Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13598 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13598 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GUARDAVALLE il 07/09/1958
avverso l’ordinanza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha riget domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell’interesse di NOME COGNOME in relazione alla privazione della libertà personale, per complessivi giorni 1.388, nel della custodia in carcere e, successivamente, in quella degli arresti domiciliari, in ad un procedimento nel quale era gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 416-b pen.
L’ordinanza impugnata ha valorizzato, al fine di escludere l’indennizzo richiesto circostanze, lette congiuntamente. La prima, costituita dalle dichiarazioni dei colla di giustizia, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME sulla presenza ricorrente in occasione di riti di affiliazione alla ndrangheta e la messa a disposizi casolare di sua proprietà per un incontro; la seconda, rappresentata dall’in documentato del COGNOME con NOME COGNOME, capo dell’organismo apicale di ‘ndrangheta, con cui l’odierno ricorrente ha dimostrato di avere ottima confidenza. S primo profilo, oggetto del motivo di ricorso, il Giudice della riparazione ha osservat anzidette dichiarazioni, unitamente alle intercettazioni telefoniche – reputate di c ambiguo o travisato dal giudice di appello che, proprio in ragione di tale valutazione, assolto l’imputato – hanno fondato l’ordinanza di misura cautelare ma che, tuttavi erano state prese in considerazione tra gli elementi a carico nei giudizi di cognizio risultando essere state ritenute inattendibili o disconosciute in questi
Avverso l’anzidetta ordinanza la difesa del COGNOME propone ricorso /sollevando un unico, articolato, motivo, con cui deduce erronea applicazione degli artt. 314 e 315 cod. proc nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione, per avere la Corte terr indebitamente valorizzato ulteriori elementi di indagine a carico dell’istante sarebbero stati invece presi in considerazione dai giudici della cognizione. Il rifer alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME Il Giudice della riparazione sarebbe dunque andato oltre i confini propria competenza, sostituendosi al Giudice della cognizione laddove ha individuato ulte elementi da porre a carico del COGNOME: elementi che hanno costituito il fondamento rigetto della domanda di riparazione.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rig
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria difensiva / concludendo per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Va considerato che la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, conseguendone il giudice della riparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acqu processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o m condizioni dell’azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME ed altri, Rv. 203638), con l’unico limite per giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che tali non sono stati consid giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valu dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039).
Questa Corte ha recentemente affrontato il tema del compendio sul quale può fondar la valutazione del giudice della riparazione al fine di ritenere integrata la condizione Al riguardo, ha ricordato il principio generale per il quale, nel procedimento di rip per ingiusta detenzione, sono valutabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o del dell’istante ostativi alla riparazione, tutti gli elementi legittimamente considerati d della cautela, anche se non utilizzabili nelle ulteriori fasi processuali, rimanendo solo la valutazione di elementi non ritenuti provati nel loro accadimento fattuale dal del merito e degli elementi affetti da inutilizzabilità patologica, ovvero assunti in v dei divieti stabiliti dalla legge (cfr. in mot. Sez. 4, n. 7225 del 12/12/2023, COGNOME Lucio Eugenio, Rv. 285828). Va altresì ricordato che agli effetti della valut circa la condotta sinergica dell’interessato come causa ostativa al riconoscimen beneficio, deve intendersi colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leg regolamenti, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragi intervento dell’autorità giudiziaria, che si sostanzi nell’adozione di un provve restrittivo della libertà personale.
Nel caso di specie, la Corte di Catanzaro ha del tutto correttamente valorizza termini ostativi al riconoscimento del diritto all’indennizzo, condotte del ri riconosciute accertate nel procedimento principale, anche se in questo valutate pr rilevanza penale.
Nell’ordinanza impugnata si richiamano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, NOME e NOME non ritenute inattendibili o disconosciu nei giudizi di cognizione, circa la presenza del ricorrente in occasione di riti di affil ‘ndrangheta e la messa a disposizione di un casolare di proprietà del medesimo pe incontro. Il Giudice della riparazione ha osservato come la condotta tenuta dall’istan
smentita dalla sentenza assolutoria, per quanto penalmente irrilevante, assuma rilie giudizio di riparazione, perché consistita nell’intrattenere frequentazioni con
NOME e COGNOME NOMECOGNOME soggetti inseriti in contesti di ndrangheta, nonc
NOME NOME il cui ruolo di “Capo della Provincia “di Reggio Calabria risu giudizialmente accertato.
Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha considerato i fatti richiamat esclusi dal giudice dell’assoluzione, espressivi della colpa grave ostativa alla con
dell’invocato indennizzo, così collocandosi nel solco della giurisprudenza di legi secondo la quale, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, integra la con
ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abb comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio crimi
mantenendo con gli appartenenti all’associazione frequentazioni ambigue e tali d sospettare del diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 49613 del 19/
B., Rv. 273996).
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle s processuali. Le spese in favore del Ministero resistente non sono dovute, atteso c applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezio con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio c non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimi dell’Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito a contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione propos
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. sulle spese in favore del Ministero resistente.
Così deciso il 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente