Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 488 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 488 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
SENTENZA
sul rinvio pregiudiziale rimesso con ordinanza del 27/06/2024 del Tribunale di Catania ai sensi dell’art. 24bis cod. proc. pen.
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOMECOGNOME nato a SAN MICHELE DI GANZARIA (CT) il 04/11/1959
NOME COGNOME nato a CALTAGIRONE (CT) il 06/11/1992
NOME NOMECOGNOME nato a ACATE (RG) il 15/04/1968
COGNOME NOMECOGNOME nato a CALTAGIRONE (CT) il 23/08/1990;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale Collegiale di Catania;
lette le memorie a firma degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di NOME NOME e NOME COGNOME e dell’avv. NOME COGNOME, difensore di Casciana Gaetano e NOME COGNOME i quali hanno concluso tutti per l’affermazione della competenza del Tribunale di Caltagirone .
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Caltagirone, all’esito dell’udienza preliminare tenutasi dinanzi al G iudice dell’udienza preliminare del Tribunale distrettuale, con sentenza
del 28/11/2023 ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e la competenza del Tribunale di Catania in relazione al delitto di associazione mafiosa, contestato a Casciana Gaetano, e agli altri delitti a questo connessi, di minore gravità, contestati a NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Secondo il Tribunale di Caltagirone il delitto di associazione mafiosa contestato al Casciana per aver fatto parte, quale membro dell’articolazione di Caltagirone, del clan mafioso di Catania ‘ Santapaola-Ercolano ‘ , vedeva la sua ideazione e programmazione nella città di Catania, anche per quanto concerneva l’articolazione calatina. In ragione, poi, della connessione delle restanti imputazioni con il reato associativo anzidetto, pacificamente il più grave, la declaratoria di incompetenza si estendeva a tutti i reati contestati ai sensi dell’articolo 16 cod. proc. pen.
Con ordinanza del 27/06/2024, il Tribunale di Catania, argomentando in vario modo la ritenuta competenza per territorio del Tribunale di Caltagirone, ha rimesso a questa Corte, ai sensi degli articoli 24bis e 21, comma 2, cod. proc. pen., la risoluzione della questione attinente alla competenza per territorio.
A sostegno del proprio assunto, il Tribunale di Catania ha richiamato la sentenza n. 370 del 2011 pronunciata dal Tribunale di Caltagirone a carico del Casciana in relazione alla sua appartenenza alla medesima associazione mafiosa, nonché i vari criteri di collegamento elaborati dalla giurisprudenza, tutti -a suo dire -conducenti ad affermare la competenza d el Tribunale di Caltagirone: ‘ove nasce ed ha sede il delitto associativo principale’ (p. 8 ordinanza) e dove i reati fine contestati risultano consumati, senza alcun loro collegamento col clan COGNOME-Ercolano e con le sue articolazioni.
A nulla rileverebbe, per il Tribunale di Catania, la temporanea reggenza del clan COGNOME–COGNOME, nel 2000, da parte del capo clan calatino, COGNOME Francesco, dovuta a ll’arresto di NOME COGNOME : trattandosi di un ruolo assunto in via del tutto temporanea ed eccezionale, che aveva logicamente, in quella fase, determinato il temporaneo spostamento di competenza territoriale a Catania, ma relativo a una situazione fattuale non più in essere, nel presente processo.
Il Procuratore Generale, con la sua requisitoria, ha chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di Catania.
Ha rilevato esser corretta la prospettazione del Tribunale di Caltagirone e della DDA di Catania, ove affermano che nel periodo oggetto di contestazione (dal 2016 all’8 /9/2022) erano emersi stabili legami operativi tra la famiglia di Caltagirone e quella di Catania e che quest’ultima avesse anche un ruolo di
preminenza sulla prima, priva di completa autonomia operativa, tanto che le decisioni strategiche per la famiglia erano prese dai vertici del clan SantapaolaErcolano.
Essendo, allora, la programmazione e direzione delle attività dell’associazione da individuarsi nel territorio di Catania e ritenendo quello riferito al luogo di consumazione dei reati-fine un criterio meramente residuale, a cui ricorrere quando è impossibile accertare dove sia stata programmata e diretta l’associazione (si cita, al riguardo, Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Rv. 27816601), il Procuratore Generale ha concluso nel senso detto.
Hanno depositato memorie i difensori di COGNOME Giuseppe, NOME COGNOME e COGNOME Gaetano , che hanno concluso tutti per l’affermazione della competenza del Tribunale di Caltagirone.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La rimessione del rinvio pregiudiziale ex art. 24 bis cod. proc. pen. deve essere dichiarata inammissibile per i plurimi argomenti oltre evidenziati, sicché va disposta la restituzione degli atti al Tribunale di Catania per l’ulteriore corso .
Va ribadito in via preliminare quanto già rilevato in molte pronunce di questa Corte (si vedano Sez. 3, n. 22304 del 14/03/2024, Rv. 286438-01 e, tra le più recenti, Sez. 3, n. 39153 del 12/07/2024, Rv. 286979-01 e Sez. 3, Sentenza n. 46253 del 16/10/2024, tutte in motivazione): il rinvio pregiudiziale alla Corte regolatrice per la definizione della questione sulla competenza territoriale presuppone «questioni di una certa serietà», in modo da evitare un automatico, defaticante e dilatorio passaggio che induca le parti a strumentali eccezioni (in tal senso si veda anche Sez. 1, n. 22319 dell’11/04/2023, non massimata).
Il giudice a quo è, quindi, tenuto, ai fini della ammissibilità del rinvio, a delibare sulla non manifesta infondatezza della questione, prospettando l’impossibilità di risolverla con certezza mediante l’utilizzo degli ordinari strumenti normativi (Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023, Rv. 285513-01; Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023, Rv. 285233-01; Sez. 6, n. 31809 del 10/05/2023, Rv. 285089-01; Sez. 6, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720-01).
Come condivisibilmente osservato (si veda nuovamente Sez. 3, n. 22304 del 14/03/2024, Rv. 286438-01, sempre in motivazione ), l’istituto di cui all’art. 24 -bis cod. proc. pen. mira a scongiurare l’ inutile celebrazione di processi in base ad un’ errata attribuzione di competenza, con conseguente necessità di dover iniziare
da capo il processo (così come si evidenzia nella ‘ Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435 ‘ di cui alla detta Commissione COGNOME , p. 40).
Insomma, solo nel caso in cui vi sia da parte del primo giudice che procede un serio dubbio circa la competenza (e, in particolare, se tale dubbio sia corroborato da un’eccezione che, p otenzialmente, mini in radice il processo) e lo stesso giudice -come si specificherà meglio di seguito -si ritenga, comunque, competente, la questione può esser sollevata ai sensi dell’art. 24 -bis cod. proc. pen.
In tal senso depone il combinato disposto di cui all’art. 21, comma 2, cod. proc. pen. («2. L’incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’articolo 491 comma 1. Entro quest’ultimo termine deve essere riproposta l’eccezione di incompetenza respinta nell’udienza preliminare») ed all’art. 24bis, comma 6, cod. proc. pen. («6. La parte che ha eccepito l’incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l’eccezione nel corso del procedimento») . In particolare, quest’ultima disposizione ha il fine evidente di evitare che la questione di competenza si trascini oltremodo, ostacolando il corretto e celere svolgimento del processo, stabilendo una decadenza nel caso in cui la parte, non chiedendo la rimessione della questione alla Suprema Corte, si acquieti sulla decisione del giudice di procedere oltre: laddove, nel caso opposto, impone al giudice di valutare, come detto, la serietà della questione e, dunque, l’opportunità di dirimerla definitivamente prima di svolgere la relativa istruttoria.
È evidente, per contro, che l’istituto, proprio per le dette sue peculiarità, non possa essere utilizzato nel caso in cui il giudice a quo sia certo della sua competenza o della sua incompetenza: posto che, in tali ipotesi, lo stesso dovrà o procedere oltre o declinare la propria competenza a favore del giudice che reputa competente. Infatti: «È precluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24bis cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice investito della questione sia certo della propria competenza o, per converso, della propria incompetenza, dovendo, in tali eventualità, adottare i provvedimenti consequenziali, rigettando l’eccezione formulata dalla parte o dichiarando immediatamente la propria incompetenza» (Sez. 3, Sentenza n. 39153 del 12/07/2024, Rv. 286979-01; confronta negli stessi termini: Sez. 2, Sentenza n. 37432 del 19/9/2024, non massimata).
Così come è chiaro che, laddove vi sia stata già una decisione che declini la competenza, il giudice adito a seguito di ciò non possa utilizzare lo strumento della
rimessione ex art. 24 bis cod. proc. pen.
Tanto si desume chiaramente dalla lettera della norma, secondo cui: «Prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione. Entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1, può essere altresì rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell’articolo 21, comma 2», ovvero quella respinta nell’udienza preliminare. È pertanto chiaro che, nel caso in cui l’ udienza preliminare vi sia, la rimessione non possa che essere disposta o eccepita prima della sua conclusione: il che deve logicamente far ritenere che, anche allorché la detta udienza non vi sia, il termine debba essere, analogamente, stringente e non possa estendersi oltre la fase di cui all’ art. 491, comma 1, cod. proc. pen. effettuata per la prima volta.
In tal senso, comunque, si è già più volte espressa questa Corte, secondo cui: «A differenza del conflitto, ex art. 30 cod. proc. pen. la natura anticipatoria e preventiva dello strumento del rinvio pregiudiziale presuppone, nella nuova architettura delineata dopo la riforma, che sulla competenza non vi sia ancora stata una decisione da parte di altro giudice parimenti investito della questione della competenza territoriale. Diversamente opinando non si comprenderebbe la ragione per la quale il rimedio pregiudiziale sia stato inserito all’art. 24-bis cod. proc. pen., Capo IV – Provvedimenti sulla giurisdizione e competenza – e non nella disciplina dei conflitti di competenza, Capo V – Conflitti di giurisdizione e competenza – che è rimasta inalterata» (così, nuovamente, Sez. 3, n. 22304 del 14/03/2024, Rv. 286438-01, in motivazione).
Ne consegue che «è inammissibile il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24bis cod. proc. pen. disposto dal giudice, al quale gli atti siano stati trasmessi per effetto di una sentenza dichiarativa di incompetenza emessa da altro giudice, che si ritenga, a sua volta, territorialmente incompetente, in quanto la natura anticipatoria e preventiva di tale strumento postula che non vi sia già stata una decisione sulla competenza territoriale, sicché, in tal caso, l’unico rimedio esperibile risulta il conflitto di competenza» (Sez. 3, n. 22304 del 14/03/2024, Rv. 286438-01; così pure Sez. 2, Sentenza n. 41518 del 25/9/2024, in motivazione; confronta, in termini analoghi, Sez. 5, Sentenza n. 18137 del 15/3/2024, non massimata, secondo cui: «Qualora un primo giudice declini la competenza in favore di un secondo, che a sua volta ritenga la competenza di un terzo, quest’ultimo, al quale siano trasmessi gli atti, se ricusa la competenza affermandone la sussistenza in capo ad uno dei primi due, è tenuto a sollevare conflitto»).
In definitiva, il rinvio pregiudiziale proposto con ordinanza del 27/06/2024 del Tribunale di Catania, ai sensi dell’art. 24bis cod. proc. pen., è certamente inammissibile, poiché non sollevato nei detti stringenti termini dal giudice che per primo ha proceduto, bensì da quello al quale gli atti sono stati trasmessi per competenza da altro giudice. In tal caso, ove fosse stato certo della propria incompetenza e della competenza del Tribunale di Caltagirone, il Tribunale di Catania avrebbe dovuto sollevare conflitto di competenza: istituto quest’ultimo che, peraltro, in caso opposto, non si vedrebbe quando opererebbe.
