Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16518 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Penale Ord. Sez. 5 Num. 16518 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
Composta da:
NOME COGNOME NOME COGNOME EGLE NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Relatore –
Ord. n. sez. 500/2025
CC – 04/04/2025
R.G.N. 5681/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul rinvio pregiudiziale sulla competenza per territorio, rimesso ex art. 24bis cod. proc. pen. dal G.U.P. del TRIBUNALE di ASTI con ordinanza del 30/04/2024 nel procedimento a carico di:
COGNOME
COGNOME NOME
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del rinvio pregiudiziale .
RITENUTO IN FATTO
Il G.u.p. del Tribunale di Asti -a seguito dell’eccezione formulata da parte della difesa -con ordinanza del 30 aprile 2024 ha rimesso a questa Corte di cassazione la decisione in ordine alla competenza.
In particolare, alla eccezione difensiva – in ordine alla ritenuta competenza del Tribunale di Roma in luogo di quella dell’ufficio di Asti – il G.u.p. replicava che non ‘pareva’ sussistere l’ipotesi di connessione ex art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in difetto del nesso teleologico. Inoltre, il G.u.p. pur riconoscendo sussistente la connessione soggettiva – avendo gli imputati commesso condotte in ordine ad altre società fallite nell’ambito di operazioni infragruppo , che rispondevano di delitti di bancarotta fraudolenta impropria sia in ordine alla società RAGIONE_SOCIALE sia anche con la società RAGIONE_SOCIALE, in relazione ai quali pendeva procedimento penale avanti al Tribunale di Roma – rilevava come vi fosse un ‘generico collegamento’ fra le ‘operazioni delittuose’. Cosicché riteneva «non
potersi accogliere l’eccezione di incompetenza del Tribunale di Asti in favore del Tribunale di Roma».
Il G.u.p., infine, affermato che il proprio compito era quello di compiere una «preliminare delibazione di non manifesta infondatezza» della questione di incompetenza, facendo riferimento a quelle condotte che risultavano non autonome, poste in essere dagli imputati in ordine alle società fallite, dopo aver respinto l’ eccezione di incompetenza, rimetteva gli atti a questa Corte di cassazione ex art. 24bis cod. proc. pen.
Il ricorso è stato trattato senza intervento in presenza delle parti.
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha concluso come evidenziato in epigrafe, rilevando la natura meramente esplorativa della rimessione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va evidenziato, da subito, che la rimessione ex art. 24bis cod. proc. pen. operata dal G.u.p. del Tribunale di Asti sia inammissibile.
Invero, il Gi udice ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dalla difesa degli imputati in favore del Tribunale di Roma. Ciò si evince sia dal tenore dell’ordinanza di rimessione, in presenza di un esplicito rigetto contenuto in dispositivo, sia anche dalla circostanza che l’istanza ex art. 24bis è stata accolta senza che il Giudice si sia pronunciato sul l’impossibilità di risolvere la questione con gli ordinari strumenti processuali in tema di competenza.
Sul punto della ammissibilità della rimessione questa Corte ha chiarito che in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla “ex officio”, è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l’impossibilità di risolverla mediante l’utilizzo degli ordinari strumenti normativi (Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, dep. 19/03/2024, COGNOME, Rv. 286071 -01; Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023, Rv. 285513 – 01; Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023, Rv. 285233 – 01; Sez. 6, n. 31809 del 10/05/2023, Rv. 285089 – 01; Sez. 6, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720 – 01).
In particolare, è stato in modo condivisibile osservato che, nel caso in cui il giudice si ritenga incompetente, ha il dovere di pronunciare sentenza declinatoria
della competenza e deve trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente, salvo che questi sia proprio colui il quale aveva già trasmesso gli atti per competenza, nel qual caso deve sollevare conflitto ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen. Se, al contrario, come è accaduto nel caso in esame, il giudice ritiene di essere competente, può rimettere la questione all’esame della Corte di cassazione soltanto, però, qualora ritenga che la prospettazione del foro alternativo ratione loci prospettato dalla parte sia, quantunque non condivisa, fondata su “questioni di una certa serietà”, al fine di evitare “potenziali usi strumentali dell’istituto”.
