Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44932 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44932 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sulla richiesta di rinvio pregiudiziale proposta da: TRIBUNALE PARMA
con ordinanza del 22/05/2023 del TRIBUNALE di PARMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME,che ha chiesto dichiararsi inammissibile la richiesta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 maggio 2023, il tribunale monocratico di AVV_NOTAIO rimetteva dinanzi a questa Corte, pur propendendo per la propria competenza, la decisione sulla questione della competenza territoriale in ragione dell’art. 24-bis cod. proc. pen., prospettando le seguenti questioni: a) se, in caso di concorso cumulativo di più ipotesi di connessione ex art. 12, cod. proc. pen., ciascuna comportante l’attribuzione della posizione giuridica di un imputato a giudici diversi l’esigenza di celebrare un unico processo per evitare contrasto tra giudicati consenta di privilegiare la causa di connessione che permetta di non darvi luogo; b) se e in che termini, in caso di simultaneus processus fra due coimputati innanzi al giudice territorialmente individuato per connessione ex art. 12, cod. proc. pen., lett. a), altrimenti da svolgersi innanzi a giudici diversi, lo stralcio della posizi di uno dei due coimputati possa rilevare in termini di sopravvenuta incompetenza territoriale per connessione in riferimento all’altro imputato, ove ciò avvenga entro il termine di cui all’art. 491, cod. proc. pen.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con propria requisitoria scritta del 17 luglio 2023 ha chiesto dichiararsene l’inammissibilità.
Secondo il PG, nella specie, il Giudice propende per la sua competenza territoriale. La parte non è affatto decaduta dalla facoltà di riproporre la questione territoriale, la qual cosa è stata adempiuta. Il Giudice, se si ritiene competente, deve procedere; se si ritiene incompetente, trasmette gli atti al giudice ritenuto competente, salvo che questi fosse il giudice che gli aveva trasmesso gli atti per competenza, nel qual caso deve sollevare il conflitto. Non è possibile interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza, rendendolo strumento ben diverso da quanto normativamente stabilito, così indeterminato e dispersivo, inidoneo a raggiungere l’obiettivo che la norma ha inteso perseguire. Nella specie, il Giudice di merito non prospetta preliminarmente la impossibilità di risolvere la questione con gli ordinari strumenti: ordinanza motivata di rigetto dell’eccezione; proposizione del conflitto, qualora ravvisi la competenza del giudice che ha trasmesso il procedimento; declinatoria, anche parziale, della competenza in favore di un terzo giudice. Il Giudice, prospettando solo parzialmente i termini della questione, ha preferito spogliarsi della questione, investendone impropriamente la Corte regolatrice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La richiesta di rinvio pregiudiziale deve essere dichiarata inammissibile, con restituzione degli atti al Tribunale di AVV_NOTAIO.
Ed invero, il procedimento in esame riguarda la questione preliminare di competenza rimessa al Giudice di legittimità in ragione dell’art. 24 bis cod. proc. pen.
Nella specie, il titolo giuridico concernente l’attribuzione di competenza per territorio riguarda i reati dichiarativi ex artt. 3 e 4 d.lgs. 74/2000 9/ all’Ufficio giudiziario procedente del Tribunale di AVV_NOTAIO. Il difensore dell’imputato ha eccepito nel corso della udienza 8 maggio 2023, l’incompetenza territoriale del tribunale di AVV_NOTAIO, in favore di quello di Napoli, ritenuto competente per il più grave reato di associazione per delinquere (capo 1) e per le connesse indebite compensazioni (capi da 48 a 120), con rimessione degli atti a tale Giudice per i reati dichiarativ evocati per competenza territoriale, in virtù della regola, applicata in base al di sposto dell’art. 18 d. Igs. n.74/2000, del criterio attributivo del domicilio fisc della persona fisica o giuridica della cui dichiarazione fiscale si tratta. Il difens dell’imputato ha reiterato l’eccezione di incompetenza già rigettata in udienza preliminare, chiedendo sollevarsi quindi l’incompetenza territoriale del Tribunale di AVV_NOTAIO in favore del Tribunale di Napoli, trattandosi di reati connessi a quelli trattat dal Tribunale di Napoli. In ipotesi, ha chiesto il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. a questa Corte di Cassazione.
Il Giudice di merito ritiene nella specie condivisibile la celebrazione del simultaneus processus tra l’imputato e la coimputata COGNOME, la cui posizione risulta definita, rilevando il criterio di competenza territoriale ex art. 18 d.lgs. citato e la connessione ex art. 12, cod. proc. pen. Cionondimeno ha rimesso gli atti a questa Corte affinché, delibando sulla questione di competenza eccepita, prenda posizione sulle questioni supra illustrate.
Al fine di meglio lumeggiare la questione, è opportuna una sintesi della vicenda processuale, ricostruendo quanto avvenuto nelle fasi di merito.
Il difensore dell’imputato, nel corso dell’udienza dibattimentale davanti al tribunale monocratico di AVV_NOTAIO dell’8 maggio 2023, ha eccepito l’incompetenza territoriale del tribunale di AVV_NOTAIO, in favore di quello di Napoli, innanzi al quale radicato il procedimento penale di cui al decreto di giudizio immediato, che vede NOME imputato, in qualità di consulente fiscale abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni tributarie, tratto a giudizio con altri per l’ipotesi di r associativo finalizzato a commettere reati tributari similari e coevi a quello per cui
si procede davanti al giudice rimettente, in cui è peraltro menzionata la società RAGIONE_SOCIALE oggetto del processo in atto pendente a AVV_NOTAIO (v., in particolare, i capi 59 e 61 richiesta di rinvio a giudizio allegata al decreto di giudizio immediato).
Il difensore rappresenta che il presente processo nasce da “stralcio” del PM a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale parziale pronunciata dal GIP/Tribunale di Napoli, il quale, ritenutosi competente soltanto in relazione al reato associativo (capo 1) ed ai reati di indebite compensazioni (capi da 48 a 120), ha restituito gli atti al PM in relazione ai reati dichiarativi (art1,3 e 4) di restanti capi, affinché trasmettessero le relative posizioni innanzi ai giudici ter torialmente competenti in base alla regola sancita dall’art. 18 d.lgs. n. 74/2000, ovverosia il domicilio fiscale della persona fisica o giuridica della cui dichiarazion fiscale si tratta. Il difensore ha altresì rappresentato che, a seguito del citato pro vedimento di stralcio (disposto con provvedimento del 7.06.2021 del PM/tribunale di Napoli), la posizione processuale del COGNOME, limitatamente al reato dichiarativo, è stata trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di AVV_NOTAIO, sede legale della società RAGIONE_SOCIALE, in concorso con la coimputata, legale rappresentante della società. Quest’ultima è stata assolta in udienza preliminare, all’esito della quale il COGNOME è stato invece rinviato a giudizio.
Il difensore, reiterando l’eccezione di incompetenza già rigettata in udienza preliminare, ha eccepito l’incompetenza territoriale del tribunale di AVV_NOTAIO in favore di quello di Napoli, in quanto il reato per cui qui si procede sarebbe connesso a quelli, praticamente” identici’ e più gravi, oggetto di giudizio innanzi al Tribuna di Napoli; in ipotesi ha chiesto il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. a questa Corte.
Il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto dell’eccezione, richiamandosi alle considerazioni reiettive svolte dal AVV_NOTAIO sulla questione, rimettendosi a giustizia in ordine all’eventuale rimessione degli atti.
4. Più nello specifico, il tribunale di AVV_NOTAIO, operando il rinvio pregiudiziale dinanzi a questa Corte, rileva che il COGNOME è stato accusato, in veste di professionista abilitato alla trasmissione della dichiarazione dei redditi della società RAGIONE_SOCIALE, in concorso con il legale rappresentante, di aver indicato nella dichiarazione fiscale 2017 elementi passivi fittizi generanti un indebito credito di IVA a favore della citata società (art. 4 d.lgs. n. 74/2000), avente sede in AVV_NOTAIO. Tale delitto è stato commesso nell’ambito di un articolato sistema di frodi fiscali oggetto del procedimento penale istruito dalla Procura della Repubblica di Napoli, compendiato all’interno dell’ordinanza applicativa del GIP di Napoli, ed esitato nel processo
in cui il COGNOME risulta partecipe del più grave reato di associazione per delinquere finalizzata a commettere reati tributari (capo l), delitto di cui l’origina coimputata, ora assolta in udienza preliminare, non era invece accusata.
Il GIP di Napoli ha ritenuto la propria incompetenza in ordine al reato dichiarativo, invitando il PM a trasmettere gli atti presso i tribunali competenti ex art. 18 d.lgs. n. 74/2000, in quanto ha ritenuto tali reati non connessi ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen., perché “non è ravvisabile fra i diversi numerosi reati contestati un preventivo e significativo unico disegno criminoso con riferimento a tutte le condotte poste in essere. Peraltro, trattasi di condotte che vedono coinvolti, di volta in volta, soggetti diversi, cosa questa che non consente di ritenere operativo il meccanismo della connessione salvo la presenza stabile di alcuni soggetti ai quali e stato ascritto in tale ottica il reato associativo di cui al cap (pag. 145, ord. GIP tribunale Napoli)
Questa valutazione non è stata condivisa dal tribunale monocratico di AVV_NOTAIO, in quanto, si legge nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale, dalla mera lettura dei capi di imputazione, emergerebbe “con nitore la sussistenza di un medesimo disegno criminoso fra il reato di associazione per delinquere e i reati dichiarativi, avuto particolare riguardo alla posizione dell’odierno imputato, il quale, in ipotes d’accusa, era fra i professionisti che avevano il ruolo di trasmettere all’A.D.E. le fraudolente dichiarazioni facenti emergere a favore delle varie società coinvolte crediti fiscali inesistenti, fra cui quella oggetto del presente processo, espressamente menzionata (cfr. capi 1) e 31) ord. caut. e, soprattutto, 59) del decreto che dispone il giudizio, contestazione, quest’ultima, che farebbe emergere peraltro anche una connessione teleologica ex 12 lett. c) cod. proc. pen., fra il reato oggetto del presente giudizio e quelli del processo napoletano. Tali considerazioni comporterebbero l’operatività della vis attractiva del più grave reato associativo su quello per cui si procede, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 12 e 16 Cod. proc. pen. , con deroga al criterio speciale di territorialità stabilito citato art. 18 d. Igs. n.74/2000”.
5. Detto ciò, pur ritenuta esistente un’ipotesi di connessione rilevante fra tali reati, il tribunale monocratico di AVV_NOTAIO da” atto della presenza, all’interno de processo, di una (ex) coimputata (la COGNOME), che non condivide, essendo imputata in concorso con il COGNOME del solo reato dichiarativo, il medesimo disegno criminoso, il quale, per consentire la deroga al principio del giudice naturale, deve essere minimo comune denominatore di tutti i compartecipi, e non soltanto di alcuni di essi (richiama, nell’ordinanza, il principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 57927/2018). Il punto focale della questione, per il giudice rimettente, è
allora stabilire se, pacifico il fatto che il presente processo è stato ben instaurat a AVV_NOTAIO nei confronti della coimputata, cui era ascritto il solo reato “fine”, anche la posizione del COGNOME, cui sono ascritti entrambi i reati, debba essere giudicata dal tribunale di AVV_NOTAIO.
Le soluzioni prospettabili per il giudice rimettente sarebbero due “a) la separazione delle posizioni con celebrazione di due distinti giudizi nei confronti dei due concorrenti per lo stesso fatto, nel caso si voglia dar rilevanza, per il COGNOME, alla connessione ex art. 12 lett. b) e, forse, c) fra il più grave reato associativo giudicato a Napoli e il reato “scopo” qui giudicato; b) il simultaneus processus in questa sede nei confronti di entrambi, nel caso si voglia dar rilevanza al criterio di competenza territoriale ex art. 18 cit., e, soprattutto, alla connessione ex art. 12 lett. a) cod. proc. pen. in quanto il reato è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro”. Trattasi, a ben vedere, per il tribunale di AVV_NOTAIO, di una “sorta di interazione o concorso di distinte ipotesi di connessione, eventualità non regolata dal codice di rito, che non assegna priorità alle singole ipotesi d connessione ove esse conducano il processo innanzi a giudici territorialmente diversi”.
Ciononostante, il giudice monocratico ritiene, per evitare il possibile contrasto tra giudicati, preferibile in tale ipotesi privilegiare il simultaneus processus ai sensi dell’art. 12 lett. a) cod. proc. pen., con conseguente competenza del medesimo, sennonché, nel caso di specie, precisa nell’ordinanza, si presenta un’ulteriore complicazione. La coimputata, all’esito dell’udienza preliminare, è stata assolta, perché il fatto non costituisce reato. Ciò significa che, nel momento in cui la questione di competenza è stata risollevata, e, quindi, allo stato attuale degli atti il COGNOME è qui giudicato nonostante il fatto che la posizione della coimputata, comportante il simultaneus processus per connessione nei termini suindicati, sia stata, prima degli atti preliminari al dibattimento, stralciata.
Dopo aver ricordato che le questioni di competenza territoriale vanno valutate allo stato degli atti ed entro il limite temporale dell’art. 491 cod. proc. p a prescindere da eventuali successive emergenze probatorie rilevanti in tal senso (si richiama, nell’ordinanza la sentenza di questa Corte n. 27252/2020), il giudice rimettente osserva come l’intervenuta assoluzione della coimputata, la cui presenza processuale determinava la connessione ex art. 12 lett. a) cod. proc. pen. come sopra specificato, è un novum processuale potenzialmente rilevante, in quanto antecedente alla fase degli atti preliminari al dibattimento. Per questi motivi, il giudice, pur propendendo per la propria competenza per i motivi anzidetti, ha inteso rimettere gli atti alla Cassazione affinché, delibando sulla questione di competenza eccepita, prenda posizione sulle questioni supra indicate.
6. Orbene, ritiene questo Collegio che l’ordinanza di rimessione non si conforma alla giurisprudenza di questa Corte venutasi a formare all’indomani dell’entrata in vigore della nuova norma processuale introdotta dalla c.d. riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022). In particolare, già con una prima decisione si è affermato che in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla “ex officio” è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l’impossibilità di risolverla mediante l’utilizzo degli ordinari strumenti normativi (Sez 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720 – 01).
Condividendo sul punto la requisitoria del PG, il Collegio osserva come è proprio tale profilo, l’impossibilità di risoluzione, ad essere carente nella specie Va premesso, infatti, che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale. Ricorre pertanto la sussistenza di un obbligo dell’immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi del comma 2 della citata norma, esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona (Sez. I, n. 20612/2023, cit.). Presupposto che non si deliba nella specie o che, quanto meno, non è rappresentato.
Si è stabilito per i contenuti normativi dell’istituto ex art. 24 bis cod. proc. pen. che qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la tuazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza, questo, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l’atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, Tribunale Vibo Valentia, Rv. 281760-01; Sez. 1, n. 4092 del 11/01/2013, Confl. comp. in proc. COGNOME e altri, Rv. 254189-01; Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007 COGNOME. comp. in proc. COGNOME e altro, Rv. 236368-01). Per l’istituto in esame, di nuovo conio, la decisione sul rinvio pregiudiziale spetta al giudice procedente, dotato di maggiore ambito di scelta rispetto a quello investito da una precedente decisione in conflitto. Difatti, la decisione del giudice procedente di non disporre il rinv pregiudiziale non depotenzia affatto la possibilità, per la parte, di riproporre l questione ex art. 21, comma 2, cod. proc. pen.
Nell’ambito della richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., vi è sì una valutazione discrezionale del giudice sulla rilevabilità ex officio della stessa, evidenziando però che la relazione finale della “RAGIONE_SOCIALE“, sul punto, ha indicato la necessità, per i principi costituzionali dell’efficienz e della ragionevole durata del processo, di “responsabilizzare il giudice di merito” nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte per la definizione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta “solo al cospetto di questioni di una certa serietà”, in modo da evitare potenziali usi strumentali dell’istituto deri vanti da un automatismo defatigante connesso alla formulazione della eccezione.
Il rinvio pregiudiziale, ex art. 24-bis cod. proc. pen., costituisce infatti un istituto processuale che si aggiunge agli istituti previgenti che disciplinano le questioni sulla competenza. Il rapporto esistente tra il nuovo istituto e quelli che co esso coesistono comporta che: 1) è preclusa la rimessione ex art. 24-bis cod.proc. pen. allorquando il giudice sia certo della propria competenza o incompetenza, dovendo, in tal caso, adottare il consequenziale provvedimento sulla base degli istituti previgenti; 2) la “serietà ” della questione costituisce requisito implicit fattispecie, sicché il giudice può disporre, a pena di inammissibilità, il rinvio pr giudiziale, anche d’ufficio, con congrua motivazione, quando dubiti seriamente della propria competenza e sennpreché la parte non sia decaduta dalla facoltà di riproporre la questione di competenza nel corso del processo.
Nella specie, il Giudice propende per la sua competenza territoriale e la parte non è affatto decaduta dalla facoltà di riproporre la questione territoriale (l qual cosa è stata adempiuta).
Si è stabilito che rientra, in tal modo, nei poteri del giudice investito dell questione sulla competenza per territorio sollevata dalla parte con istanza di rimessione, la pienezza della sua giurisdizione in punto di rigetto della eccezione o accoglimento di essa, senza essere tenuto al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione. Del resto, vale evidenziare che il Giudice, se si ritiene competente, deve procedere; se si ritiene incompetente, trasmette gli atti al giudice ritenuto competente, salvo che questi fosse il giudice che gli aveva trasmesso gli atti per competenza, nel qual caso deve sollevare il conflitto.
Non è possibile interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione d competenza, rendendolo strumento ben diverso da quanto normativamente stabilito, così indeterminato e dispersivo, inidoneo a raggiungere l’obiettivo che la norma ha inteso perseguire. Nella specie, il Giudice di merito non prospetta preliminarmente la impossibilità di risolvere la questione con gli ordinari strumenti:
ordinanza motivata di rigetto dell’eccezione; proposizione del conflitto, qualora ravvisi la competenza del giudice che ha trasmesso il procedimento; declinatoria, anche parziale, della competenza in favore di un terzo giudice.
Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sul nuovo istituto con alcune decisioni (oltre la citata n. 20612/2023, anche Sez. 1, 3 maggio 2023, dep. 23 maggio 2023, n. 22326, non massimata), da cui emergono le seguenti, condivise, osservazioni.
Anzitutto, nel caso in cui si ritenga incompetente, il giudice di merito ha il dovere di pronunciare sentenza di incompetenza e trasmettere gli atti alla Procura presso il giudice ritenuto competente, salvo che questi sia proprio colui il quale aveva già trasmesso gli atti per competenza, nel qual caso deve sollevare conflitto ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen.
Se, al contrario, ritiene di essere competente, l’organo giurisdizionale deve procedere ma può, nel contempo, rimettere la questione all’esame della Corte di cassazione soltanto, però, qualora ritenga che la prospettazione del foro alternativo ratione loci prospettato dalla parte sia, quantunque non condivisa, fondata su “questioni di una certa serietà”, al fine di evitare “potenziali usi strumenta dell’istituto”. In quest’ottica, lungi dal costituire un automatismo collegato al semplice proposizione della questione di incompetenza, è necessario che la decisione di rinvio del giudice sia “affidata ad un canone di ragionevole presunzione di fondatezza della questione”, con la conseguenza che il giudice, “se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull’eccezione sollevata dalla parte”.
Dunque, l’unico giudice che ha titolo ad utilizzare lo strumento dell’art. 24bis cod. proc. pen. è quello che, pur non ritenendosi incompetente, si rende conto che la diversa prospettazione operata dalle parti in punto di competenza territoriale non è manifestamente infondata, al punto che potrebbe successivamente originare una pronuncia attributiva di competenza territoriale ad un giudice diverso.
Secondo l’orientamento interpretativo formatosi, in definitiva, qualora il giudice scelga di investire la Corte ai sensi dell’art. 24-bis senza prima avere: analizzato le questioni prospettate dalle parti; tentato di comporle per raggiungere una decisione; illustrato compiutamente il percorso interpretativo compiuto sulla questione di competenza, chiarendo le ragioni ché non hanno permesso di raggiungere una decisione corretta, il rinvio pregiudiziale è da considerarsi, a tutti gl effetti, inammissibile.
9. Orbene, nel caso di specie si rileva come lo stesso tribunale di AVV_NOTAIO, dopo aver premesso che la coimputata COGNOME, all’esito dell’udienza preliminare tenutasi davanti al GUP/tribunale di AVV_NOTAIO in data 19.10.2022 è stata assolta perché il fatto non costituisce reato, ha evidenziato come allo stato degli atti l’imputato COGNOME è giudicato dinanzi al medesimo tribunale nonostante che la posizione della coimputata, comportante il simultaneus processus per connessione, sia stata stralciata prima degli atti preliminari al dibattimento, osservando come, ex art. 491, cod. proc. pen., l’intervenuta assoluzione della COGNOME costituirebbe un novum processuale potenzialmente rilevante, in quanto antecedente alla fase degli atti preliminari al dibattimento.
Pur propendendo per la propria competenza territoriale, tuttavia, ha rimesso pregiudizialmente ex art. 24-bis, cod. proc. pen. gli atti a questa Corte, senza provvedere a delibare le due questioni su cui ha chiesto al giudice di legittimità di “prendere posizione”, così in sostanza “delegando” alla Corte di cassazione il compito di risolvere la questione di competenza territoriale senza esaminarla, ma sottoponendola sic et simpliciter in termini dubitativi senza tuttavia, come invece sarebbe stato corretto, motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull’eccezione sollevata dalla parte.
10. La richiesta di rinvio pregiudiziale dev’essere pertanto, dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale avanzata ex art.24 bis c.p.p. dal Tribunale di AVV_NOTAIO e dispone trasmettersi gli atti a tale tribunale. Così deciso, il 27 settembre 2023