Al riguardo, poi, è opportuno precisare ulteriormente come non sia comunque possibile qualificare diversamente l’ordinanza di rimessione de qua , quale proposizione del conflitto ai sensi dell’art. 30, comma 1, cod. proc. pen.
Il chiaro riferimento fatto dal Tribunale di Catania al rinvio pregiudiziale ex art. 24bis cod. proc. pen. e la radicale diversità dei presupposti dei due istituti rendono dubbia in radice la possibilità di riqualificazione.
I nfatti, posto che, come detto, lo strumento di cui all’art. 24 -bis cod. proc. pen. presuppone l’affermazione, seppur minata da dubbi di una certa serietà, d i competenza da parte di chi solleva la questione, che deve essere il primo giudice che procede, mentre lo strumento di cui al conflitto negativo di competenza va utilizzato dal giudice che riceva gli atti da quello inizialmente adito e che abbia declinato la sua competenza, laddove la neghi a sua volta, il provvedimento che, di fatto, sollevi conflitto e si qualifichi ai sensi dell’art. 24 -bis cod. proc. pen. non può che risultare del tutto contraddittorio: sicché, scelta una determinata via, da parte del giudice a quo , appare difficilmente conciliabile la riqualificazione ai sensi dell’altra .
Ad ogni modo, pur ammettendo la teorica possibilità di una riqualificazione ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen. della rimessione in esame, resterebbe il fatto che, nella specie, anche il ricorso a tale strumento sarebbe inammissibile per l’omesso rispetto della procedura prevista per il conflitto di competenza.
In particolare, ai sensi dell’art. 31 cod. proc. pen., l’ordinanza che sollevi il conflitto avrebbe dovuto darne «immediata comunicazione al giudice in conflitto»: di modo da consentire a quest’ultimo di trasmettere «immediatamente alla Corte di cassazione copia degli atti necessari» alla sua risoluzione, «con l’indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni».
Nella specie tanto non risulta avvenuto e, come già recentemente rilevato da questa Corte, ciò preclude anche la teorica possibilità di ritenere ammissibile l’ordinanza di rimessione intendendola quale proposizione di conflitto (così Sez. 2, Sentenza n. 41518 del 25/9/2024, in motivazione, la quale si è, peraltro,
pronunciata in un caso in cui, diversamente da quello in esame, era stato, per giunta, lo stesso giudice rimettente a qualificare -in modo invero perplesso, data la detta netta distinzione dei due istituti -anche ex art. 30, oltre che ai sensi dell’art. 24 -bis cod. proc. pen., l’ordinanza di rimessione).
Del resto, anche prima dell’introduzione del nuovo istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio, non si dubitava dell’i neludibilità del detto adempimento procedurale: essendo evidente che, qualora tale iter non venga seguito, «la Corte viene a trovarsi nell’impossibilità di adottare qualsiasi decisione essendo sfornita dei necessari elementi di valutazione» (Sez. 2, Sentenza n. 20869 del 15/5/2013, in motivazione; confronta, negli stessi termini: Sez. 1, Sentenza n. 33532 del 7/7/2010 e Sez. 3, Sentenza n. 17086 del 7/4/2006, non massimate).
Da ultimo, si rileva un ulteriore profilo di inammissibilità della rimessione in esame.
Invero, la stessa prospetta una ricostruzione dei fatti diversa da quella del primo giudice che aveva declinato la sua competenza, ovvero il Tribunale di Caltagirone: in definitiva, assumendo di non condividerne le valutazioni.
Ora, come pure recentemente chiarito, «in tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24bis cod. proc. pen., è inammissibile la rimessione di questione relativa all’accertamento di dati di fatto da cui dipenda la determinazione della competenza, trattandosi di profilo che esula dal giudizio di legittimità, in quanto devoluto, in via esclusiva, al giudice di merito» (Sez. 3, n. 10703 del 17/01/2024, Rv. 286096-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 6, n. 31809 del 21/07/2023, Rv. 285089-01 e Sez. 2, Sentenza n. 49479 del 31/10/2023 non massimata).
Tanto, del resto, è conforme al più generale principio secondo cui la competenza per territorio si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga macroscopici errori, immediatamente percepibili: omettendo, dunque, anticipati giudizi di merito.
Infatti, è stato più volte chiarito che: «In sede di esame di questione preliminare concernente la competenza, il Tribunale può valutare, e conseguentemente escludere, un evidente errore nel capo di imputazione a seguito del quale si determinerebbe una diversa competenza, ma a condizione che l’errore sia così manifesto e grossolano da costituire una radicale estravaganza rispetto alla previsione normativa contenuta nell’imputazione medesima» (Sez. 4, Sentenza n. 23398 del 12/02/2002, Rv. 222061-01; confronta, negli stessi
termini: Sez. 1, n. 34272 del 18/6/2015, non massimata, e Sez. 1, n. 30548 del 14/7/2009, non massimata).
Analogamente, è pacifico che: «La competenza per territorio, nell’ipotesi di reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici ed immediatamente percepibili» (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Rv. 273484-01; così pure: Sez. 3, n. 38491 del 20/06/2024, Rv. 287050-02).
I detti macroscopici errori, trattandosi di una verifica preliminare al giudizio ed all’istruttoria dibattimentale, devono risultare, dunque, dalle emergenze cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, da quelle acquisite non oltre il termine di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen., restando ovviamente irrilevanti i dati successivamente acquisiti, per il principio della perpetuatio iurisditionis (Sez. 2, n. 14557 del 04/03/2021, COGNOME, Rv. 281067; Sez. 3, Sentenza n. 46253 del 16/10/2024, in motivazione).
Insomma, la Corte di cassazione non deve essere costretta ad operare accertamenti di fatto sulle diverse letture dei dati istruttori in atti, compito che istituzionalmente non le appartiene: dovendo limitarsi a rilevare quelle macroscopiche distonie che rendono altrettanto macroscopicamente erroneo il capo d’imputazione.
Tuttavia, l’ordinanza del Tribunale rimettente non si confronta, nei detti termini, con la contestazione formulata dal Pubblico Ministero, la quale chiaramente individua quella di Caltagirone come una mera articolazione della cosca catanese. In particolare, la detta ordinanza non evidenzia errori addirittura «macroscopici ed immediatamente percepibili» da cui la medesima contestazione sarebbe affetta: avendo, per contro, avuto necessità di argomentare diffusamente, per dimostrare il proprio assunto.
E, soprattutto, la stessa non si confronta affatto -al fine di rilevare il macroscopico ed immediatamente percepibile erroneo riferimento ad essi, da parte del capo d’imputazione -con i dati evidenziati dalla DDA di Catania e dal Tribunale di Caltagirone, circa i molteplici incontri, tra la fine del 2016 e l’11/11/2017 tra i capi delle cosche catanese e calatina, da cui, per quanto si desume dalle allegazioni conformi al capo d’imputazione, emerge come il vertice del clan calatino avesse sia l’obbligo di r apportarsi col vertice del clan catanese, sia quello di garantire a quest’ultimo parte degli utili illeciti acquisiti, così come rilevabile dalle parole del collaboratore di giustizia, COGNOME NOME, nonché da alcune intercettazioni.
Insomma, l’ordinanza i n esame, nel contestare il capo d’imputazione , demanda a questa Corte una inammissibile valutazione fattuale sulla base di una
sua difforme -rispetto a quella dell’accusa -lettura dei dati processuali al momento in atti.
In definitiva, per le suindicate ragioni, non è ammissibile la rimessione del rinvio pregiudiziale della questione di competenza per territorio di cui all’ordinanza del Tribunale di Catania del 27/6/2024, ai sensi dell’art. 24 -bis cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sulla competenza territoriale ex art. 24bis cod. proc. pen. e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Catania per l’ulteriore corso.
Così deciso il 17/12/2024