Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3758 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3758 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio operato dal G.u.p. del Tribunale di Udine con ordinanza del 02/10/2023
visti gli atti e l’ordinanza di rinvio pregiudiziale;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME, il quale ha concluso chiedendo che la Corte «voglia accogliere il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato, con ogni conseguente statuizione»;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME, il quale ha insistito per l’accoglimento della propria eccezione di incompetenza per territorio del G.u.p. del Tribunale di Udine in favore della competenza per territorio del Tribunale di Torre Annunziata;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo il rigetto per COGNOME NOME e COGNOME NOME;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME, il quale, dopo la discussione, ha chiesto che sia dichiarata l’incompetenza del Tribunale di Udine e sia dichiarata la competenza del Tribunale di Salerno e, in via subordinata, si è riportato alle eccezioni presentate;
udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 02/10/2023, il G.u.p. del Tribunale di Udine effettuava d’ufficio rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen. (articolo inserito dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), per la decisione sulla competenza per territorio «relativamente a tutti i fatti e a tutti i capi d’imputazione di cui alla richiesta di rinvio a giudizio».
Si tratta, in particolare – stando a quanto risulta dalle prime 18 pagine della menzionata ordinanza di rimessione – di dieci capi d’imputazione relativi al reato di riciclaggio, dieci capi d’imputazione per il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale e dieci capi d’imputazione per il reato di soppressione o occultamento di atti veri, imputazioni formulate, nel loro complesso, nei confronti di dodici imputati.
Il G.u.p. del Tribunale di Udine premette che: a) gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano eccepito l’incompetenza per territorio dello stesso G.u.p. (l’NOME, per essere competente – con riguardo ai capi d’imputazione n. 13, n. 14 e n. 15 a lui contestati – il Tribunale di Torre Annunziata; la COGNOME, per essere competente – con riguardo ai capi d’imputazione n. 4, n. 5, n. 6, n. 10, n. 11, n. 12, n. 22, n. 23, n. 24, n. 25, n. 26, n. 27, n. n. 29, n. 30 e n. 33 a lei contestati – il Tribunale di Napoli; il COGNOME, pe essere competente – con riguardo ai capi d’imputazione n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15, n. 34, n. 36, n a lui contestati – il Tribunale di Napoli); b) il pubblico ministero aveva chiesto rigetto dell’eccezione, in quanto «il primo fatto noto integrante la condotta di riciclaggio (reato ritenuto più grave) è avvenuto in Rivignano di Teor».
Ciò premesso, il G.u.p. del Tribunale di Udine reputa che la questione concernente la competenza per territorio debba essere rimessa alla Corte di cassazione «relativamente a tutto il procedimento».
A tale proposito, il giudice rimettente, dopo avere premesso che, ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen., la competenza per territorio determinata dalla connessione apparterrebbe al giudice competente per il primo dei reati di riciclaggio, esclude, tuttavia, che, nella specie, si possa ritenere sussistente «un criterio di connessione che possa collegare i 12 imputati e i 37 capi di imputazione», in quanto, «come si evince chiaramente dalla lettura dei capi di imputazione, non tutti i fatti sono stati commessi dalle stesse persone in concorso tra loro, né vi è continuazione fra tutti i fatti contestati ai sensi delle lettere a, b e c dell’art. 12 del cpp» e osserva, altresì, che l’identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza solo se l’episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o – se sono più d’uno – gli stessi imputati.
Secondo il rimettente, «runico elemento di unitarietà fra i vari fatti contestati è dato dalla circostanza che le indagini sono state svolte dalla Procura della Repubblica» presso il Tribunale di Udine, «in ragione del fatto che il primo episodio in cui emerso che era stata venduta un’autovettura rubata emerso presso un’autofficina di Rivignano di Teor, sebbene la gran parte delle condotte avvenute in altri luoghi e la maggior parte degli imputati sia residente altrove», con la conseguenza che non potrebbe soccorrere il principio per il quale il giudice naturale va inteso nel senso del giudice “probabilmente più vicino al contesto ambientale in cui si è verificato l’illecito”, quello cioè vicino al luogo di svolgimento dell’attività criminosa».
Il rimettente rileva infine che non potrebbe soccorrere neppure la connessione probatoria, in quanto inidonea a spostare la competenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio è inammissibile.
Si deve rammentare che la Corte di cassazione, nell’esaminare il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale alla stessa Corte per la decisione sulla competenza per territorio – introdotto, come si è detto, dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 15 del 2022, che ha inserito nel codice di procedura penale l’art. 24-bis ha chiarito che il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio, è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l’impossibilità di risolverla mediante l’utilizzo degli ordinari strumenti normativi (Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Tribunale di Latina, Rv. 284720-01. In senso analogo: Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, G.u.p. del Tribunale di Sciacca, Rv. 285114-01).
Se decide di utilizzare il rinvio pregiudiziale, il giudice deve motivare e spiegare le ragioni di tale sua scelta, prendendo, quindi, anche esplicita posizione sull’eventuale eccezione di incompetenza sollevata dalla parte (sempre che non la ritenga manifestamente infondata).
Tale attività esplicativa – la quale, del resto, è insita nelle previsioni del rimessione alla Corte di cassazione degli «atti necessari alla risoluzione della questione» e della indicazione «delle parti e dei difensori» (comma 2 dell’art. 24bis cod. proc. pen.) – si deve ritenere necessaria in quanto, diversamente opinando, si finirebbe per interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza.
Ciò rammentato, nel caso in esame, il G.u.p. del Tribunale di Udine, nel rimettere d’ufficio alla Corte di cassazione la questione della competenza per territorio, a fronte di eccezioni di incompetenza territoriale che erano state sollevate da alcuni degli imputati senza la contestuale richiesta di rimessione della decisione alla stessa Corte, si è sostanzialmente limitato ad affermare l’impossibilità che, nel caso sottoposto al suo esame, la competenza per territorio potesse essere determinata dalla connessione, ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen., in ragione dell’asserita insussistenza di una connessione di procedimenti nei termini di cui all’art. 12 cod. proc. pen., senza tuttavia compiere alcuna specifica disamina con riguardo ai singoli reati per i quali stava procedendo – al di là della del tutto generica affermazione secondo cui «nel caso di specie, non vi è un criterio di connessione che possa collegare i 12 imputati e i 37 capi di imputazione» -, senza compiere alcuna minima ulteriore specifica delibazione delle questioni, senza prospettare l’impossibilità di risolverle mediante l’utilizzo degli ordinari ulteriori strumenti normativi e senza prendere posizione sulle argomentazioni che erano state prospettate dagli imputati nelle proprie eccezioni.
In tale modo, il G.u.p. del Tribunale di Udine si è in sostanza limitato a spogliarsi della questione, investendone impropriamente la Corte di cassazione.
Pertanto, la richiesta di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio deve essere dichiarata inammissibile, ai sensi del comma 9 dell’art. 127 cod. proc. pen., articolo richiamato dal comma 3 dell’art. 24 -bis dello stesso codice.
Gli atti devono, quindi, essere restituiti al G.u.p. del Tribunale di Udine per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale. Dispone la restituzione degli atti al G.u.p. del Tribunale di Udine.
Così deciso il 19/12/2023.