Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11115 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11115 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Verona il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10 febbraio 2023 con la quale la Corte di Appello di Venezia, ha confermato la sentenza emessa, in data 15 dicembre 2021, con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona, lo ha condanNOME alla pena di anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in relazione al reato di tentata estorsione aggravata.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione di legge conseguente alla mancata comunicazione all’imputato della data di celebrazione del giudizio di appello.
La Corte territoriale avrebbe omesso di comunicare all’imputato ed al suo difensore la data fissata per la prosecuzione del giudizio di appello a seguito del rinvio della prima udienza di trattazione fissata per la data del 19 gennaio 2023 conseguente all’accertata incompatibilità di due componenti del collegio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.
L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova quanto segue:
con decreto del 14 novembre 2022 il Presidente della Corte di appello di Venezia ha fissato, ai sensi degli artt. 127 e 599 cod. proc. pen. e 23-bis dl. 137/2020, l’udienza del 20 gennaio 2023 per lo svolgimento in presenza del giudizio di appello;
il decreto di fissazione è stato notificato in data 18 novembre 2022 all’AVV_NOTAIO sia nella qualità di difensore di fiducia che di domiciliatario dell’imputato;
la Cancelleria della Corte di appello di Venezia, con mail notificata all’AVV_NOTAIO in data 19 gennaio 2023, ha comunicato che l’udienza del 20 gennaio 2023 sarebbe stata rinviata ad altra data “a causa di incompatibilità di due membri del collegio”;
il Presidente del collegio di appello, all’udienza del 20 gennaio 2023, ha rinviato il processo alla data del 10 febbraio 2023 ed ha disposto, in considerazione dell’assenza del patrono dell’imputato, l’effettuazione da parte della Cancelleria “di una chiamata di cortesia al difensore per avvisarlo dell’udienza così rinviata” (vedi pag. 2 del verbale di udienza);
la Cancelleria della Corte di appello, con mail notificata in data 8 febbraio 2023, ha trasmesso all’AVV_NOTAIO le conclusioni depositate dal Procuratore generale ai sensi dell’art. 602 cod. proc. pen.;
all’udienza del 10 febbraio 2023, stante la mancata comparizione del difensore di fiducia dell’imputato, è stato nomiNOME, ai sensi dell’art. 97 comma 4 cod. proc. pen., un difensore di ufficio che ha concluso nei termini indicati nel verbale di udienza.
Il giudizio di appello si è svolto, quindi, con le forme della trattazione in presenza, ciò premesso deve essere rimarcato che il difensore, senza addurre alcun legittimo impedimento, si è determiNOME a non comparire all’udienza del 20 gennaio 2023 avendo avuto notizia che il procedimento sarebbe stato rinviato per problemi legati alla composizione del collegio nonostante gli fosse stato comunicato dalla Cancelleria che l’udienza si sarebbe comunque svolta e rinviata a data da fissare nel contraddittorio delle parti.
Ne consegue che il difensore, assente non giustificato, non aveva alcun diritto alla notifica del verbale di udienza o di altra comunicazione formale della data di rinvio con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso.
Deve essere, peraltro, notato come il difensore si sia determiNOME a non partecipare alla successiva all’udienza del 10 febbraio 2023 nonostante avesse avuto notizia della fissazione di tale data di udienza in occasione della trasmissione da parte della Cancelleria delle conclusioni depositate dal Procuratore generale.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2024
Il Consi COGNOME estensore COGNOME
La Presidente