Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39153 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39153 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. proposto dal TRIBUNALE Us, SPEZIA nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a San Secondo Parmense il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Veroli il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA Con l’ordinanza del Gup del Tribunale di La Spezia del 16/04/2024; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16 aprile 2024, il Gup del Tribunale di La Spezia ha rimesso alla Corte di cassazione la questione pregiudiziale concernente la competenza per territorio, tempestivamente eccepita, nei confronti del medesimo Tribunale di La Spezia, a favore di quelli di Bologna e di Parma, rispettivamente
dalle difese dell’imputato COGNOME NOME e COGNOME NOME, nell’ambito del procedimento a loro carico per i delitti di associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di reati di contrabbando e sottrazione ad accertamento delle accise sui prodotti energetici (capo A), di falso ideologico continuato (capo B) e di tentata sottrazione continuata di prodotti oleosi al pagamento dei diritti di confine e dell’accisa dovuti (capo C). Deve, peraltro, precisarsi che il presente rinvio pregiudiziale risulta operato a seguito della declaratoria di inammissibilità di una precedente rimessione della medesima questione di incompetenza territoriale, effettuata dal Gup del medesimo Tribunale di La Spezia con ordinanza del 18 aprile 2023, dichiarata inammissibile da questa Corte, con sentenza n. 41595 del 7 luglio 2023, per non avere delineato, in alcun modo, i profili di serietà e di complessità della questione proposta, tali da giustificare il rinvio pregiudiziale, limitandosi piuttosto ad affermare laconicamente che si trattasse di «questione complessa».
Dopo aver effettuato una breve ricognizione della giurisprudenza di legittimità in materia di radicamento della competenza territoriale nei reati associativi ed aver chiarito l’esistenza di tre diversi criteri, uno principale e due secondari quali: quello del luogo in cui è nata l’associazione; quello del luogo in cui risiede il centro direzionale ovvero la base operativa dell’associazione; quello del luogo di commissione del reato-fine – la difesa di COGNOME NOME ha rappresentato che la competenza per territorio per i reati per cui si procede – e dunque, per il reato associativo, giacché più grave ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen. – stante l’impossibilità di individuare il luogo in cui è nata l’associazione, avrebbe dovuto essere determinata in considerazione del luogo di operatività del sodalizio criminoso, e dunque in Bologna, in quanto luogo di residenza e di esercizio abituale dell’attività lavorativa del ricorrente, oltre che sede legale della RAGIONE_SOCIALE, una delle società mediante le quali si sarebbe svolto il programma della presunta associazione. Posta la contestazione al COGNOME del ruolo di promotore, che avrebbe svolto l’attività organizzativo-decisionale della consorteria, sostiene infatti il ricorrente che, nel caso di specie, non potrebbe che individuarsi Bologna quale centro operativo dell’asserito sodalizio, essendo il luogo in cui avrebbero avuto luogo le presunte attività di coordinamento richiamate dalla prospettazione accusatoria, non potendosi, all’opposto, ritenere tale la città di La Spezia, essendo essa soltanto uno dei molteplici luoghi di transito delle merci oggetto di movimentazione da parte delle predette società.
Analoghe considerazioni sono state altresì spese dalla difesa di COGNOME NOME, il quale, diversamente da COGNOME NOME, ha tuttavia osservato che la competenza per territorio per il reato associativo avrebbe dovuto radicarsi in
Parma, in quanto luogo di residenza e di lavoro del ricorrente, supposto promotore della ritenuta associazione criminosa, nonché centro operativo del progetto imprenditoriale di costui, erroneamente interpretato come criminoso dalla prospettazione accusatoria. A ciò si aggiunga che proprio a Parma: avrebbe sede operativa la RAGIONE_SOCIALE, società destinataria delle spedizioni contestate; avrebbe sede legale la società RAGIONE_SOCIALE, unico socio detentore della totalità delle quote sociali della RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE; si troverebbe l’ufficio dell’COGNOME, dal quale costui secondo la ricostruzione accusatoria, avrebbe sempre interloquito, come rappresentante della RAGIONE_SOCIALE Commerciale nei rapporti con gli spedizionieri per lo svolgimento dell’attività asseritamente illecita; sarebbero stati destinati otto dei dieci container oggetto di sequestro.
Il giudice della Spezia ha ritenuto la questione, sollevata dal COGNOME e dall’COGNOME, non manifestamente fondata e seria, giacché di rilevanza tale che potrebbe successivamente originare una pronuncia attributiva di competenza territoriale ad un giudice diverso, ed ha pertanto rimesso gli atti a questa Corte per decidere sull’eccezione di incompetenza territoriale, precisando quanto segue.
4.1. Ha innanzitutto rilevato che il Pubblico Ministero, in ordine al medesimo reato associativo, ritenendo impossibile individuare il luogo di costituzione dell’associazione, avrebbe ravvisato la competenza del Tribunale della Spezia, in quanto ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione criminosa contestata ex art. 9 cod. proc. pen.
4.2. In secondo luogo, ha ritenuto condivisibile il richiamo fatto dal Pubblico Ministero al criterio suppletivo di cui all’art. 9, comma 1, cod. proc. pen., non potendosi applicare, nel caso di specie, né il principale criterio del luogo di nascita dell’associazione criminosa, non risultando dagli atti in alcun modo il luogo in cui i sodali avrebbero stretto tra loro il pactum sceleris, né quei criteri, ulteriori e residuali, del luogo di effettiva operatività dell’associazione e del luogo in cui è stato commesso il primo reato fine, vista l’impossibilità di ravvisare elementi oggettivi inequivoci per radicare la competenza nel luogo ove avrebbe sede la base operativa dell’associazione, e posto che non è provato il luogo di commissione del primo reato fine.
4.3. Ha, infine, dichiarato non fondata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa dell’imputato COGNOME, con individuazione del Tribunale competente in quello di Genova, in quanto luogo di costituzione della società di cui l’imputato è il legale rappresentante, ritenendo che tale luogo non risulta corrispondere ad alcuno dei criteri individuati per il radicamento della competenza per territorio, anche tenuto conto del ruolo meramente partecipativo all’associazione contestato allo stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La rimessione della questione pregiudiziale sulla competenza per territorio disposta dal Tribunale di La Spezia è inammissibile.
Deve osservarsi, in premessa, che il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, per la decisione sulla questione della competenza per territorio, disciplinato dall’art. 24-bis cod. proc. pen., è stato introdott nell’ordinamento dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, in attuazione del disposto dell’art. 1, comma 13, lettera n), della legge delega n. 134 del 27 settembre 2021.
A mezzo di tale strumento, viene offerta la possibilità – al giudice procedente, che si trovi a dirimere una questione inerente alla competenza per territorio – di rimettere, d’ufficio o su istanza di parte, la relativa questione al Corte di cassazione, così provocando una decisione dotata di effetto preclusivo quanto alla possibilità di prospettare nuovamente la medesima questione nel corso del procedimento.
Il nuovo istituto riveste una funzione strumentale, rispetto al raggiungimento del fine di una intangibile definizione del tema della competenza per territorio, in modo che risulti scongiurato il pericolo della inutile celebrazione di processi fondati su un errata attribuzione di competenza, con il quale si sono voluti evitare casi, che si sono verificati, in cui l’incompetenza, tempestivamente eccepita, è stata riconosciuta fondata solo in Cassazione, con conseguente necessità di dover iniziare da capo il processo. Esso, in particolare, si presenta come un meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge, quindi, agli ordinari strumenti di “impugnazione” nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale. A differenza del conflitto ex art. 30 cod. proc. pen., la natura anticipatoria e preventiva dello strumento del rinvio pregiudiziale affida la decisione sulla rimessione al giudice procedente, dotato di maggiore ambito di scelta rispetto a quello investito da una precedente decisione in conflitto.
Il primo comma dell’articolo, letto congiuntamente al sesto, individua i presupposti del rinvio pregiudiziale, i soggetti legittimati ed i termini entro cui la questione concernente la competenza per territorio deve essere rimessa alla Corte di cassazione. I termini previsti per la presentazione della richiesta di rinvio incidentale, anche a seguito di rilievo d’ufficio, sono previsti a pena di decadenza e coincidono in sostanza con quelli stabiliti dal codice di rito per eccepire l’incompetenza per territorio: sino alla conclusione dell’udienza preliminare e, laddove essa manchi, in sede di espletamento delle formalità di apertura del
dibattimento ai sensi dell’art. 491, comma 1, cod. proc. pen. Anche la reiterazione della richiesta ricalca la disciplina in tema di eccezione di incompetenza per territorio, potendo la richiesta rigettata in prima istanza essere ripresentata entro e non oltre il termine previsto dall’art. 491, comma 1, cod. proc. pen.
Inoltre, l’eccezione di incompetenza per territorio del giudice procedente formulata dalla parte deve essere sempre associata alla contestuale richiesta di rimessione della questione alla decisione della Corte di cassazione, realizzandosi, in assenza, una preclusione per la riproposizione della questione nel corso del procedimento.
La nuova norma in esame, poi, attribuisce al giudice il potere discrezionale di valutare la meritevolezza della richiesta e l’opportunità del rinvio.
Come già ritenuto da questa Corte, nell’architettura dell’art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice procedente può – e non deve – rimettere la questione alla Corte di cassazione ma, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull’eccezione sollevata dalla parte. La norma di nuovo conio non fornisce espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudice che pronuncia ordinanza, ma si tratta di un provvedimento che, alla luce dell’art. 125 cod. proc. pen., deve essere motivato a pena di nullità e che si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza (Sez. 1, n. 22236 del 03/05/2023, n.m.).
Ed è stato rimarcato da questa Corte come, al fine di definire il potere discrezionale del giudice, debba essere valorizzata la ratio della norma – evitare che l’eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un vizio occulto del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell’attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l’iter processuale – tenendo anche conto che la relazione finale della Commissione COGNOME ha suggerito, in ossequio ai principi costituzionali dell’efficienza e della ragionevole durata del processo, di «responsabilizzare il giudice di merito» nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte regolatrice per la definizione della questione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta solo al cospetto di questioni di una certa serietà, in modo da evitare potenziali usi strumentali dell’istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione (Sez. 1, n. 22319 del 11/04/2023, n.m.).
La serietà della questione costituisce, quindi, il requisito implicito della fattispecie in esame.
La norma di nuovo conio, peraltro, convive con il preesistente sistema normativo della competenza territoriale e vi si affianca con la funzione di prevenire
l’ingresso al sistema dei conflitti di competenza, quando la questione è seria: la discrezionalità del giudice, sia nell’ipotesi della richiesta di parte che della rimessione d’ufficio, è una discrezionalità vincolata alla serietà della questione di competenza. Il giudice, dunque, investito della questione o che intenda rilevarla d’ufficio, è tenuto, ai fini della ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della questione e prospettando l’impossibilità di risolverla mediante l’utilizzo degli ordinari strumenti. Con la conseguenza che il giudice potrà disporre, a pena di inammissibilità, il rinvio pregiudiziale, anche d’ufficio, con congrua motivazione, quando dubiti seriamente della propria competenza e sempre che la parte non sia decaduta dalla facoltà di riproporre la questione di competenza nel corso del processo.
Ciò premesso, deve, allora, osservarsi che la ratio dell’istituto rende evidente che è preclusa la rimessione ex art. 24-bis cod. proc. pen., allorquando il giudice sia certo della propria competenza o incompetenza, dovendo in tal caso, adottare il consequenziale provvedimento sulla base degli istituti previgenti: se ritiene la questione fondata dovrebbe dichiarare immediatamente la propria incompetenza; diversamente, se è convinto della manifesta infondatezza della questione, dovrebbe rigettare l’eccezione. Ed è evidente che il giudice si troverà a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza (Sez. 1, n. 22326 del 03/05/2023, cit.; Sez. 2, n. 285 del 20/06/2023, n.m.).
Ed è, del pari, evidente che, se la parte formula l’eccezione nell’udienza preliminare senza chiedere il rinvio pregiudiziale e non potrà più riproporre in seguito l’eccezione, il giudice dovrà decidere secondo gli istituti preesistenti: se si ritiene incompetente, emetterà sentenza di incompetenza; se si ritiene competente, rigetterà l’eccezione e la parte non potrà più sollevare doglianza. Diversamente, del resto, si autorizzerebbe il giudice a chiedere un parere preventivo alla Corte in ogni caso di dubbio, e si finirebbe per interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza, come uno strumento indeterminato e dispersivo, che rischia di risultare inidoneo a raggiungere l’obiettivo di certezza e snellimento processuale che la norma ha inteso perseguire.
Nel caso di specie, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di La Spezia ha rimesso la questione di competenza a fronte di eccezioni di incompetenza indebitamente riproposte dalle difese degli imputati giacché già sollevate nelle more del presente procedimento – e ivi dichiarate inammissibili da
questa Corte con sentenza n. 41595 del 07/07/2023 – senza la contestuale richiesta della rimessione della decisione alla Corte di cassazione, peraltro argomentando, in termini di certezza, sia sull’impossibilità di individuare il luogo di origine del pactum sceleris, sia in ordine all’insussistenza di elementi oggettivi inequivoci, sulla base dei quali radicare la competenza nel luogo ove avrebbe sede la base operativa dell’associazione, sia, infine, circa l’ultimo luogo in cui sarebbe avvenuta una parte dell’azione criminosa. Di talché risulta evidente, alla luce delle argomentazioni suesposte, non solo che le nuove eccezioni delle parti risultano precluse ex art. 24-bis, comma 6, cod. proc. pen., ma anche che lo stesso giudice rimettente non dubita seriamente della questione di competenza, essendo, anzi, certo, della propria competenza, radicata a La Spezia ai sensi dell’art. 9 cod. proc. pen.; con la conseguenza che tale giudice avrebbe dovuto rigettare l’eccezione di incompetenza territoriale e dichiarare immediatamente la propria competenza, sulla base degli istituti previgenti.
Il rinvio pregiudiziale della questione di competenza per territorio non è, pertanto, ammissibile.
4. A ciò si aggiunga che, anche laddove si volesse ritenere che il giudice dell’udienza preliminare di La Spezia abbia inteso sollevare ex officio l’eccezione in esame dubitando effettivamente circa la propria competenza territoriale, né l’organo giudicante né le parti, nemmeno in via di mera prospettazione, hanno fornito elementi concreti che consentano di individuare con certezza il luogo in cui l’associazione è sorta, quello in cui essa abbia avuto la propria base operativa ovvero quello in cui sia stato commesso il primo reato-fine.
Né, del resto, potrebbero ritenersi tali i riferimenti fatti alle sedi, legali o fatto, delle società coinvolte, del tutto irrilevanti nel caso di specie, giacché trattasi non già di reati tributari, ben à di reati legati alla circolazione abusiva di merci reati di contrabbando di cui agli artt. 292, 293 e 295, comma 2, lettere c) e d), T.U.L.D. – che si consumano nel momento in cui sorge il diritto dell’amministrazione finanziaria a pretendere i diritti di confine e, cioè, nel momento del varco della linea doganale e che, pertanto, radicano la competenza per territorio nel luogo in cui la merce sia stata introdotta nel territorio italiano nonché ad operazioni materiali – delitto di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ex art. 40, comma 1, lettera b), commi 3 e 4, del d.lgs. n. 504 del 1995 – che individuano il /ocus commissi delicti nei luoghi in cui esse materialmente si svolgono; luoghi che, in entrambi i casi, ben possono essere diversi dalle sedi delle società, ancorché coinvolte nei traffici illeciti.
Anche sotto questo secondo punto di vista, il rinvio pregiudiziale dell questione di competenza per territorio deve dunque ritenersi inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la rimessione della decisione sulla questione di competenza.
Così deciso il 12/07/2024.