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale in ordine alla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa causa ostativa, attribuendo alle dichiarazioni del “penti COGNOME, poi rivelatesi false, la ragione RAGIONE_SOCIALE’emissione RAGIONE_SOCIALEa misura custodial Osserva che le conversazioni captate, oggetto del quadro indiziario, erano intercorse tra soggetti diversi rispetto al ricorrente, ad eccezione di quella co madre, relativa ad un delitto diverso da quello che aveva formato oggetto del procedimento a suo carico.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto ricorso.
Si è costituito il RAGIONE_SOCIALE, concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto a giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l’imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il
giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misu cautelare. Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del diritto all’indennizzo, peraltro, può prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazion soltanto l’antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale durata RAGIONE_SOCIALEa custodia ed eventuale misura RAGIONE_SOCIALEa pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in qua l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base RAGIONE_SOCIALE‘istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nico Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, che ricalca quella eseguita al momento RAGIONE_SOCIALE’emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giud RAGIONE_SOCIALEa cautela potesse desumersi l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEe accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in secondo luogo, se a quest apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663).
Nel caso di specie, si deve preliminarmente ribadire che vi è total autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazio RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione.
Tale autonomia è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimit e non solo dalle sentenze RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite sopra richiamate.
Si è affermato in proposito:
che «il giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è del tu autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base de stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vagl caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764);
che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, pe stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dol colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabi con valutazione “ex ante” – e secondo un iter logico-motivazionale del tutt autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenera ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza del sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 de
22/09/2016, dep.2017, La Fornara, Rv. 268952);
che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, p darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza rilevi che quest’ultimo si sia definito con l’assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato sulla base d stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, trattandosi di un’evenienza fisiologicamente correlata alle diver regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, vale soltanto in quest’ultima il criterio RAGIONE_SOCIALE‘aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez n. 2145 del 13/01/2021, COGNOME, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n 34438 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 276859).
L’affermazione secondo cui, nell’escludere il diritto alla riparazione per ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia “dato causa” (o “concorso a dare causa”) alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 – dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) è coerente con questi principi. L’ autonomia tra i due giudizi, infatt esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 198491).
Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice RAGIONE_SOCIALE riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta “ex ante”, non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all’esito del giudizio, pur valutato inidoneo all’affermazione RAGIONE_SOCIALEa penale responsabilità.
La motivazione del provvedimento impugNOME sviluppa, sotto il profilo logico, un ragionamento esaustivo e coerente con queste premesse, non contraddittorio e scevro dai vizi che gli vengono addebitati.
In particolare, si deve condividere con il PG che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Cort territoriale si rivela aderente al dettato RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. all’interpretazione giurisprudenziale RAGIONE_SOCIALEo stesso, così come la motivazione de provvedimento risulta logica, esaustiva ed esente da censure, laddove fa riferimento alla intercettazione ambientale del 23.4.2018 nella sala d’attesa d Comando provinciale dei carabinieri, intrattenuta dall’interessato con la madre. La Corte d’appello definisce tale conversazione come una vera e propria strategia del silenzio, in cui l’interessato ordina alla madre di non rispondere alle domande degl
inquirenti ed esterna il suo disappunto quando apprende che la donna aveva loro raccontato di avere prestato RAGIONE_SOCIALEe cure al pentito per le lesioni che si era procu in seguito ad uno degli omicidi commessi. Questa strategia RAGIONE_SOCIALE‘omertà ha creato, secondo la Corte d’appello, una vera e propria cortina fumogena tale da nascondere gli esiti istruttori. La Corte distrettuale, sotto questo profil legittimamente ritenuto la configurabilità di un apprezzabile collegamento causale tra la condotta RAGIONE_SOCIALE‘interessato e il provvedimento cautelare, poiché tale condot ha orientato la lettura degli altri elementi indiziari in senso a lui sfavorevo contenuto RAGIONE_SOCIALEa conversazione, in sostanza, è stato logicamente ritenuto da giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione quale condotta extraprocessuale gravemente colposa RAGIONE_SOCIALE‘imputato, essendo stato l’interessato a darvi causa con una condotta a d poco ambigua.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal Ministe resistente, liquidate come da dispositivo.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente che liquida i complessivi euro mille.
Così deciso il 12 giugno 2024
Il Consigli GLYPH estensore
Il Presidente