Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47351 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47351 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIP TRIBUNALE DI CHIETI
avverso l’ordinanza del 06/07/2023 del GIP TRIBUNALE di CHIETI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
udito il difensore
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s. m. i.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Chieti ha rimesso alla Corte di cassazione la questione relativa alla determinazione della competenza territoriale per i fatti oggetto di contestazione nei confronti di COGNOME (art. 640, comma primo e secondo n. 2-bis, cod. pen.). In particolare ha evidenziato: – che la difesa aveva eccepito l’incompetenza del giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Chieti perché si doveva ritenere competente il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE quale luogo della filiale della Banca 5, istituto di credito gestore del conto corrente telematico utilizzato per ricevere il profitto del reato o, in subordine, il Tribunale di Cosenza quale luogo nel quale era stato eseguito l’ordine di bonifico da parte della persona offesa, nonché presumibile luogo in cui insiste la filiale Unicredit che gestisce il conto corrente bancario della vittima della truffa online; – che il Pubblico ministero si era associato all’eccezione di incompetenza aderendo alla tesi della competenza della RAGIONE_SOCIALE.
Veniva quindi ritenuta, in assenza di richiesta delle parti, l’opportunità di rimettere la questione pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen. tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali sul tema, dell’eccezione della difesa, della non condivisibile adesione del Pubblico ministero alla eccezione della difesa.
2.1. Il Giudice della udienza preliminare di Chieti ha, quindi, sottolineato che “l’eccezione di competenza deve essere respinta, sia in relazione all’istanza principale della competenza dell’a.g. di RAGIONE_SOCIALE, che lo scrivente respinge in assoluto, sia in relazione all’istanza subordinata della competenza dell’a.g. di Cosenza, astrattamente conforme alla giurisprudenza seguita in precedenti casi analoghi (tra i quali quello concernente lo stesso NOME COGNOME e segnalato dal difensore dell’istante), tuttavia nel caso inapplicabile, in ragione dell’incompleta raccolta degli elementi fattuali che consentano di individuare: – il luogo di radicamento territoriale dell’evento, rilevante ex art. 8 c.p.p.. da intendersi come luogo in cui si determina il danno, coincidente con la sede fisica dell’istituto Unicredit che ha eseguito l’ordine di bonifico della vittima NOME COGNOME; sul punto irrilevante risultando la sede operativa della Banca 5 ricevente il bonifico ed il profitto della truffa, poiché relativa ad un c/c on line puro, cioè utilizzabile solo attraverso la rete, per tale ragione trattandosi di una realtà virtuale e smaterializzata, per cui non è
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individuabile il luogo in cui è stato conseguito il profitto; – il luogo in cui s trovava il querelante nel momento in cui ha dato tale ordine di bonifico (ore 17.38 del 23 novembre 2020), non specificato, potenzialmente rilevante quale ultimo luogo in cui è avvenuta una parte della condotta dell’agente, vale a dire l’induzione in errore della vittima, presupposto del pagamento con ordine di bonifico, che a sua volta ne dimostra il contestuale intervento.”
2.2. Il Giudice dell’udienza preliminare di Chieti, richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di truffa on-line e pagamenti a mezzo bonifico, ha, quindi, ampiamente, approfonditamente e motivatamente argomentato in ordine al radicamento della propria competenza territoriale (pag. 4 e 5 in particolare), richiamando il momento di collegamento rilevante al fine del perfezionamento del reato, analizzando il tema in tal senso ritenuto rilevante del luogo in cui il bonifico viene ordinato ed eseguito, considerando i criteri normativi di cui agli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. con particolare riferimento all’induzione in errore della vittima.
Il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Chieti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il rinvio pregiudiziale della questione di competenza non è ammissibile.
Va premesso che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale. A differenza del conflitto ex art. 30 cod. proc. pen., la natura anticipatoria e preventiva dello strumento della rimessione affida la decisione sul rinvio pregiudiziale al giudice procedente, dotato di maggiore ambito di scelta rispetto a quello investito da una precedente decisione in conflitto. Comunque, la decisione del giudice procedente di non disporre il rinvio pregiudiziale non preclude alla parte la possibilità di riproporre la questione ex art. 21, comma 2, cod. proc. pen.
2.1. Applicando i canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza per l’applicazione dell’art. 30 cod. proc. pen., deve, semmai, ritenersi la sussistenza di un obbligo dell’immediata trasmissione degli atti alla Corte di
cassazione, ai sensi del comma 2 della citata norma, esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona.
Nel delimitare il perimetro del nuovo istituto introdotto dalla c.d. legge Cartabia, è bene sottolineare che questa Corte ha già evidenziato che qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza, questo, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l’atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, Tribunale Vibo Valentia, Rv. 281760-01; Sez. 1, n. 4092 del 11/01/2013, Confl. comp. in proc. RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 254189-01; Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007 Confl. comp. in proc. RAGIONE_SOCIALE e altro, Rv. 236368-01).
2.2. Si è anche chiarito che: “il contenuto dell’atto di parte di denuncia o “sollecitazione” di conflitto dovrà corrispondere esattamente alle previsioni di cui all’art. 28 cod. proc. pen., nel senso che, in base a quanto in esso rappresentato (indipendentemente dalla fondatezza o meno), sia astrattamente configurabile una situazione di conflitto. Il tenore letterale della norma, dunque, non lascia al giudice alcuna discrezionalità, ma gli attribuisce soltanto la peculiare “valutazione-filtro” sull’esistenza dei presupposti del conflitto stesso. In tutti gli altri casi, e dunque nell’ipotesi della richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., la valutazione discrezionale del giudice (sulla rimessione della questione sulla competenza territoriale) costituisce la regola processuale da osservare, in quanto la discrezionalità della rimessione risponde anche alla previsione della rilevabilità ex officio della stessa” (Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Tribunale di Latina, Rv. 284720-01).
In tal senso si è chiarito che non possono essere rinviate alla Corte di cassazione questioni che implichino all’evidenza, come nel caso in esame, ricostruzioni fattuali non consentite in questa sede (Sez. 6, n. 31809 del 21/07/2023, T., Rv. 285089-01), così come si è sottolineato che la ordinanza di rinvio pregiudiziale deve essere articolata e compiuta con chiara considerazione della serietà della questione (Sez. 3, n.41594 del 06/07/2023, Gup/Tribunale di Sciacca, Rv. 285114-01).
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In altri termini la valutazione di ammissibilità consegue alla effettiva ricostruzione e motivazione da parte del Tribunale della propria determinazione, analizzando la questione con delibazione di non manifesta infondatezza (Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023, Tribunale di Agrigento, Rv. 285333-01).
Dunque, è necessario che la decisione del giudice sia affidata ad un canone di ragionevole presunzione di fondatezza della questione.
2.3. È bene sottolineare, quanto al caso in esame, che rientra nei poteri del giudice investito della questione sulla competenza per territorio sollevata dalla parte con istanza di rimessione, il rigetto dell’eccezione, ove ne delibi l’infondatezza, senza essere tenuto al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione. Deve, dunque, essere rimessa la questione, sulla base di esplicita richiesta delle parti in tal senso, solo quando il giudice si trovi nell’impossibilità di risolverla mediante l’utilizzo degli ordinari strumenti normativi (Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Tribunale di Latina, Rv. 284720-01), circostanza all’evidenza non ricorrente nel caso in esame, attesa l’ampia argomentazione proposta nella ricostruzione del caso concreto dal Giudice dell’udienza preliminare quanto al radicamento della propria competenza per territorio.
2.4. In conclusione, si deve osservare che: – se il giudice si ritiene competente, deve procedere; – se si ritiene incompetente, trasmette gli atti al giudice ritenuto competente, salvo che questi fosse il giudice che gli aveva trasmesso gli atti per competenza, nel qual caso deve sollevare il conflitto.
Dunque “il giudice, che non si ritiene incompetente, perché altrimenti declinerebbe la competenza o solleverebbe il conflitto, ha titolo a utilizzare il rinvio pregiudiziale, spiegando le ragioni della propria decisione, illustrando specificamente le questioni sollevate dalle parti, sempre che non ritenga manifestamente infondate le eccezioni difensive. Tale attività esplicativa è, del resto, insita nella rirriessione degli “atti necessari” e nell’indicazione “delle parti e dei difensori”. Diversamente opinando “si finirebbe per interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza: si tratterebbe di uno strumento indeterminato e dispersivo, che rischia di risultare inidoneo a raggiungere l’obiettivo che la norma ha inteso perseguire, poiché si costringerebbe la Corte di cassazione a valutare “al buio” la questione dì competenza, senza la mediazione provvedimentale
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dell’atto di rimessione” (Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Tribunale di Latina, Rv. 284720-01).
2.5. Ciò premesso, occorre considerare che: – l’ordinanza ha ampiamente motivato quanto alla ritenuta ricorrenza della competenza territoriale del giudice adito; – sembra essere assente altro requisito necessario al fine della proposizione della rimessione in questione, ovvero una esplicita richiesta ad opera della parte che eccepisca l’incompetenza territoriale che la questione venga rimessa alla Corte di cassazione.
3. Il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la rimessione della decisione sulla questione di competenza.
Manda alla cancelleria per adempimenti di cui all’art. 24-bis, comma 4, cod. proc. pen.
Così deciso il 3 novembre 2023.