Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2252 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2252 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul rinvio pregiudiziale ex art. 24- bis cod. proc. pen. proposto dal Tribunale di Lamezia Terme
nel procedimento a carico di
COGNOME NOME, nato a Gardone Val Trompia il DATA_NASCITA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo restituirsi gli atti all’Ufficio remittente .
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Lamezia Terme, con ordinanza pronunciata nel corso dell’udienza del 22 maggio 2025, ha rimesso gli atti a questa Corte, ai sensi dell’art. 24 -bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio con riferimento all’imputazione ascritta a NOME COGNOME ex art. 640 cod. pen.
Il Giudice rimettente ha richiamato la giurisprudenza di legittimità in ordine al momento e al luogo ove si consuma la truffa il cui profitto è conseguito mediante bonifico bancario, citando tre pronunce -solo asseritamente contrastanti -che pongono in evidenza, rispettivamente,
-la rilevanza del luogo dell’accredito sul conto corrente del destinatario;
-l’impossibilità di individuare il luogo in cui l’operazione è stata disposta dalla persona offesa;
-la rilevanza del luogo di riscossione della somma e l’irrilevanza di quello dove è stata data la disposizione di pagamento.
3 . Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il rinvio pregiudiziale è inammissibile.
Il Collegio condivide e ribadisce l’interpretazione del nuovo istituto processuale elaborata da Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720-01, secondo cui, «premesso che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale , La ratio della norma (evitare che l’eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un ‘vizio occulto’ del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell’attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l’iter processuale)» e i «principi costituzionali dell’efficienza e della ragionevole durata del processo, di ‘responsabilizzare il giudice di merito’ nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte per la definizione della questione sulla competenza territoriale» rendono «invero evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente» (conformi anche Sez. 4, n. 46181 del 25/10/2023, COGNOME, Rv. 285424-01; Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, COGNOME, Rv. 285114-01; Sez. 1, n. 22326 del 03/05/2023, non mass.; Sez. 2, n. 37881 del 16/06/2023, non mass.; Sez. 2, n. 28561 del 20/06/2023, non mass.).
Appare, dunque, evidente che, quanto alla rimessione della questione sulla competenza territoriale (unica questione suscettibile di rituale devoluzione in
questa sede incidentale), non risulta, allo stato, neppure astrattamente configurabile alcuna situazione di conflitto.
Nell’architettura delineata dall’art. 24 -bis cod. proc. pen., il giudice procedente «può» (non «deve») utilizzare il rinvio pregiudiziale, chiarendone le ragioni poste a fondamento e prendendo esplicita posizione rispetto alle due opzioni possibili: se si ritiene competente, deve procedere; se si ritiene incompetente, deve trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente, a meno che quest’ultimo gli abbia già trasmesso gli atti per competenza (nel qual caso deve sollevare il conflitto). Solo il giudice che si ritiene competente (perché altrimenti avrebbe dovuto declinare la propria competenza o sollevare il conflitto) e non reputi pretestuose le eventuali eccezioni difensive può ritualmente utilizzare il rinvio pregiudiziale.
Ragionando diversamente, si costruirebbe il nuovo istituto come una delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza, disegnando in tal modo uno strumento indeterminato e dispersivo (cfr. Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286071-01; Sez. 3, n. 44932 del 27/09/2023, COGNOME, Rv. 285334-01).
Nel caso di specie, il Tribunale lametino ha direttamente, e dunque irritualmente, rimesso gli atti a questa Corte, all’esito di una conclusione perplessa in punto di diritto, laddove eventualmente avrebbe dovuto -sulla base dell’opzione esegetica da lui reputata preferibile, ma non definitivamente fatta propria -pronunciare sentenza di incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ritenuto competente.
5 . Il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 24 -bis cod. proc. pen. deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Lamezia Terme.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Lamezia Terme.
Così deciso l’8 gennaio 2026 .
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME