Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2034 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2034 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul rinvio pregiudiziale proposto da: Tribunale di Milano nel procedimento a carico di: 1.COGNOME NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA, rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME 2.COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA, rappresentato e assistito dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME 3.COGNOME NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA, rappresentato e assistito dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME 4.COGNOME NOME, nato a Napoli il 23/09/1986, rappresentato e assistito dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME 5.NOME, nato a Caserta il DATA_NASCITA, rappresentato e assistito dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME 6.COGNOME NOME, nato a Rovigo il DATA_NASCITA, rappresentato e assistito dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME; preso atto che una delle parti (difesa COGNOME NOME) ha avanzato rituale richiesta di trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre
2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che, riportandosi alla memoria in data 14/11/2023, ha concluso chiedendo che venga dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Rimini; sentite le discussioni delle difese: AVV_NOTAIO per COGNOME NOME, che ha concluso associandosi alle conclusioni della Procura generale; AVV_NOTAIO per NOME, che ha concluso chiedendo, in principalità, di dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma e, in subordine, la competenza del Tribunale Santa NOME Capua Vetere; AVV_NOTAIO per COGNOME NOME, che ha concluso chiedendo di dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma; AVV_NOTAIO COGNOME, comparsa anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO per RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità della richiesta del Tribunale di Milano e di riconoscersi la competenza del Tribunale di Roma.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Milano, con ordinanza pronunciata nel corso dell’udienza del 26 settembre 2023, ha rimesso gli atti a questa Corte regolatrice, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio sollevata dai difensori degli imputati NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
1.1. Il giudice rimettente ha dato atto che le difese degli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME formulavano eccezione di incompetenza del Tribunale di Milano, indicando quale giudice competente (alternativamente) o il Tribunale di Roma (difese COGNOME e COGNOME e successivamente anche difesa COGNOME) o il Tribunale di Napoli (difesa COGNOME) o il Tribunale di Trani (difesa COGNOME) e comunque chiedevano il rinvio pregiudiziale a codesta Corte sulla questione della competenza per territorio.
1.2. Precedentemente, il Tribunale di Rimini presso cui si era radicato il processo in cui erano stati contestati il reato associativo (capo 1) finalizzato alla commissione di vari delitti di truffa aggravata (art. 640-bis cod. pen.), impiego di
denaro di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.) ed autoriciclaggio (art. 648ter. 1 cod. pen.), realizzati mediante la creazione e la commercializzazione di finti crediti di imposta con strumentalizzazione delle agevolazioni concesse dallo Stato al fine di contenere gli effetti negativi connessi alla nota emergenza epidemiologica da Covid-19 (tra cui il c.d. “bonus facciate” e il c.d. “sismabonus”), definita la posizione di altro coimputato (NOME COGNOME) con rito alternativo, dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Milano, così argomentando:
-il reato associativo risultava connesso con tutti i reati scopo descritti nei capi successivi, con applicazione, ai fini della competenza, degli artt. 12, comma 1, lett. c) e 16 cod. proc. pen.;
-il reato più grave doveva ritenersi quello di cui all’art. 648-ter cod. pen., commesso nel luogo ove ha sede la società destinataria dei finti crediti d’imposta da reimpiegare, e nella specie quello contestato al COGNOME al capo 46, commesso in Milano (maggiore gravità individuata nel più elevato importo complessivo dei crediti d’imposta).
1.3. A seguito della regressione del procedimento con la restituzione degli atti alla Procura della Repubblica di Milano, veniva emesso nuovo decreto di giudizio immediato nei confronti degli odierni sei imputati (COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME); nelle more, lo COGNOME chiedeva al Giudice per le indagini preliminari di procedersi nei suoi confronti con le forme del rito abbreviato condizionato, eccependo l’incompetenza del Tribunale di Milano. Con ordinanza in data 04/05/2023, il Giudice per le indagini preliminari respingeva entrambe le richieste, richiamando, quanto al tema della competenza, le valutazioni operate dal Tribunale di Rimini con riferimento alla posizione del coimputato COGNOME ed aggiungendo che la competenza del Tribunale di Milano si radicava in ragione dell’individuazione del reato più grave nella violazione di cui al capo 46 (art. 648-ter cod. pen.), commessa in Milano, in ragione del più elevato importo complessivo dei crediti oggetto della condotta.
1.4. Nel presente procedimento, il Tribunale di Milano declinava la propria competenza e, dopo aver premesso che la comparazione dei reati sotto il profilo della gravità va effettuata con riguardo esclusivo alle sanzioni edittali, restando priva di rilevanza, nel caso in cui queste si equivalgano, la maggiore o minore entità del danno in concreto provocato dalle singole condotte criminose, in applicazione del primo criterio sussidiario previsto dall’art. 16, comma 1, cod. proc. pen., individuava quale “primo reato” quello di cui al capo 37 contestato allo COGNOME e al COGNOME, erroneamente contestato come commesso a Rimini.
Si riferiva in premessa che la competenza per territorio nei casi di violazione dell’art. 648-ter cod. pen. è stata costantemente individuata nel luogo ove ha sede la società che ha ricevuto gli illeciti crediti di imposta da reimpiegare: questa era
la ragione della trasmissione degli atti a Milano, dove avevano sede le società del COGNOME e del RAGIONE_SOCIALE.
Le difese degli imputati COGNOME e COGNOME hanno pertanto prodotto visura camerale della RAGIONE_SOCIALE, società percettrice di illeciti crediti imposta di cui ai capi 37 e 38, da cui emerge che la medesima ha sede in Roma.
1.5. Il Tribunale di Milano prendeva atto della produzione da parte del pubblico ministero di nota della Guardia di Finanza di Roma da cui emergerebbe che la sede romana della RAGIONE_SOCIALE costituiva una mera domiciliazione, senza indicare RAGIONE_SOCIALE luoghi di operatività della società. La circostanza comporta, secondo il Tribunale remittente, il ricorso alle regole suppletive dell’art. 9 cod. proc. pen. ed in primis al luogo di residenza, dimora o domicilio dell’imputato (COGNOME sarebbe residente a COGNOME e domiciliato a Rimini, mentre COGNOME sarebbe residente a S.NOME Capua Vetere) ovvero in subordine al luogo ove è stata effettuata la prima iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. (in questo caso, Rimini).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il rinvio pregiudiziale della questione di competenza non è ammissibile.
Va premesso che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale.
A differenza del conflitto ex art. 30 cod. proc. pen., la natura anticipatoria e preventiva dello strumento della rimessione affida la decisione sul rinvio pregiudiziale al giudice procedente, dotato di maggiore ambito di scelta rispetto a quello investito da una precedente decisione in conflitto; d’altra parte, la decisione del giudice procedente di non disporre il rinvio pregiudiziale non preclude alla parte la possibilità di riproporre la questione ex art. 21, comma 2, cod. proc. pen.
2.1. Applicando i canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza per l’applicazione dell’art. 30 cod. proc. pen., deve, semmai, ritenersi la sussistenza di un obbligo di immediata trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, ai sensi del comma 2 della citata norma, esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. Di contro, qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione potenziale di conflitto declinando la propria competenza, questo, ove non ritenga di aderire a tale
sollecitazione, deve considerare l’atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, Tribunale di Vibo Valentia, Rv. 281760; Sez. 1, n. 4092 del 11/01/2013, Confl. comp. in proc. RAGIONE_SOCIALE, Rv. 254189; Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007, Confl. comp. in proc. RAGIONE_SOCIALE e altro, Rv. 236368).
2.2. Il contenuto dell’atto di parte di denuncia o “sollecitazione” di conflitto dovrà corrispondere esattamente alle previsioni di cui all’art. 28 cod. proc. pen., nel senso che, in base a quanto in esso rappresentato (indipendentemente dalla fondatezza o meno), sia astrattamente configurabile una situazione di conflitto. Il tenore letterale della norma, dunque, non lascia al giudice alcuna discrezionalità, ma gli attribuisce soltanto la peculiare valutazione-filtro sull’esistenza dei presupposti del conflitto stesso.
In tutti gli RAGIONE_SOCIALE casi, e segnatamente nell’ipotesi della richiesta di rinvi pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., la siffatta valutazione discrezionale del giudice (sulla rimessione della questione sulla competenza territoriale) costituisce la regola processuale da osservare, in quanto la discrezionalità della rimessione risponde anche alla previsione della rilevabilità ex officio della stessa.
In tali condizioni, quindi, la soluzione interpretativa prospettata per i casi di conflitto può essere mutuata, con i dovuti adattamenti, anche in relazione alla possibilità di rimettere la questione sulla competenza alla Corte di cassazione ex all’art. 24-bis cod. proc. pen., opzione che valorizza però la discrezionalità del giudice nella delibazione della configurabilità dei presupposti della dichiarazione di incompetenza.
2.3. A tale proposito, deve essere ricordato che la relazione finale della “RAGIONE_SOCIALE” ha suggerito, in ossequio ai principi costituzionali dell’efficienza e della ragionevole durata del processo, di “responsabilizzare il giudice di merito” nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte di Cassazione per la definizione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta “solo al cospetto di questioni di una certa serietà”, in modo da evitare potenziali usi strumentali dell’istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione. È, cioè, necessario che la decisione del giudice sia affidata ad un canone di ragionevole presunzione di fondatezza della questione. Rientra, in tal modo, nei poteri del giudice investito della questione sulla competenza per territorio sollevata dalla parte con istanza di rimessione, il rigetto dell’eccezione, ove ne delibi l’infondatezza, senza essere tenuto al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione.
La norma di nuovo conio non fornisce espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudice che “pronuncia ordinanza”; si tratta di un
provvedimento che, alla luce dell’art. 125 cod. proc. pen., deve essere motivato a pena di nullità e che si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza. Siccome nell’architettura dell’art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente “può” – non deve – rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull’eccezione sollevata dalla parte. Del resto, la ratio della norma (evitare che l’eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un “vizio occulto” del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell’attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l’iter processuale) rende evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, con le precisazioni che si esporranno, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza. Si noti che tale provvedimento non “blocca” il processo, né determina il rischio dell’inutile dispendio di attività processuale, dal momento che il giudice indicato come competente ha le seguenti opzioni: se si ritiene competente, deve procedere, ma può nel contempo rimettere la questione all’esame della Corte di Cassazione, solo però qualora ritenga che la prospettazione del foro (o dei fori) alternativi ratione loci prospettati dalle parti sia, quantunque non condivisa, fondata su “questioni di una certa serietà”, al fine di evitare “potenziali usi strumentali dell’istituto”; se, invece, si riti incompetente, pronuncia sentenza di incompetenza e trasmette gli atti alla Procura della Repubblica presso il giudice ritenuto competente, salvo che questi fosse il giudice che gli aveva trasmesso gli atti per competenza, nel qual caso dovrà sollevare il conflitto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.4. Il giudice, che non si ritiene incompetente – perché RAGIONE_SOCIALEmenti declinerebbe la competenza o solleverebbe il conflitto – ha titolo ad utilizzare il rinvio pregiudiziale, spiegando le ragioni della propria decisione, illustrando specificamente le questioni sollevate dalle parti, sempre che non ritenga manifestamente infondate le eccezioni difensive.
In quest’ottica, lungi dal costituire un automatismo collegato alla semplice proposizione della questione di incompetenza, è necessario che la decisione di rinvio del giudice sia “affidata ad un canone di ragionevole presunzione di fondatezza della questione”, con la conseguenza che il giudice, “se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull’eccezione sollevata dalla parte”. Dunque, l’unico giudice che ha titolo ad utilizzare lo strumento dell’art. 24-bis cod. proc. pen. è quello che, pur non ritenendosi incompetente, si rende conto che la
diversa prospettazione operata dalle parti in punto di competenza territoriale non è manifestamente infondata, al punto che potrebbe successivamente originare una pronuncia attributiva di competenza territoriale ad un giudice diverso. Secondo l’orientamento interpretativo formatosi, in definitiva, qualora il giudice scelga di investire la Corte ai sensi dell’art. 24-bis senza prima avere: analizzato le questioni prospettate dalle parti; tentato di comporle per raggiungere una decisione; illustrato compiutamente il percorso interpretativo compiuto sulla questione di competenza, chiarendo le ragioni ché non hanno permesso di raggiungere una decisione corretta, il rinvio pregiudiziale è da considerarsi, a tutti gli effet inammissibile.
Tale attività esplicativa è, del resto, insita nella rimessione degli “atti necessari” e nell’indicazione “delle parti e dei difensori”. Diversamente opinando, si finirebbe per interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza: si tratterebbe di uno strumento indeterminato e dispersivo, che rischia di risultare inidoneo a raggiungere l’obiettivo che la norma ha inteso perseguire, poiché si costringerebbe la Corte di Cassazione a valutare “al buio” la questione di competenza, senza la mediazione provvedimentale dell’atto di rimessione (cfr., Sez. 3, n. 44932 del 27/09/2023, Tribunale di Parma, Rv. 285334).
Fermo quanto precede, va evidenziato che, nel caso di specie, l’ordinanza del Tribunale di Milano, emessa ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., non appare rispondere ai requisiti minimi necessari per la valida proposizione del rimedio, in quanto omette di articolare una dettagliata disamina delle questioni in fatto e in diritto concernenti l’incompetenza per territorio e finisce per rimettere a questa Suprema Corte la soluzione della questione di competenza controversa, senza che sulla stessa il giudice rimettente abbia assunto una motivata determinazione.
3.1. Invero, agli imputati COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME risultano contestati il reato di associazione per delinquere (capo 1) finalizzato alla commissione di vari delitti di truffa aggravata (art. 640-bis cod. pen.), impiego di denaro di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.) ed autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 cod. pen.), realizzati attraverso la creazione e commercializzazione di finti crediti di imposta con strumentalizzazione delle agevolazioni concesse dallo Stato al fine di contenere gli effetti negativi connessi alla nota emergenza epidemiologica da Covid-19.
3.1.1. Si è detto come il processo, originariamente incardinato presso il Tribunale di Rimini, veniva definito ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti del coimputato COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 648-ter cod. pen.,
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allo stesso contestato al capo 43) dell’imputazione. Il tribunale di Rimini declinava, invece, la propria competenza per territorio in ordine alle residue imputazioni, disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano alla stregua delle argomentazioni sopra riportate al paragrafo 1.2. del “ritenuto in fatto”.
3.1.2. Proposta l’eccezione di incompetenza territoriale al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, nell’ambito dell’udienza camerale fissata a seguito della richiesta di giudizio abbreviato condizionato da parte dell’imputato COGNOME, lo stesso giudice respingeva la questione, condividendo le argomentazioni rassegnate dal Tribunale di Rimini quanto alla consumazione del primo reato, individuato nell’imputazione contestata al COGNOME, ritenendo, altresì, che anche il reato più grave, determinato alla stregua del valore complessivo del credito fittiziamente documentato fosse stato consumato in Milano.
3.1.3. Il Tribunale di Milano non ha condiviso le statuizioni rese dal Giudice per le indagini preliminari, contestando sia la attualità del vincolo di connessione con il reato ascritto al COGNOME, già definito con sentenza irrevocabile del Tribunale di Rimini, sia l’individuazione del reato più grave, determinato secondo l’entità del danno cagionato dalla condotta illecita. Di conseguenza, ha ritenuto di fare applicazione del criterio sussidiario previsto dall’art. 16, comma 1, cod. proc. pen., identificando il “primo reato” in quello contestato sub 37) a COGNOME e COGNOME, la cui società RAGIONE_SOCIALE risulta aver sede in Roma, come emerge dalla visura camerale prodotta in udienza. Nondimeno, preso atto che la predetta sede sociale risulterebbe essere una mera domiciliazione, come attestato da una nota della Guardia di Finanza, il medesimo Tribunale di Milano ha prospettato il ricorso alle regole suppletive di cui all’art. 9 del codice di rito, indicando i luoghi di residenz degli imputati COGNOME e COGNOME ovvero, in estremo subordine, richiamando la competenza del giudice del luogo ove ha sede l’ufficio del pm che ha per primo iscritto la notizia di reato.
3.2. Ebbene, la stessa trama argomentativa dell’ordinanza di rimessione evidenzia la natura meramente esplorativa della questione proposta, in quanto il Tribunale di Milano ha, dapprima, prospettato la competenza del tribunale di Roma, nel cui circondario ha sede la società RAGIONE_SOCIALE, beneficiaria dei crediti di importa fittiziamente documentati; successivamente, ha reputato il predetto criterio non attendibile, limitandosi a recepire le indicazioni della polizia giudiziaria in ordine all’effettività della indicata sede sociale; h conseguentemente, prospettato, in via del tutto perplessa, il ricorso ai criteri suppletivi di cui all’art. 9 del codice di rito, senza svolgere alcun serio vaglio circ gli elementi di fatto di cui tener conto per la risoluzione della proposta questione.
Non si comprende, invero, per quale motivo il Tribunale si limiti a citare il pronunciamento di questa stessa sezione (sent. n. 29110 del 03/05/2019, COGNOME,
Rv. 277493), senza trarne le conseguenti implicazioni in ordine alla individuazione della competenza territoriale in seguito allo stralcio della posizione del COGNOME, definitivamente giudicato in Rimini, incentrando, invece, le proprie valutazioni sul decreto di giudizio immediato emesso in questo procedimento in seguito alla restituzione degli atti per incompetenza del giudice a quo.
Per altro verso, il riferimento al luogo di consumazione del primo reato, identificato in quello di cui al capo 37 dell’imputazione, resta affidato al riscontro della sede sociale, senza alcuna esplicazione delle ragioni che, con riferimento alla fattispecie concreta, individuano le specifiche modalità di consumazione del delitto di cui all’art. 648-ter cod. pen.; il che non consente neppure di accedere alla successiva valutazione relativa al se e in che modo l’accertata mera domiciliazione della società in Roma sia idonea o meno a dispiegare effetti sulla determinazione della competenza per territorio.
L’ordinanza trascura, infine, di confrontarsi con la concreta applicazione delle regole dettate dall’art. 9 cod. proc. pen. e se, in particolare, possa trovare applicazione il criterio della residenza, dimora o domicilio dell’imputato o se, invece, ricorrano le condizioni per l’applicazione del criterio residuale dell’iscrizione della notizia di reato.
In tal modo, l’ordinanza non soddisfa i requisiti minimi di ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen.
3.3. Al riguardo, questa Suprema Corte ha già avuto modo di osservare, con orientamento che il collegio condivide, che in tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice che intende rimettere la questione alla Corte di Cassazione è tenuto, a pena di inammissibilità, ad analizzare previamente le deduzioni prospettate dalle parti, a tentare di comporle per raggiungere una decisione e ad illustrare compiutamente il percorso interpretativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali.
Per altro verso, infine, il Tribunale di Milano non ha adeguatamente indicato tutti gli elementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza (Sez. 4, n. 46191 del 25/10/2023, Barbieri, Rv. 285424), in presenza di un procedimento oggettivamente e soggettivamente cumulativo, che estende il potere cognitivo della Corte di Cassazione sulla intera regiudicanda e che richiede, pertanto, che il materiale conoscitivo messo a disposizione della Corte e l’illustrazione delle questioni di diritto siano quanto più completi (Sez. 6. n. 40715 del 15/09/2023, Balsamo, Rv. 285277).
La richiesta di rinvio pregiudiziale dev’essere pertanto, dichiarata inammissibile, con conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Milano.
Dichiara inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale. Dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma il 19/12/2023.