Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 18 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
SENTENZA
sul ricorso .” – uposto dal RAGIONE_SOCIALE, avverso l’ordinanza del 27 marzo 2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata;
letta la memoria RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, del foro di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per l’inanimissibilità del ricorso, o in subordine per il rigetto;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 marzo 2025, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha accolto la domanda formulata da NOME COGNOME per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare dal 4 maggio 2016 data in cui veniva tratto in arresto – al 13 ottobre 2016 – data in cui veniva applicata una misura non detentiva, per poi essere assolto in esito al giudizio abbreviato, con sentenza poi confermata dalla stessa Corte reggina, su appello RAGIONE_SOCIALEa parte j)nbniica (ii 0.v. 21 settembre 2021).
Più in particolare, la misura cautelare nei confronti del COGNOME fu disposta in quanto gravemente indiziato del reato di cui all’art. 490 cod. pen., in relazione all’art. 476, commi 1 e 2, cod. pen., per avere, in concorso con altri, sottratto od occultato un atto pubblico facente fede fino a querela di falso, poiché parte del processo verbale di accertamento e contestazione di un’infrazione amministrativa, elevato nei confronti di NOME COGNOME.
Quest’ultimo è stato identificato nel figlio di NOME COGNOME, NOME di rango di una cosca di ‘ndrangheta, risultato essere in rapporti con il COGNOME.
L’ordinanza impugnata ha escluso, in capo al COGNOME, la colpa grave di cui all’art. 311, comma 1, cod. proc. pen., osservando come la condotta compiessivmente tenuta non potesse essere ritenuta ostativa al diritto alla riparazione, con riguardo al contenuto dei dialoghi intercettati ed alle motivazioni che hanno condotto alla sua assoluzione.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, lamentando in sintesi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., guanto segue.
2.1. Con il primo motivo deduce vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione, poiché mancante o comunque contraddittoria, nonché l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen.
La Corte RAGIONE_SOCIALEo riparazione avrebbe dovuto considerare che il rapRAGIONE_SOCIALE di trequentazione tra il – maresciallo in servizio presSO la RAGIONE_SOCIALE – ed il NOME NOME di rango di una cosca operante in un , quartiere RAGIONE_SOCIALEa città, : éd il su interessamento al fine di far annullare il processo verbale di accertamento, integra una condotta quantomeno gravemente colposa, con valenza sinergica rispetto alla emissione del provvedimento cautelare.
2.2. Con il secondo motivo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta l’apparenza l’illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione anche sotto ulteriori profili: da un Iato ( la Corte di appello, pur applicando il criterio aritmetico per la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo,
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ha poi immotivatamente riconosciuto degli incrementi in ragione RAGIONE_SOCIALEa incensuratezza del COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa sospensione dall’attività lavorativa, e del trasferimento presso altra sede, senza considerare che tali effetti dipesero dalla rilevanza, quantomeno sul piano disciplinare, RAGIONE_SOCIALEa sua condotta.
Condotta valutabile quantomeno come lievemente colposa, e quindi rilevante in ordine alla duantificazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
lI giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Per come si desume dal testo del provvedimento impugnato (pp. 5 e ss.), il COGNOME, all’epoca dei fatti maresciallo in servizio presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, intratteneva rapporti – nell’ordinanza non meqiio preosati – tzin NOMECOGNOME NOME, NOME di rango di una cosca operante nel quartiere Santa Gator- ira RAGIONE_SOCIALEa stessa città.
Da ciò avrebbe tratto origine il suo interessamento presso alcuni colleghi, al fine di far annullare il processo verbale di accertamento da costoro elevato nei confronti del tiglio del COGNOME.
Prendendo ie mosse da questi fatti, accertati anche dal giudice RAGIONE_SOCIALEa imputazione, la Corte distrettuale ha espressamente circoscritto il proprio sindacato al solo interessamento del COGNOME (p. 7), dopo aver sottolineato la genericità RAGIONE_SOCIALEa difesa svolta nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE (p. 2), ed aver richiamato gli argomenti che hanno condotto all’assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘istante (pp. 6 e 7).
Ma, i irniamui I ;JrLicipI che governano l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa cc. loira ostativa, si e poi limitata ad affermare che “il contenuto del dialogo intercettato, le dichiarazioni rese dal COGNOME e le motivazioni che hanno condotto alla sua assoluzione in primo e in secondo grado, escludono profili di colpa” (p. 8).
2.1. Osserva il Collegio che, in tal inodo, da un lato il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha offerto una motivazione apparente, dall’altro ha erroneamente operato una valutazione RAGIONE_SOCIALEe condotte analoga a quella relativa all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale, già esclusa dai giudici RAGIONE_SOCIALEa cognizione e che costituisce, invece, il presupposto per ottenere l’indennizzo.
Non è questa la regola di valutazione che occorre applicare per affermare od escludere la colpa grave, risultato a cui immotivatamente giunge, invece il r,COGNOME;.1
Più in particolare, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione avrebbe dovuto stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione” (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203638 – 01 . conf., Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263
La valutazione richiesta deve essere effettuata ex ente, ricalca quella eseguita al momento o nncnionc del ore,INDIRIZZO, verificare, seppur in presenza di un errai e RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela potesse desumersi l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEe accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663). 2
L’autonomia tra i due giudizi riguarda dunque la valutazione dei fatti, ma non l’accertamento degli stessi, irrevocabilmente compiuto nel giudizio di cognizione.