In sostanza, non si verte in tema di un automatismo collegato alla semplice proposizione della questione di incompetenza, bensì è necessario che la decisione di rinvio del giudice sia “affidata ad un canone di ragionevole presunzione di fondatezza della questione”, con la conseguenza che se il giudicante deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta.
Dunque, l’unico giudice che ha titolo ad utilizzare lo strumento dell’art. 24bis cod. proc. pen. è quello che, pur non ritenendosi incompetente, si rende conto che la diversa prospettazione operata dalle parti in punto di competenza territoriale non è manifestamente infondata, al punto che potrebbe successivamente originare una pronuncia attributiva di competenza territoriale ad un giudice diverso (così in motivazione Sez. 3, n. 44932 del 27/09/2023, Selvarolo, Rv. 285334 -01).
In sostanza, va escluso che il giudice operi una sorta di ‘delega’ alla Corte di cassazione, in assenza di serietà della questione di competenza e della possibilità di soluzione della stessa con gli ordinari rimedi previsti dal codice di rito, dovendo motivare la propria determinazione, compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, qualora ritenga di essere competente (Sez. 2, n. 8805 del 14/02/2024, COGNOME, Rv. 286008 -01).
Questa Corte rileva come l’ordinanza di rimessione non risponda ai requisiti di ammissibilità richiesti, perché il Tribunale per un verso non ha accolto l’eccezione principale di incompetenza, per altro verso, in modo contraddittorio, ha ritenuto, senza dare alcuna spiegazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, sussistente una non meglio definita ragione che radicherebbe la competenza presso il Tribunale di Roma.
Difettano, pertanto i due requisiti richiesti per l’ammissibilità: il dare conto della serietà della questione, nonché l’accesso al rimedio ex art. 24 -bis cod. proc. pen. in via residuale, quando gli altri strumenti nella disponibilità del giudice non si rilevino adeguati a risolvere il tema della competenza.
Quanto a tale ultimo profilo, è infatti precluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24bis cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice investito della questione sia certo della propria
competenza o, per converso, della propria incompetenza, dovendo, in tali eventualità, adottare i provvedimenti consequenziali, rigettando l’eccezione formulata dalla parte o dichiarando immediatamente la propria incompetenza (Sez. 3 , n. 39153 del 12/07/2024, Trib. La Spezia, Rv. 286979 -01).
In ordine, poi, alla serietà della questione, la stessa deve emergere dalla motivazione del provvedimento di rimessione: infatti, il giudice investito della questione o che intenda rilevarla “ex officio” è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, individuando tutti gli elementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza, non potendo devolversi al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, i quali esulano dalla sua cognizione (Sez. 6 , n. 31809 del 10/05/2023, Rv. 285089 -01; conf. N. 20612 del 2023 Rv. 284720 -01).
Inoltre, nel caso in esame il G.u.p. rimettente non ha operato alcuna selezione degli atti, riversandoli massivamente nei ‘compact disk’ allegati al fascicolo. Ma anche tale modalità risulta essere causa di inammissibilità, come ritenuto da Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023, Trib. Agrigento, Rv. 285233 -01 che afferma tale principio in motivazione: è infatti necessaria una previa ‘selezione’ degli atti (così anche Sez. 5, n. 41022 del 2023), con richiesta di prendere posizione a riguardo, prospettando l’impossibilità di risolvere la questione con gli ordinari strumenti processuali (rigetto dell’eccezione, proposizione del conflitto, declinatoria della competenza anche in favore di un terzo giudice). Tali profili motivazionali e di selezione degli atti difettano del tutto nel caso in esame.
Ne consegue, per le plurime ragioni espresse, l’inammissibilità della rimessione pregiudiziale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la remissione della decisione sulla questione di competenza. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso il 04/04/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME