Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38982 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38982 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
Sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza del 18/11/2024, nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del rinvio; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata insistendo per l’accoglimento dell’eccezione di
incompetenza territoriale in favore dell’RAGIONE_SOCIALE
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 05/07/2023, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE citava COGNOME NOME per rispondere, dinanzi al predetto Tribunale, del reato continuato di cui all’art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis), I. n. 633 de 1941, in relazione all’attività di abusiva comunicazione a terzi, mediante la rete internet, di eventi sportivi oggetto di diritto esclusivo di comunicazione al pubblico appartenente alla RAGIONE_SOCIALE, costituitasi parte civile.
All’udienza del 26/01/2024, la difesa dell’COGNOME formulava (oltre ad un’eccezione di parziale nullità del capo di accusa) eccezione di incompetenza per territorio, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, escludendo in particolare che la competenza RAGIONE_SOCIALE potesse radicarsi sulla base del criterio suppletivo di cui all’art. 9, comma 3, cod. proc. pen., in presenza di elementi indicativi della competenza nel senso indicato dalla difesa. Tale eccezione veniva ribadita all’udienza del 18/11/2024, in cui la difesa – in via subordinata – chiedeva al Tribunale di proporre, sul punto, rinvio pregiudiziale a questa Suprema Corte, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen.
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale ha per un verso osservato che l’eccezione di incompetenza non potesse essere accolta, in quanto la competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE trovava fondamento nel capo di accusa, stando al quale il reato sarebbe stato commesso “in RAGIONE_SOCIALE e altrove”: sicchè, “in difetto di riscontri oggettivi, non essendo stata svolta attività istruttoria in grado di far chiarezza sul punto”, la competenza del Tribunale romano doveva ritenersi radicata in forza del criterio suppletivo di cui all’art. 9, comma 3, cod. proc. pen.
Per altro verso, il Tribunale – dopo aver chiarito di non poter accogliere l’eccezione difensiva per le ragioni in precedenza esposte – ha preso atto della richiesta avanzata in via subordinata della difesa, ed ha disposto in conformità, ritenendo di dover rinviare in via pregiudiziale a questa Suprema Corte la questione della competenza per territorio.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità della richiesta di rinvio pregiudiziale, evidenziando la mancata applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza dì legittimità.
Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore dell’COGNOME replica alle osservazioni del P.G., insistendo per la declaratoria in incompetenza dell’A.G. RAGIONE_SOCIALE in favore di quella partenopea.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La richiesta di rinvio pregiudiziale è inammissibile.
Questa Suprema Corte ha elaborato principi ormai consolidati in ordine ai presupposti applicativi del nuovo istituto di cui all’art. 24-bis cod. proc. pen.
Si è in particolare affermato, tra l’altro, che «in tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice che intende rimettere la questione alla Corte di cassazione è tenuto, a pena di inammissibilità, ad analizzare previamente le deduzioni prospettate dalle parti, a tentare di comporle per raggiungere una decisione e ad illustrare compiutamente
il percorso interpretativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali» (Sez. 3, n. 44932 del 27/09/2023, Selvarolo, Rv. 285334 – 01. In senso conforme, tra le altre, cfr. ad es. Sez. 6, ord. n. 31809 del 10/05/2023, T., Rv. 285089 01). Sotto altro profilo, si è inteso precisare che «in tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., è inammissibile la rimessione della questione avente carattere meramente esplorativo, con la quale, a fronte della prospettazione di più soluzioni, la decisione sia demandata alla Corte di cassazione» (Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286071 – 01).
L’ordinanza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE non si è attenuta a tali insegnamenti.
Come correttamente evidenziato nella requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, il rinvio è stato disposto senza alcuna descrizione della fattispecie concreta e senza alcuna spiegazione delle ragioni per cui – subito dopo aver ritenuto non accoglibile l’eccezione di incompetenza formulata dal difensore dell’COGNOME, ed aver confermato la competenza dell’RAGIONE_SOCIALE (cfr. la seconda pagina dell’ordinanza) – il Tribunale ha sorprendentemente disposto il rinvio, accogliendo la richiesta subordinata della difesa.
Il provvedimento assume pertanto connotazioni marcatamente esplorative: ciò che impone, alla luce dei principi giurisprudenziali qui appena richiamati, una declaratoria di inammissibilità dell’ordinanza di rimessione pronunciata, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile la rimessione della decisione sulla questione di competenza.
Così deciso il 30 ottobre 2025