Per tale ragione, la sussistenza del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativi al riconoscimpnto del (fritto all’indennizzo non può essere desunta da condotte che la senienza (i, itroH ·dn o [1, provate (cfr., Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME, in motivazione, secondo cui il giudice RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione, deve valutare se certi comportamenti “accertati o non negati”, e pur sempre riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto, possano avere svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l’autorità giudiziaria; Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 – 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262957 01; Sez. 3, n. 19998 ael 20/04/2011, COGNOME, Rv. 250385 – 01).
2.2. Né giova il richiamo alla genericità RAGIONE_SOCIALEe contestazioni del RAGIONE_SOCIALE, contenuto nell’ordinanza impugnata e che Io stesso ricorrente, nella memoria, afferma traciuri in un profilo di inammissibilità del ricorso.
L’assenza RAGIONE_SOCIALEa causa ostatn,a, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve infatti essere accertata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione RAGIONE_SOCIALEa parte, come ripetutamente affermato da questa Corte regolatrice (Sez. 4, n. 39634 del 02/10/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 39186 del 19/09/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 33137 del 10/07/202 , 1, (s , non mass.; Sez. 4, n 1106 del 13/01/2071, M., Rv. 280 03-31; lie:. 4, n. 34181 dei 5/11/2002, COGNOME, Ftv. 226604; Sez. 4 , n. 1558 del 18/12/1993, dep. 1994, Legnaro, Rv. 197378 – 01).
Sicché, deve ritenersi certamente possibile che il RAGIONE_SOCIALE deduca con il ricorso per cassazione vizi inerenti al (necessario) accertamento di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., a prescindere dagli argomenti spesi dinanzi al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione.
2.3 Ancora, i (. : Oudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione avrebbe dovuto ver – ificare cc q. contatti – seppur inidonei a fondare il giudizio di responsabilità penale – ed H conseguente interessamento del COGNOME presso i suoi colleghi, possano o meno considerarsi condotta ostativa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., tale da escludere i; diritto alla riparazione o, comunque, se tale condotta possa o meno considerarsi caratterizzata da colpa lieve, al fine di ridurre l’entità RAGIONE_SOCIALEa pretesa.
A tal fine, i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, nel valutare il comportamento del ricorrente, avrebbero dovuto considerare che la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., e consolidato principio di diritto, secondo il quale deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del primo comma RAGIONE_SOCIALE art. 310 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, nosser-van/a di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costtuire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di Ur10 già emesso (Sez. 4, n. 1002 del 9/10/2024, deo. 2025, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 46588 del 27/11/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034 01). k
Nel compiere tale valutazione la Corte ‘0 . :onsiderare che il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa, secondo il costante insegnamento di questa Corte, non si identifica con la “colpa penale”, venendo in Hievo la sola con’areen’w oggettiva RAGIONE_SOCIALEa stessa, nel senso di condotta che, seconcio il pdr .cìr2etrur dclLid quoci ph:vumque acciitt, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria (Sez. 4, n. 44997 del 19/11/2024, Marino, non mass.; Sez. 4, n. 41209 del 9/07/2024, Terlizzi, non mass.; Sez. 4, n. 37752 del 26/09/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 28243 del 16/12/2021, dep. 2022, COGNOME, non mass.), pur se tesa, in concreto, al perseguimento di altri risultati.
Ancora, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione avrebbe dovuto tenere in considerazione anche il principio per cui la condizione ostativa può essere integrata da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesime procedimento e in procedimento diverso, purché il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione tornisca aletiaata motivazione RAGIONE_SOCIALEa ioro oggettiva idoneità ad essere nterpre’, come .nu, ( – 1 , JorrirrAirdlu:u cosi da essere poste quante meno in siirerdra
con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 – 01; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 – 01),
Come anticipato, ove il giudice del rinvio escluda l’esistenza di una condotta ostativa, dovrà comunque valutare l’esistenza o meno di profili di colpa lieve.
In conclusione, limitandosi a richiamare le considerazioni espresse dal giudice di mento neri acidivenire al giudizio di assoluzione, ed immotivatamente escludendo l’esistenza RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa ovvero senza valutare se la condotta accertata integri o meno una negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari – i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione non hanno fatto buon governo di tali principi.
2.4. Infine, non giova al COGNOME neppure il riferimento alla insussistenza ab origine RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare (pp. 7 e 8 memoria): ci sia De COGNOME hei la richiesta è stata qualificata come proposta al sensi del comma L RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., sia perché l’illegittimità del provvedimento cautelare, in guanto adottato o mantenuto senza le condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., non risulta essere stata accertata con decisione irrevocabile del giudice “6 Ltz 4’ífia- 4 4;41 GLYPH 4 :4 cautelarir o del giudice del nierito,t, GLYPH certot) GLYPH grudice RAGIONE_SOCIALEa [115 -a -razione (Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2U25, GLYPH Rv. 2U517 – CL 1; GLYPH 1, n. 5855 del 23/01/20 Cotza, Rv. 275022 – 01).
Decisione che non può consistere, sic et simpliciter, nell’intervenuto proscioglimento in esito al giudizio abbreviato, celebrato in forza RAGIONE_SOCIALEa medesima piattaforma probatoria ma con l’applicazione di una diversa regola di giudizio.
7 Si rei,ionc, pe[ tanto, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza iinpugnata, cori ;Invio per nuovo G udizio alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che provvederà anche a regolamentare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
I restanti motivi sano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cui demanda altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
Coy.,i deciso in Roma, il 28 novembre 2025