Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 51445 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51445 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TRIBUNALE DI NAPOLI
avverso l’ordinanza del 20/06/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME
Il Proc. Gen., riportandosi alle conclusioni già depositate, chiede venga dic l’inammissibilità della richiesta di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Restituzione degli atti allo stesso.
uditi i difensori
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME, al termine del proprio intervento, chiede che venga dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Rovigo con trasmission alla Procura presso il Tribunale di Rovigo.
L’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO si associa e chiede la declaratoria formulata in richiesta.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME, al termine del proprio intervento, insiste per la declaratoria di incompetenza.
L’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME si richiama alle note di replica già depositate.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 20 giugno 2023 il Tribunale di Napoli ha dispost rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 24-bis cod. pr per la decisione sulla competenza per territorio sollevata dagli imputati COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOMECOGNOME COGNOME rinvio pregiudiziale è stato disposto di per gli imputati NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME
1.1. Il difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, con cui ha indi che per i capi di imputazione 107, 108 e 111 il locus delicti si collocherebbe, secondo il tenore testuale dell’imputazione, in Casapulla, nel circondario di Maria Capua Vetere, con la conseguente competenza di detto Tribunale.
1.2. Il difensore di NOME COGNOME COGNOME depositato una memoria con cui contestato l’attribuzione della competenza al Tribunale di Napoli ed ha indicat Tribunale di Milano quello competente territorialmente a decidere il procedimen
1.3. Il difensore di NOME COGNOME ha depositato una memoria eccepend che il Giudice dell’udienza preliminare avrebbe dovuto disporre il rinvio a giu dinanzi al Tribunale in funzione collegiale; ha motivato sulla competenza territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere o, in subordine, del Tribu di Milano o Forlì.
1.4. Il difensore di NOME COGNOME ha depositato una memoria con cui chiesto di dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di Rovigo, trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ro
CONSIDERATO IN DIRITTO
La richiesta di rinvio pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli, e 24-bis cod. proc. pen., è inammissibile: risulta dall’ordinanza impugnata Tribunale, a pag. 10, ha affermato la sua competenza, confermando sul punto ragioni dell’ordinanza con cui già il Giudice per le indagini preliminari ritenuto sussistente la competenza per territorio dell’autorità giudiziaria di
La rimessione ex art. 24-bis cod. proc. pen. non va effettuata (cfr. Sez. 3, n. 41595 del 07/07/2023, COGNOME, non massimata) allorquando il giudice, investi dall’eccezione di parte, sia certo della propria competenza (nello stesso Sez. 2, n. 28560 del 20/06/2023, COGNOME, non massimata,) o della propr incompetenza, anche d’ufficio (Sez. 1, n. 22326 del 03/05/2023, non massimata
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dovendo, in tali casi, adottare i consequenziali provvedimenti sulla base degli istituti previgenti: nel primo caso, di conferma della sussistenza della competenza, dovrà solo procedere al rigetto dell’eccezione proposta.
Come affermato dalla sentenza COGNOME, si potrà ricorrere al nuovo istituto laddove il giudice, su eccezione di parte o ex officio sempre che, ovviamente, la questione sia ancora proponibile o rilevabile – dubiti seriamente della propria competenza, dandone ragione nell’ordinanza di rimessione (cfr. Sez. 1, n. 26553 del 02/05/2023). Del resto, la previsione giusta la quale con l’ordinanza il giudice «rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione» (art. 24-bis, comma 2, cod. proc. pen.) implica che l’ordinanza li esponga spiegando le ragioni della loro rilevanza.
Per la ratio del nuovo istituto, il giudice di merito dovrà optare per la rimessione soltanto se la particolarità o complessità della questione proposta renda opportuna la sua risoluzione da parte della Corte di cassazione per evitare che il processo si radichi avanti ad un giudice territorialmente incompetente la cui decisione rischi, nel prosieguo del processo, di essere per tale ragione annullata con inutile dispendio di tempi e di energie processuali (cfr., sul punto, Sez. 1, n. 26343 del 12/04/2023, non massimata). La norma prevede, infatti, che – nel decidere se disporre o meno il rinvio – il giudice deve considerare se la parte abbia o meno proposto l’eccezione (perché in quest’ultimo caso decadrebbe dalla possibilità di farlo ai sensi dell’art. 21, comma 2, cod. proc. pen.) e, laddove l’abbia eccepita, se abbia contestualmente richiesto la rimessione della questione alla Corte di cassazione, posto che, laddove ciò non sia avvenuto, nel caso di rigetto dell’eccezione la stessa non potrebbe più essere riproposta nel corso del procedimento ai sensi dell’art. 24-bis, comma 6, cod. proc. pen.
Pertanto, deve essere dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 24 bis c.p.p. disposto con ordinanza del Tribunale di Napoli del 20 giugno 2023.
Si dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 24 bis c.p.p. disposto con ordinanza del Tribunale di Napoli del 20.6.2023.
Dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli.
Così deciso il 07/11/2023.