Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13598 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13598 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GUARDAVALLE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/10/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha riget domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell’interesse di NOME in relazione alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, per complessivi giorni 1.388, nel RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere e, successivamente, in quella degli arresti domiciliari, in ad un procedimento nel quale era gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 416-b pen.
L’ordinanza impugnata ha valorizzato, al fine di escludere l’indennizzo richiesto circostanze, lette congiuntamente. La prima, costituita dalle dichiarazioni dei colla di giustizia, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, sulla presenza ricorrente in occasione di riti di affiliazione alla ndrangheta e la messa a disposizi casolare di sua proprietà per un incontro; la seconda, rappresentata dall’in documentato del NOME con NOME COGNOME, capo RAGIONE_SOCIALE‘organismo apicale di ‘ndrangheta, con cui l’odierno ricorrente ha dimostrato di avere ottima confidenza. S primo profilo, oggetto del motivo di ricorso, il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha osservat anzidette dichiarazioni, unitamente alle intercettazioni telefoniche – reputate di c ambiguo o travisato dal giudice di appello che, proprio in ragione di tale valutazione, assolto l’imputato – hanno fondato l’ordinanza di misura cautelare ma che, tuttavi erano state prese in considerazione tra gli elementi a carico nei giudizi di cognizio risultando essere state ritenute inattendibili o disconosciute in questi
Avverso l’anzidetta ordinanza la difesa del COGNOME propone ricorso /sollevando un unico, articolato, motivo, con cui deduce erronea applicazione degli artt. 314 e 315 cod. proc nonché contraddittorietà ed illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, per avere la Corte terr indebitamente valorizzato ulteriori elementi di indagine a carico RAGIONE_SOCIALE‘istante sarebbero stati invece presi in considerazione dai giudici RAGIONE_SOCIALEa cognizione. Il rifer alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME. Il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione sarebbe dunque andato oltre i confini propria competenza, sostituendosi al Giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione laddove ha individuato ulte elementi da porre a carico del COGNOME: elementi che hanno costituito il fondamento rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di riparazione.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rig
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria difensiva / concludendo per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Va considerato che la valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione si svolge su un diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, conseguendone il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acqu processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o m condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME ed altri, Rv. 203638), con l’unico limite per giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non può ritenere provati fatti che tali non sono stati consid giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valu dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039).
Questa Corte ha recentemente affrontato il tema del compendio sul quale può fondar la valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione al fine di ritenere integrata la condizione Al riguardo, ha ricordato il principio generale per il quale, nel procedimento di rip per ingiusta detenzione, sono valutabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o del RAGIONE_SOCIALE‘istante ostativi alla riparazione, tutti gli elementi legittimamente considerati d RAGIONE_SOCIALEa cautela, anche se non utilizzabili nelle ulteriori fasi processuali, rimanendo solo la valutazione di elementi non ritenuti provati nel loro accadimento fattuale dal del merito e degli elementi affetti da inutilizzabilità patologica, ovvero assunti in v dei divieti stabiliti dalla legge (cfr. in mot. Sez. 4, n. 7225 del 12/12/2023, COGNOME NOME, Rv. 285828). Va altresì ricordato che agli effetti RAGIONE_SOCIALEa valut circa la condotta sinergica RAGIONE_SOCIALE‘interessato come causa ostativa al riconoscimen beneficio, deve intendersi colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leg regolamenti, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragi intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria, che si sostanzi nell’adozione di un provve restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale.
Nel caso di specie, la Corte di Catanzaro ha del tutto correttamente valorizza termini ostativi al riconoscimento del diritto all’indennizzo, condotte del ri riconosciute accertate nel procedimento principale, anche se in questo valutate pr rilevanza penale.
Nell’ordinanza impugnata si richiamano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, non ritenute inattendibili o disconosciu nei giudizi di cognizione, circa la presenza del ricorrente in occasione di riti di affil ‘ndrangheta e la messa a disposizione di un casolare di proprietà del medesimo pe incontro. Il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha osservato come la condotta tenuta dall’istan
smentita dalla sentenza assolutoria, per quanto penalmente irrilevante, assuma rilie giudizio di riparazione, perché consistita nell’intrattenere frequentazioni con
NOME NOME COGNOME NOMENOME NOME inseriti in contesti di ndrangheta, nonc
COGNOME NOME il cui ruolo di “Capo RAGIONE_SOCIALEa Provincia “di Reggio Calabria risu giudizialmente accertato.
Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha considerato i fatti richiamat esclusi dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione, espressivi RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativa alla con
RAGIONE_SOCIALE‘invocato indennizzo, così collocandosi nel solco RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legi secondo la quale, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, integra la con
ostativa RAGIONE_SOCIALEa colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abb comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio crimi
mantenendo con gli appartenenti all’associazione frequentazioni ambigue e tali d sospettare del diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 49613 del 19/
B., Rv. 273996).
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe s processuali. Le spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente non sono dovute, atteso c applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze RAGIONE_SOCIALEe Sezio con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio c non partecipato, la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processali riferibili alla fase di legittimi RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito a contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione propos
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. sulle spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente.
Così deciso il 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente