Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20655 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20655 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod.proc.pen.
proposta dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Asti
con ordinanza del 28/06/2024
nel procedimento a carico di
COGNOME SecondoCOGNOME nato a Costigliole d’Asti il 17/11/1954
COGNOME NOMECOGNOME nato a Asti il 21/04/1988
COGNOME NOMECOGNOME nato a Serravalle Scrivia il 16/08/1966
COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 19/04/1964
COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 22/06/1970
NOMECOGNOME nato a Massa Martana il 18/02/1948
COGNOME NOMECOGNOME nato a Salerno il 19/04/1984
Cortina NOMECOGNOME nato a Milano il 01/11/1955
COGNOME NOMECOGNOME nato a Bolzano il 22/10/1957
NOMECOGNOME nato a Enna il 20/04/1966
COGNOME NOMECOGNOME nato a Genova il 30/01/1966
NOME NOME COGNOME nato a Genova il 18/09/1964 COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 23/05/1966
COGNOME NOMECOGNOME nato a Somma Lombardo il 10/01/1972
COGNOME NOMECOGNOME nato a Pederobba il 24/03/1964
COGNOME NOMECOGNOME nato a Crema il 19/10/1967
COGNOME NOMECOGNOME nato a Padova il 11/11/1962
COGNOME NOME Romano NOMECOGNOME nato a Milano il 07/10/1956
COGNOME NOMECOGNOME nato a Gavirate il 09/11/1955
COGNOME NOMECOGNOME nato a Terni il 30/09/1961
COGNOME NOMECOGNOME nato a Milano il 18/08/1953
COGNOME NOMECOGNOME nato a Fusignano il 12/04/1940
COGNOME nato a Ravenna il 19/08/1957
COGNOME NOMECOGNOME nato a Valdagno il 04/08/1970
COGNOME NOMECOGNOME nato a Trento il 22/03/1958
COGNOME NOME nato a Pavullo nel Frignano il 19/02/1943
Presenti NOMECOGNOME nato a Monte Santa Maria Tiberina il 07/07/1959
COGNOME NOMECOGNOME nato a Lugo il 12/01/1986
COGNOME nato a Terni il 15/05/1965
NOMECOGNOME nato a La Spezia il 22/09/1953
visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso riportandosi alla memoria e chiedendo alla Corte di Cassazione di dichiarare la competenza ai sensi dell’art.9 comma 1 cod.proc.pen.;
udito per gli imputati COGNOME Thomas, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, Presenti NOME e NOME COGNOME, l’avv. NOME COGNOME anche in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME e dell’avv. NOME COGNOME che ha chiesto di sollevare innanzi alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 L. 4/1929 nella parte in cu prevede che la competenza per territorio per il reato p. e p. dagli artt. 292 e 295 D.P.R. 43/1973 spetti al “luogo dove il reato è accertato”;
udito per l’imputato COGNOME COGNOME l’avv. NOME COGNOME che ha concluso insistendo per l’applicazione delle norme codicistiche;
udito per l’imputato COGNOME Carlo Giovanni l’avv. COGNOME COGNOME che ha concluso riportandosi alle conclusioni e memorie depositate;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Asti con ordinanza resa all’udienza del 28/06/2024, ha rimesso alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 24-bis cod.proc.pen., la risoluzione in via pregiudiziale della questione concernente la competenza per territorio sollevata dalle difese degli imputati in relazione al reato di cui agli artt. 216,282,292 e 295, comma secondo, lettera d bis del d.P.R. n 4371973 avente ad oggetto 35 velivoli con targa americana rispetto ai quali è stato omesso il versamento dell’IVA all’importazione.
Il remittente espone che tutti i difensori degli imputati hanno eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Asti in favore di altri Tribunal nazionali specificamente indicate nelle singole memorie e, in subordine hanno chiesto la remissione della decisione sulla competenza territoriale alla Suprema Corte di cassazione ex art. 24-bis cod.proc.pen; in particolare, alcune difese hanno sostenuto che la competenza per territorio deve essere determinata alla luce dell’art. 21, comma 3,14/1929 (luogo di accertamento del reato finanziario) , altre alla luce dell’art. 8 cod.proc.pen. (luogo di consumazione del reato, diversamente individuato a seconda che si voglia ritenere il reato contestato come reato permanente ovvero come reato istantaneo ad effetti permanenti), altre difese hanno sostenuto l’insussistenza di un’ipotesi di connessione ex art. 12, comma 1 lett. b) cod.proc.pen. tra i reati di cui all’imputazione e che, ai sensi dell’art. cod.proc.pen. non sarebbe competente il Tribunale di Asti; evidenzia, quindi, che il pubblico ministero ha dedotto che la competenza per territorio non deve essere determinata alla luce dell’art. 21, comma 3, I 4/1929 (luogo di accertamento del reato finanziario), ma ai sensi dell’art. 9 cod.proc.pen. Il remittente osserva che: nella specie non è stato effettuato un accertamento delle singole violazioni da parte delle amministrazioni finanziarie e che deve valutarsi se la competenza per territorio debba essere comunque determinata ai sensi dell’art. 21, comma 3, I 4/1929 ovvero alla luce dei criteri generali indicati dall’art. 8 e 9 cod.proc.pen.; che il delitto di contrabbando contestato ha natura di reato permanente (gravando il tributo sulla merce abusivamente introdotta nello Stato fino a che non viene assolta l’obbligazione tributaria) e che la determinazione della competenza territoriale alla luce del criterio indicato dall’art. 8, comma 3, cod.proc.pen. condurrebbe alla individuazione di una pluralità di Tribunali territorialmente competenti secondo le vicende fattuali inerenti ogni singolo velivolo, non trovando applicazione l’art. 16 cod.proc.pen. stante la sussistenza di una pluralità di fattispecie concorsuali autonome. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Chiede, quindi, che si pronunci la Corte di cassazione in considerazione della complessità della questione e della molteplicità di opzioni interpretative.
Il PG ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. L’avv. NOME COGNOME, difensore di fiducia, degli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, e l’avv. NOME COGNOME, difensore di fiducia di NOME COGNOME, hanno chiesto la trattazione in camera di consiglio con la partecipazione delle parti. Gli avv.ti NOME COGNOMEper gli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME Claudio, COGNOME Franco, COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME) NOME Enrico COGNOME (per l’imputato COGNOME NOME), NOME COGNOME (per l’imputato COGNOME NOME) e NOME COGNOME ( per l’imputato COGNOME NOME) hanno depositato memorie difensive ex art. 611 cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve osservarsi, in premessa, che l’istituto del “rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, per la decisione sulla questione della competenza per territorio”, disciplinato dall’art. 24-bis cod.proc.pen, è stato introdot nell’ordinamento dall’art. 4, comma 1, del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione del disposto dell’art. 1, comma 13, lett. n) della legge delega 27 settembre 2021, n. 134.
A mezzo di tale strumento, viene offerta la possibilità – al giudice procedente, che si trovi a dirimere una questione inerente al tema della competenza per territorio – di rimettere, d’ufficio o su istanza di parte, la relativa questione a Corte di cassazione; tale rimessione provoca un esito preclusivo, quanto alla possibilità di prospettare nuovamente la medesima questione nel corso del procedimento.
Il nuovo istituto riveste una funzione strumentale, rispetto al raggiungimento del fine di una intangibile definizione del tema della competenza per territorio, in modo che risulti scongiurato il pericolo della inutile celebrazione di processi, fondati su una errata attribuzione di competenza, con il quale si sono voluti “evitare casi, che si sono verificati, in cui l’incompetenza, tempestivamente eccepita, è stata riconosciuta fondata solo in Cassazione, con conseguente necessità di dover iniziare da capo il processo” (cfr. Commissione COGNOME, Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, p. 40, che ha anche evidenziato che “l’introduzione di un istituto che consente alla Corte di risolvere in via definitiva la questione relativa alla competenza, mettendo così il processo “in sicurezza”, risponde evidentemente anche al principio costituzionale dell’efficienza e della ragionevole durata del processo”).
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge, quindi, agli ordinari strumenti di
impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale. A differenza del conflitto ex art. 30 cod. proc. pen., la natu anticipatoria e preventiva dello strumento del rinvio pregiudiziale affida la decisione sulla rimessione al giudice procedente, dotato di maggiore ambito di scelta rispetto a quello investito da una precedente decisione in conflitto.
Il primo comma dell’articolo, letto congiuntamente al sesto, individua i presupposti del rinvio pregiudiziale, i soggetti legittimati ed i termini entro cui l questione concernente la competenza per territorio dev’essere rimessa alla Corte di cassazione :”Prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche d’ufficio, alla Corte di cassazione .Entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1, può essere, altresì, rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell’articolo 21, comma 2″ – comma 1-…”La parte che ha eccepito l’incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l’eccezione nel corso del procedimento” – comma 6.
I termini previsti per la presentazione della richiesta di rinvio incidentale, anche a seguito di rilievo d’ufficio, sono previsti a pena di decadenza e coincidono in sostanza con quelli stabiliti dal codice di rito per eccepire l’incompetenza per territorio: sino alla conclusione dell’udienza preliminare e, laddove essa manchi, in sede di espletamento delle formalità di apertura del dibattimento ai sensi dell’art. 491, comma 1, cod.proc.pen.(per i procedimenti a citazione diretta a giudizio, il termine dedicato all’espletamento delle formalità ex art. 491 cod.proc.pen. è anticipato all’udienza predibattimentale introdotta dall’art. 544bis coc.proc.pen.). Anche la reiterazione della richiesta ricalca la disciplina in tema di eccezione di incompetenza per territorio: la richiesta rigettata in prima istanza può essere ripresentata entro e non oltre il termine previsto dall’art. 491, comma 1, cod.proc.pen.
Inoltre, la formulazione dell’eccezione di incompetenza per territorio del giudice procedente formulata dalla parte deve essere sempre associata alla contestuale richiesta di rimessione della questione alla decisione della Corte di cassazione, realizzandosi, in assenza, una preclusione per la riproposizione della questione nel corso del procedimento.
La nuova norma in esame, poi, attribuisce al giudice il potere discrezionale di valutare la meritevolezza della richiesta e l’opportunità del rinvio.
Come già affermato da questa Corte, nell’architettura dell’art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente “può” – non deve – rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e
spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull’eccezione sollevata dalla parte. La norma di nuovo conio non fornisce espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudice che “pronuncia ordinanza”, ma “si tratta di un provvedimento che, alla luce dell’art. 125 cod.proc.pen., deve essere motivato a pena di nullità e che si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza (Sez. 1 n. 22336 del 03/05/2023, Piredda, non massimata).
Ed è stato rimarcato da questa Corte come, al fine di definire il potere discrezionale del giudice, debba essere valorizzata la ratio della norma (evitare che l’eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un “vizio occulto” del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell’attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l’iter processuale), tenendo anche conto che la relazione finale della “Commissione COGNOME” ha suggerito, in ossequio ai principi costituzionali dell’efficienza e della ragionevole durata del processo, di “responsabilizzare il giudice di merito” nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte regolatrice per la definizione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta “solo al cospetto di questioni di una certa serietà”, in modo da evitare potenziali usi strumentali dell’istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione (cfr in termini Sez.1,n. 22319 del 2023, non massimata ) .
La “serietà” della questione costituisce, quindi il, requisito implicito della fattispecie in esame.
La norma di nuovo conio convive con il preesistente sistema normativo della competenza territoriale e vi si affianca con la funzione di prevenire l’ingresso al sistema dei conflitti di competenza, quando la questione è “seria”: la discrezionalità del giudice, sia nell’ipotesi della richiesta di parte che dell rimessione d’ufficio, è una discrezionalità vincolata alla “serietà” della questione di competenza. Il Giudice, investito della questione o che intenda rilevarla d’ufficio, è tenuto, ai fini della ammissibilità del rinvio a motivare la propria determinazione compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della questione e prospettando l’impossibilità di risolverla mediante l’utilizzo degli ordinari strumenti (Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, Rv.285114 – 01, che ha affermato, in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che il giudice investito della questione o che intenda rilevarla “ex officio”, in ragione della natura anticipatoria dell’istitu e della sua finalità di prevenzione dei conflitti di competenza, è tenuto, ai fini
dell’ammissibilità del rinvio, a compiere una preliminare delibazione sulla “serietà della questione”.).
