Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46467 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46467 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
sul rinvio pregiudiziale promosso dal G.u.p. del Tribunale di Cuneo con ordinanza dell’11/04/2023 nel procedimento a carico di NOME COGNOME, nato in Pakistan il DATA_NASCITA
visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il rinvio;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il G.u.p. del Tribunale di Cuneo – che proced in rito abbreviato, ex art. 458 cod. proc. pen., a carico di NOME COGNOME, in al reato di cui all’art. 12, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – ha rimes atti a questa Corte regolatrice, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territ sollevata dal difensore dell’imputato, secondo cui il reato si sarebbe consum nel circondano di Milano, ove avrebbe avuto inizio l’attività illegale di trasferim dei migranti verso la Francia.
Il giudice procedente, dopo aver argomentato a sostegno della tesi difensiva operava senz’altro il rinvio pregiudiziale.
La trattazione è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell’art. 23, comma d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il rinvio pregiudiziale della questione di competenza non è, nella speci ammissibile.
Va premesso che l’istituto, introdotto dall’art. 4 d.lgs. 10 ottobre 202 150, si presenta come un meccanismo di risoluzione preventivo, funzionale al raggiungimento di una determinazione definitiva e stabile sulla competenza territoriale, che, alla luce del principio di ragionevole durata del processo, rischio di una sua inutile celebrazione, anche in più gradi di giudizio, a segu iniziale erronea dichiarazione o attribuzione della competenza.
La legge di delegazione, n. 134 del 27 settembre 2021, in quest’ottica e ossequio alle istanze di semplificazione e celerità del procedimento penale, ave previsto che il giudice di merito, chiamato ad affrontare il nodo della competen territoriale, fosse legittimato a rimettere, d’ufficio o su istanza di parte, la decisione alla Corte di cassazione; con la prescrizione ulteriore che l’eccezion parte, qualora quest’ultima non avesse contestualmente sollecitato la rimession non potesse essere ulteriormente coltivata nel corso del processo (art. 13, comm 1, lett. n, legge cit.).
Nel dare attuazione alla delega, il nuovo art. 24-bis, comma 1, cod. proc. pe ha previsto che la questione di competenza in discorso possa essere rimessa al
Corte di cassazione, ove rilevata dal giudice, ovvero eccepita o riproposta ai s dell’art. 21, comma 2, cod. proc. pen.
La disciplina ulteriore, dettata nei commi successivi dell’art. 24-b modellata su quella della proposizione e della risoluzione dei conflit giurisdizione e competenza, di cui agli artt. 30 e 32 cod. proc. opportunamente adattata.
Il nuovo istituto, senza alterare l’impianto strutturale dell’art. 21, 2, cit., introduce dunque una fase incidentale per dirimere la questione s competenza per territorio.
Il nuovo rimedio si aggiunge agli strumenti codicistici tradiziona rappresentati dall’impugnazione ordinaria e dalla denuncia di conflitto.
La sua attivazione non ha carattere doveroso, ma è affidata al prudent apprezzamento del giudice di merito. Di qui la necessità di enucleare, in sistematica, i giusti presupposti in presenza dei quali egli possa dirsi real abilitato ad investire la Corte Suprema. Il corretto equilibrio si raggiunge anc si evita, da un lato, la deresponsabílizzazione del giudice stesso, e dall’a previene l’afflusso in cassazione di affari privi di adeguato tono di legittimità
Una prima puntualizzazione è stata fornita dall’arresto di questa Corte (S 3, n. 41594 del 06/07/2023, Tribunale di Sciacca, Rv. 285114-01), secondo cui l questione di competenza in tanto può essere rimessa, in quanto appai effettivamente controversa, nel senso che il giudice esprima un motivato dubbi sulla propria competenza alla luce della ricognizione della giurispruden esistente, ancor di più ove ponga in evidenza seri contrasti interpretativi sul p
La “serietà” della questione costituisce un requisito implicito della fattis in esame. La norma di nuovo conio si inserisce nel preesistente assetto normativ senza soppiantarlo, e ciò impone di ritenere che la discrezionalità del giudice nell’ipotesi della richiesta di parte, che per l’ipotesi della rimessione d’uffi vincolata ad una prospettazione problematica della questione di competenza.
Il giudice di merito, investito della questione o che intenda rilevarla d’uf sarà tenuto, ai fini della ammissibilità del rinvio, a motivare la p determinazione, compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della questione medesima e prospettando la difficoltà di risolve mediante il piano impiego dei comuni canoni ermeneutici.
Ne discende che il giudice può disporre, a pena di inammissibilità, il rin pregiudiziale, anche d’ufficio, con congrua motivazione, quando dubiti seriament della propria competenza, sempre che al riguardo non siano già maturate preclusioni o decadenze.
E’ stato poi giustamente evidenziato (Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Tribunale di Latina, Rv. 284720-01) che il meccanismo del rinvio pregiudiziale, fronte di una formulata eccezione di incompetenza territoriale, è volto a forn stabilità alla decisione che il giudice di merito intenderebbe assumere al rigua nella particolare prospettiva del rigetto dell’eccezione stessa, e non de accoglimento. L’esigenza è quella di evitare che l’eccezione di incompetenz territoriale, tempestivamente sollevata, venga respinta, ma resti come un “vi occulto” del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi succes determini la caducazione dell’attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare da capo l’iter processuale.
La ratio della norma esclude che il giudice sia ammesso a rimettere la questione quando, avendo la parte prospettato l’incompetenza, egli reput sostanzialmente fondata l’eccezione. In questo caso, la via elettiva è pur sem la declinatoria di competenza con sentenza. Tale provvedimento non arresta il processo, né costituisce inutile dispendio di attività processuale, dal momento esso prelude ai consueti scenari: se il secondo giudice si ritiene competente, d procedere, né si corre il rischio di successiva invalidazione, posto che l’e conforme all’impostazione di parte; se si ritiene incompetente, deve sollevare conflitto, salvo che individui la competenza di un giudice terzo.
Il principio di precauzione (prevenire l’annullamento del giudizio di merito ispira in definitiva l’istituto che, tuttavia, va calato nel sistema process quale, come si ricordava, conserva gli ordinari strumenti di risoluzione de questione di competenza, con i quali il nuovo rimedio deve anche armonizzarsi.
Il rinvio pregiudiziale non può, infatti, sostituire la declinatoria di compet né impegnare la Corte di cassazione nel prematuro esame di questioni meramente virtuali, né spingere il giudice di merito verso un sostanziale non liquet che, non appena si contesta la sua competenza, gli consenta di automaticamente rimettere gli atti alla Corte di Cassazione.
Ciò posto, il rinvio odierno risulta inammissibile, e gli atti debbono ess restituiti al giudice procedente, in quanto:
il giudice stesso non dubita affatto della soluzione che ritiene corretta, prospettando al riguardo alcuna problematicità o incertezza interpretativa;
la soluzione in questione è quella della sua incompetenza, che andava semmai dichiarata ai fini e per gli effetti di cui al § 5.
Dichiara inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale. Dispone la restituzione degli atti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cuneo.
Così deciso il 22/09/2023