Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46181 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46181 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/06/2023 del GIP TRIBUNALE di SAVONA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, con le quali si è chiesto che la Corte voglia determinare la competenza per territorio del Tribunale di Savona; il difensore di COGNOME NOME ha depositato memoria difensiva, con la quale ha chiesto determinarsi la competenza del Tribunale di Genova.
Ritenuto in fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Savona, investito della richiesta di rinvio a giudizio in ordine a plurime, distinte condotte rileva ai sensi dell’art. 603 bis, cod. pen., ai danni di altrettante persone offese, nei confronti di COGNOME NOME ed altri, poste in essere in Albenga (circondario del Tribunale di Savona) e Cogoleto (circondario di Genova), ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 24 bis, cod. proc. pen., per la decisione sulla questione della competenza per territorio, a ciò sollecitato dall’eccezione della difesa del citato COGNOME.
Nel provvedimento di rimessione si dà conto della circostanza che la questione era stata introdotta con l’eccezione difensiva, dall’allegato verbale emergendo altresì che la difesa aveva formulato, per il caso di mancata declaratoria della incompetenza, esplicita richiesta di rimessione degli atti alla Corte di cassazione.
Il giudice rimettente, a sostegno della decisione di rimettere la questione a questa Corte di legittimità, rileva che, pur avendo il pubblico ministero formulato distinte imputazioni per ciascuna persona offesa, il procedimento ha ad oggetto un reato unitario commesso nell’ambito della medesima organizzazione aziendale ai danni di una pluralità di lavoratori e che, trattandosi di reato permanente, la competenza territoriale va radicata nel luogo nel quale la permanenza è iniziata, così chiaramente richiamando il criterio generale di cui all’art. 8, comma 3, cod. proc. pen.
Quanto agli elementi fattuali ritenuti utili per la decisione della questione, poi, ha osservato che il primo dei lavoratori ad essere assunto aveva riferito di avere prestato attività lavorativa a Cogoleto nel 2017, ancor prima del rilevamento dell’azienda da parte della famiglia COGNOME e, alla stregua di tale elemento, ha ritenuto non priva di fondamento la prospettata competenza del Tribunale di Genova. Ha, però, al contempo, rilevato la mancata individuazione del momento esatto nel quale sono iniziate le specifiche condotte, poiché si era trattato di autotrasporto, cosicché il /ocus commissi delicti potrebbe coincidere anche con i luoghi nei quali i trasporti venivano effettuati, situazione di incertezza che, sulla base dei criteri suppletivi di cui all’art. 9, cod. pr pen., radiccherebbe la competenza davanti al Tribunale di Savona procedente.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto determinarsi la competenza per territorio del Tribunale di Savona.
La difesa di COGNOME NOME ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto determinarsi la competenza per territorio del Tribunale di Genova.
Considerato in diritto
La rimessione della questione pregiudiziale sulla competenza per territorio disposta dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Savona è inammissibile.
L’istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio è previsto dall’art. 24 bis, cod. proc. pen., norma introdotta dall’art. 4, comma 1, d. Igs. n. 150/2022. La norma di nuovo conio prevede un meccanismo risolutivo di tipo preventivo che va ad aggiungersi agli ordinari strumenti di impugnazione, nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale e costituisce una facoltà del giudice («la questione… può essere rimessa…»). Il legislatore non ha dato indicazioni sulla valutazione che lo stesso deve compiere, limitandosi a prevedere che la decisione é assunta con ordinanza, vale a dire con provvedimento che deve essere motivato a pena di nullità, giusto il disposto di cui all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Pertanto, il problema è stato sin da subito quello di definire il contenuto dell’ordinanza di rinnessione e i limiti del vaglio che il giudice rimettente, il quale decida sottoporre la questione alla Corte di cassazione, deve compiere. E, sul punto, sin dalle prime decisioni di questa Corte di legittimità, si è delineata una chiara indicazione, anche alla stregua di quanto precisato in sede di relazione finale della “RAGIONE_SOCIALE” (ove si era suggerito di “responsabilizzare il giudice di merito”, orientando la scelta “solo al cospetto di questioni di una certa serietà”, in modo da evitare potenziali usi strumentali dell’istituto e da renderla coerente con i principi costituzionali dell’efficienza della ragionevole durata del processo). Cosicché, nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte regolatrice, la scelta del giudice rimettente deve essere operata solo al cospetto di questioni di una certa serietà, in modo da evitare potenziali usi strumentali dell’istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione (sez. 5, n. 37783 del 20/6/2023, in motivazione), la “serietà” della questione finendo con il costituire il requisito implicito della fattispecie in esame (sez. 3 n. 4159 del 6/7/2023, in motivazione).
Si è, dunque, precisato, che il giudice deve condurre il vaglio sulla serietà della questione secondo un canone di ragionevole presunzione di fondatezza della stessa, pronunciandosi sulla impossibilità di risolverla mediante gli ordinari strumenti normativi (sez. 1, n. 20612 del 12/4/2023, Rv. 284720; sez. 3, n. 41595 del 7/7/2023, in motivazione). In altri termini, egli è tenuto, ai fini dell’ammissibilità stessa del rinvio motivare la propria determinazione, individuando tutti gli elementi concreti ritenuti rilevanti ai fini della individuazione della competenza, non potendo devolvere al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, i quali esulano dalla sua cognizione (sez. 6, n. 31809 del 10/5/2023, Rv. 285089-01). Tale
attività esplicativa, peraltro, è stata ritenuta implicita nella previsione contenuta n comma 2 della norma richiamata, a mente del quale, nel pronunciare l’ordinanza «Il giudice… rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione dell questione» (sempre in motivazione, sez. 5, n. 37783/2023, cit.), previsione che si giustifica solo con il correlato onere di spiegare le ragioni della ritenuta rilevanza di t atti (in motivazione, sez. 3, n. 41595/2023, cit.). Tale materiale conoscitivo, peraltro, deve essere selezionato in maniera ragionata, onde consentire una corretta definizione di quella questione (sez. 6, n. 40715 del 15/9/2023, in motivazione). Pertanto, deve escludersi che l’onere motivazionale possa essere assolto con la semplice prospettazione di una esigenza “esplorativa”, essendo necessaria una argomentata esposizione delle possibili soluzioni esegetiche alternative, nonché una completa descrizione di tutti i dati fattuali che possa permettere alla Corte di cassazione di formulare un giudizio con piena cognitio, evitando il rischio di compiere verifiche “al buio” che potrebbendizionare la correttezza delle determinazioni finali (sez. 6, n. 40715/2023, cit., in motivazione). Si è, infatti, correttamente osservato come, diversamente opinando, il rischio sia quello di considerare il rinvio pregiudiziale «come una sorta di delega del piudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza: si tratterebbe di uno strumento indeterminato e dispersivo che rischia di risultare inidcneo a raggiungere l’obiettivo che la norma ha inteso perseguire, poiché si costringerebbe la Corte di cassazione a valutare “al buio” la questione di competenza, senza la mediazione provvedimentale del motivato atto di rimessione» (sez. 5, n. 37783/23 cit., in motivazione).
3. Così ricostruito l’istituto e l’onere motivazionale del giudice rimettente, deve rilevarsi come, nel caso all’esame, esso non sia stato debitamente assolto. Il giudice rimettente ha dato conto dei criteri generali di individuazione della competenza, previa affermazione della natura permanente del reato contestato e, quindi, introdotto un elemento fattuale (impossibilità di conoscere il momento esatto nel quale sono iniziate le condotte contestate), in relazione al quale ha ritenuto prospettabile la competenza del Tribunale di Savona, alla stregua delle regole suppletive elencati nell’art. 9, cod. proc. pen.. In tal modo, ha posto la questione in termini meramente esplorativi, senza operare un effettivo vaglio sulla serietà della questione sollevata, nei termini sopra precisati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la rinnessione della decisione sulla questione di competenza per territorio e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Savona per l’ulteriore corso.
Deciso il 25 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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NOME COGNOME
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