Ne discende che il giudice può disporre, a pena di inammissibilità, il rinvio pregiudiziale, anche d’ufficio, con congrua motivazione, quando dubiti seriamente della propria competenza e sempre che la parte non sia decaduta dalla facoltà di riproporre la questione di competenza nel corso del processo (Cfr. Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023, Rv. 285513 – 01, che ha affermato che il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla “ex officio”, è tenuto, ai fini dell’ammissibilità de rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l’impossibilità di risolverla mediante l’utilizzo degli ordinar strumenti normativi.
Deve, allora, evidenziarsi che la ratio dell’istituto rende evidente che è preclusa la rimessione ex art. 24-bis cod.proc.pen., allorquando il giudice sia certo della propria competenza o incompetenza, dovendo in tal caso, adottare il consequenziale provvedimento sulla base degli istituti previgenti: se ritiene la questione fondata dovrebbe dichiarare immediatamente la propria incompetenza, diversamente se è convinto della manifesta infondatezza della questione dovrebbe rigettare l’eccezione. Ed è evidente che il giudice si troverà a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza (Sez.1 n. 22326 del 03/05/2023, cit., Sez. 2 n. 285 del 20/06/2023 e Sez. 2 n. 30721/2023, non massimate).
Ed è, del pari evidente, che diversamente, si autorizzerebbe il giudice a chiedere un parere preventivo alla Corte tutte le volte che dubiti della competenza e si finirebbe per interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza, come uno strumento indeterminato e dispersivo, che rischia di risultare inidoneo a raggiungere l’obiettivo che la norma ha inteso perseguire.
Nella specie, l’ordinanza di rimessione ha carattere inammissibilmente esplorativo, avendo demandato alla Corte di cassazione di decidere quale delle soluzioni prospettate dalle parti sia fondata; il Tribunale remittente non dubita seriamente della propria competenza ma pone la questione con finalità esplorativa, non prendendo posizione sulla non manifesta infondatezza delle questioni poste e non motivando in ordine a tale essenziale profilo, limitandosi a rilevare che “alla luce della complessità della questione e della molteplicità di opzioni interpretative sia necessario investire preliminarmente la Suprema Corte dell’individuazione del criterio di determinazione della competenza territoriale”.
Il Giudice non può rimettere la questione della competenza territoriale senza proporre, conclusivamente alla ragionata valutazione delle questioni proposte, la
sua soluzione anche perché, nella specie, nell’ipotesi in cui non sussista l’ipotesi di connessione tra i vari reati, non si può escludere che i fori competenti, siano di
volta in volta diversi, sulla base di accertamenti fattuali del giudice di merito.
Va, infatti, rimarcato che
Otliatiner:
il giudice investito della questione o che intenda rilevarla “ex officio” è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motiva
la propria determinazione, indicando tutti gli elementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza, non potendo devolversi al giudice di
legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, che esulano dalla sua cognizione (Sez.4, n. 46181 del 25/10/2023, Rv.285424 –
01)
A tali rilievi consegue, quindi, la declaratoria di inammissibilità dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale, ribadendosi il principio di diritto, secondo cui, in tema
rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. 1
ottobre 2022, n. 150, è inammissibile la rimessione della questione avente carattere meramente esplorativo, con la quale, a fronte della prospettazione di più soluzioni, la decisione sia demandata alla Corte di cassazione (Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, Rv. 286071 – 01).
La declaratoria di inammissibilità del rinvio pregiudiziale preclude la valutazione della questione di competenza per territorio e rende non rilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 L. 4/1929 sollevata dall’ avv. NOME COGNOME per gli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME Claudio, COGNOME Franco, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la rimessione della decisione sulla questione di competenza per territorio. Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Asti per l’ulteriore corso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dal quarto comma dell’art. 24-bis cod.proc.pen.
Così deciso il 09/04/2025