Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37276 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37276 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nata a Roma il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza in data 06/03/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta per il RAGIONE_SOCIALE la memoria RAGIONE_SOCIALE‘avvocato RAGIONE_SOCIALEo Stato, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 6 marzo 2025 la Corte di appello di Roma, decidendo in seguito alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione n. 2039 del 16 ottobre 2024, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata da NOME COGNOME, definitivamente assolta dall’accusa di concorso in detenzione con il suo compagno di elevati quantitativi di hashish e marijuana, per l’ingiusta detenzione patita, prima in carcere e poi agli arresti domiciliari, dal 12 ottobre 2020, data di arresto, al 22 marzo 2021, data di rimessione in libertà.
La ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione perchØ la Corte di appello non ha applicato correttamente la regola di diritto indicata dalla Corte di cassazione in ordine alla colpa grave di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Il RAGIONE_SOCIALE presenta una memoria con cui chiede il rigetto del ricorso
GLYPH1. Il ricorso Ł fondato.
La ricorrente ha subìto la restrizione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale in relazione al reato di detenzione di rilevanti quantità di hashish e marijuana in concorso con il compagno con cui occasionalmente coabitava. Gli operanti avevano eseguito una perquisizione a casa RAGIONE_SOCIALE‘uomo con esito positivo per la presenza di stupefacente e avevano arrestato la donna che aveva ritardato ad aprire la porta. Era stata poi assolta dal reato ascrittole perchØ non erano emersi gli estremi del concorso ma RAGIONE_SOCIALEa connivenza non punibile. Con ordinanza in data 25 gennaio 2024 la Corte di appello di Roma le ha riconosciuto il diritto all’indennizzo, ritenendo il suo comportamento incolpevole, siccome aveva immediatamente giustificato il ritardo nell’apertura RAGIONE_SOCIALEa porta per la paura causata da una precedente aggressione subìta dal compagno. GLYPHLa Corte di cassazione ha annullato tale ordinanza, osservando che nel giudizio di riparazione per l’ingiusta detenzione rileva il profilo oggettivo RAGIONE_SOCIALEa colpa penale e cioŁ la condotta che, secondo l’ id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria, pur se tesa, in concreto, al perseguimento di altri risultati, e ha ricordato che il giudizio di prevedibilità va formulato con criterio ex ante in una dimensione oggettiva, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo agente, ma come prevedibilità secondo il parametro RAGIONE_SOCIALEa comune esperienza in relazione alla possibilità che la condotta possa dar luogo a un intervento coercitivo RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria. Ha quindi ordinato al Giudice del rinvio di valutare se, secondo la comune esperienza, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto che hanno caratterizzato il comportamento RAGIONE_SOCIALEa polizia giudiziaria e quello RAGIONE_SOCIALEa donna, la sua condotta abbia potuto o meno dar luogo al prevedibile, seppure non voluto, intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità.
In sede rescissoria, la Corte di appello ha rigettato la richiesta di indennizzo da riparazione per l’ingiusta detenzione, ritenendo che il ritardo di quindici minuti con cui la COGNOME aveva aperto la porta, nonostante i ripetuti e pressanti inviti dei Carabinieri, abbia ingenerato nell’autorità la falsa apparenza del suo coinvolgimento nella detenzione RAGIONE_SOCIALEo stupefacente.
Ritiene il Collegio che tale motivazione non risponda alle precise indicazioni RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione nella sentenza rescindente, secondo cui bisognava valutare tutte le circostanze del caso concreto, sia con riferimento all’intervento RAGIONE_SOCIALEa polizia sia con riferimento al comportamento RAGIONE_SOCIALEa donna, e non una sola circostanza, cioŁ il ritardo nell’apertura RAGIONE_SOCIALEa porta. Certamente il ritardo Ł in sØ anomalo, ma non basta da solo a integrare l’apparenza gravemente colposa RAGIONE_SOCIALEa propria responsabilità. Nello specifico, la ricorrente aveva spiegato che l’amica, che era inizialmente con lei nell’appartamento, le aveva riferito che il compagno era stato aggredito; quando i Carabinieri avevano citofonato, l’amica era appena uscita di casa, per cui non aveva aperto per paura; infatti, aveva aperto dopo che l’amica le aveva detto di aprire perchØ erano i Carabinieri. Sebbene la COGNOME fosse in casa con lo stupefacente e la sua condotta avesse ingenerato l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua responsabilità, non risultano apprezzate, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, le altre circostanze RAGIONE_SOCIALEa vicenda, e in particolare la dinamica riferita dalla ricorrente, il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘amica, le versioni difensive RAGIONE_SOCIALE‘imputato e RAGIONE_SOCIALEa donna, l’assenza di tentativi di occultamento RAGIONE_SOCIALEo stupefacente. In altri termini, la motivazione del diniego RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo risulta apoditticamente ancorata a un solo parametro, per giunta decontestualizzato. S’impone, pertanto, un nuovo annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 627 cod. proc. pen., non avendo correttamente applicato il principio di diritto enunciato dal Giudice rescindente.
P.Q.M.
Così deciso, l’1 ottobre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME