Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22540 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22540 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 9683/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul rinvio pregiudiziale proposto con ordinanza del 20/02/2025 del GIP del Tribunale di Enna, nel procedimento a carico di NOME AntonioCOGNOME nato a TORTORICI il 01/09/1962 COGNOME NOME, nato in GERMANIA il 29/08/1984, COGNOME COGNOME NOME, nato in GERMANIA il 28/11/1980, COGNOME NOME, nato a CAPIZZI il 20/02/1970, COGNOME COGNOME NOME, nato a CATANIA il 04/04/1973, udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il rinvio pregiudiziale.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20/02/2025 il GUP del Tribunale di Enna, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, ha invece disposto il rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., sulla questione di competenza territoriale sollevata dalla difesa dell’imputato NOME COGNOME COGNOME ha ordinato, pertanto, la trasmissione alla S.C. della richiesta di rinvio a giudizio, del verbale dell’udienza del 09/11/2024 (con i relativi allegati) e del verbale dell’udienza in atto, oltre che della CNR della Sezione di PG presso la Procura di Enna del 02/03/2021 e dell’ordinanza del Tribunale del Riesame di Enna del 14/01/2020;
la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del rinvio pregiudiziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il PM presso il Tribunale di Enna aveva chiesto il rinvio a giudizio di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME per rispondere dei fatti di autoriciclaggio analiticamente descritti nei capi di imputazione.
All’udienza preliminare del 09/11/2923 il difensore di NOME COGNOME aveva eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Enna, per le ragioni e le argomentazioni di cui alla memoria allegata, sollecitando, in subordine, il GUP a disporre il rinvio pregiudiziale alla Cassazione ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen..
Nella memoria, allegata agli atti trasmessi, il difensore aveva premesso che al suo assistito era stata contestata – al capo E) – un’ipotesi di autoriciclaggio commessa con piø azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e, in particolare, con operazioni articolatesi in parte in Romania ed in parte in Italia; la somma autoriciclata ammonterebbe, quanto al predetto imputato, ad euro 734.962,12 RON (originariamente erogata alla società RAGIONE_SOCIALE dall’AIPA (ente pagatore rumeno) che sarebbe stata trasferita, quanto a 673.014,78 RON (nel periodo compreso tra il 28/08/2017 ed il 06/06/2018) sul conto corrente della RAGIONE_SOCIALE e, successivamente, il
29/06/2018, quanto alla somma di 480.000 RON, dal conto di questa società al conto rumeno personale dell’imputato su cui, il 29/06/2018 e, poi, dal 28/12/2017 al 19/12/2018 sarebbero state eseguite, in Italia, numerose operazioni di prelievo di denaro contante tramite bancomat l’ultima delle quali, come risulterebbe dall’allegata informativa, eseguita in Lentini (SR) e la prima effettuata, invece, in Capo D’Orlando (ME).
Sul rilievo secondo cui il delitto di autoriciclaggio può atteggiarsi a reato a formazione progressiva cessando e consumandosi con l’ultima operazione, la difesa del COGNOME aveva perciò sostenuto che la competenza territoriale apparteneva al Tribunale di Siracusa (considerando l’ultimo prelievo eseguito in Lentini) ovvero, in alternativa, al Tribunale di Messina (per il primo prelievo eseguito in Capo D’Orlando).
Il rinvio pregiudiziale Ł inammissibile.
Questa Corte, infatti, ha ormai piø volte ribadito che in tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice che intende rimettere la questione alla Corte di cassazione Ł tenuto, a pena di inammissibilità, ad analizzare previamente le deduzioni prospettate dalle parti, a tentare di comporle per raggiungere una decisione e ad illustrare compiutamente il percorso interpretativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 3, n. 44932 del 27/09/2023, COGNOME, Rv. 285334 – 01; conf., Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023, GIP Cuneo, Rv. 285513 – 01; Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023, Trib. Agrigento, Rv. 285233 – 01; Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, Mulas, Rv. 285114 – 01; Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Trib. Latina, Rv. 284720 – 01).
Nel caso di specie il GUP – stando almeno allo stringato contenuto dell’ordinanza di rimessione degli atti con cui ha contestualmente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione – parrebbe aver valutato e ritenuto la fondatezza dell’eccezione difensiva e, allora, avrebbe dovuto provvedere di conseguenza, senza investire la Cassazione per la risoluzione della questione di competenza (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 39153 del 12/07/2024, Trib. La Spezia, Rv. 286979 – 01, in cui la Corte ha affermato che Ł precluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice investito della questione sia certo della propria competenza o, per converso, della propria incompetenza, dovendo, in tali eventualità, adottare i provvedimenti consequenziali, rigettando l’eccezione formulata dalla parte o dichiarando immediatamente la propria incompetenza; conf., Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, dep. 2024, Trib. Treviso, Rv. 286071 – 01, secondo cui il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., Ł inammissibile laddove abbia carattere meramente esplorativo, con la quale, a fronte della prospettazione di piø soluzioni, la decisione sia demandata alla Corte di cassazione).
Com’Ł stato recentemente ribadito, perciò (cfr., Sez. 5, n. 16518 del 02/05/2025, GUP Trib. Asti) ‘… l’unico giudice che ha titolo ad utilizzare lo strumento dell’art. 24-bis cod. proc. pen. Ł quello che, pur non ritenendosi incompetente, si rende conto che la diversa prospettazione operata dalle parti in punto di competenza territoriale non Ł manifestamente infondata, al punto che potrebbe successivamente originare una pronuncia attributiva di competenza territoriale ad un giudice diverso’ dovendosi invece escludere ‘… che il giudice operi una sorta di ‘delega’ alla Corte di cassazione, in assenza di serietà della questione di competenza e della possibilità di soluzione della stessa con gli ordinari rimedi previsti dal codice di rito’.
Nel caso di specie, come accennato, il giudice, si Ł tuttavia (per quel che si Ł detto inammissibilmente) limitato a recepire l’eccezione difensiva delegando alla Corte di cassazione la relativa decisione.
Dichiara inammissibile la questione pregiudiziale con restituzione degli atti al Tribunale di Enna.
Così Ł deciso, 09/05/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME