Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38506 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38506 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod.proc.pen. rimesso da:
Tribunale di Verbania nel procedimento a carico di
COGNOME NOME, nato a Cantù il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Reggio Emilia il DATA_NASCITA Le COGNOME NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA Le COGNOME NOME, nato a Cutro il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Melito di Porto Salvo il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Premosello-Chiovenda il DATA_NASCITA
con parte civile le RAGIONE_SOCIALE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che si determini la competenza del Tribunale di Verbania; udito per gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME l’AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per raccoglimento. udito per l’ imputato COGNOME NOME l’AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento. udito per l’imputata COGNOME NOME l’aw. NOME COGNOME, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per raccoglimento; udito per gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Verbania, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 20/02/2024, con ordinanza del 19/03/2024, ha rimesso alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 24-bis cod.proc.pen., la risoluzione in via pregiudiziale della questione concernente la competenza per territorio sollevata dalla difesa di NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine ai reati di cui agli artt. 416 cod.pen, 2 e 8 d.lgs 74/2000, 640, comma 2 nn 1,61 n. 7 cod.pen. contestati agli imputati.
Il remittente osserva che, pacifica la connessione tra i reati contestati, ai sensi dell’art. 16 cod.proc.pen. deve individuarsi, ai fini del radicarsi della competenza territoriale, il reato più grave ovvero, in casi di reati di pari gravità, il primo ordine di tempo; i reati più gravi potrebbero individuarsi in quelli contestati ai capì 2), 3)- ad 8 d.lgs 74/2000- e 5)- art 2 d.lgs 74/2000 (che prevedono un massimo edittale pari ad otto anni di reclusione a seguito dell’entrata in vigore del di 124/2019), pur dovendosi rilevare che entrambe le fattispecie contemplano anche ipotesi attenuate che costituiscono fattispecie autonome di reato; con riferimento al capo 3) rientrerebbero nell’art. 8, comma 1, d.lgs 74/2000 le fatture emesse a Parma il 17/01/2020, mentre con riferimento al capo 2) rientrerebbero nella predetta disposizione le fatture false emesse nel territorio del Tribunale di Verbania il 30/04/2020 e, quindi, in tale caso sarebbe fondata la prospettazione difensiva che indica la competenza territoriale del Tribunale di Parma; di contro il Pubblico ministero evidenzia che vanno considerate le fatture false indicate nel capo 2) relative all’anno 2019 ed emesse a Vogogna e Domodossola, avendo raggiunta il reato il suo massimo disvalore con gli atti consumativi del 28/12/2019, con conseguente radicamento della competenza del Tribunale di Verbania. Chiede, quindi, che si pronunci la Corte di Cassazione in quanto non è possibile sgombrare ragionevoli dubbi sulla fondatezza dell’una tesi piuttosto che dell’altra. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2. La difesa di NOME e NOME ha chiesto la trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Deve osservarsi, in premessa, che il nuovo istituto del “rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, per la decisione sulla questione della competenza per territorio”, disciplinato dall’art. 24-bis cod.proc.pen, è stato introdott nell’ordinamento dall’art. 4, comma 1, del d. igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in
attuazione del disposto dell’art. 1, comma 13, lett. n) della legge delega 27 settembre 2021, n. 134.
A mezzo di tale strumento, viene offerta la possibilità – al giudice procedente, che si trovi a dirimere una questione inerente al tema della competenza per territorio – di rimettere, d’ufficio o su istanza di parte, la relativa questione al Corte di cassazione; tale rimessione provoca un esito preclusivo, quanto alla possibilità di prospettare nuovamente la medesima questione nel corso del procedimento.
Il nuovo istituto riveste una funzione strumentale, rispetto al raggiungimento del fine di una intangibile definizione del tema della competenza per territorio, in modo che risulti scongiurato il pericolo della inutile celebrazione di processi, fondati su una errata attribuzione di competenza, con il quale si sono voluti “evitare casi, che si sono verificati, in cui l’incompetenza, tempestivamente eccepita, è stata riconosciuta fondata solo in Cassazione, con conseguente necessità di dover iniziare da capo il processo” (cfr. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, p. 40, che ha anche evidenziato che Vintroduzione di un istituto che consente alla Corte di risolvere in via definitiva la questione relativa alla competenza, mettendo così il processo “in sicurezza”, risponde evidentemente anche al principio costituzionale dell’efficienza e della ragionevole durata del processo”).
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge, quindi, agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale. A differenza del conflitto ex art. 30 cod. proc. pen., la natura anticipatoria e preventiva dello strumento del rinvio pregiudiziale affida la decisione sulla rimessione al giudice procedente, dotato di maggiore ambito di scelta rispetto a quello investito da una precedente decisione in conflitto.
Il primo comma dell’articolo, letto congiuntamente al sesto, individua i presupposti del rinvio pregiudiziale, i soggetti legittimati ed i termini entro cui la questione concernente la competenza per territorio dev’essere rimessa alla Corte di cassazione :”Prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche d’ufficio, alla Corte di cassazione .Entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1, può essere, altresì, rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell’articolo 21, comma 2″ – comma 1-…”La parte che ha eccepito l’incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l’eccezione nel corso del procedimento” – comma 6.
I termini previsti per la presentazione della richiesta di rinvio incidentale, anche a seguito di rilievo d’ufficio, sono previsti a pena di decadenza e coincidono in sostanza con quelli stabiliti dal codice di rito per eccepire l’incompetenza per territorio: sino alla conclusione dell’udienza preliminare e, laddove essa manchi, in sede di espletamento delle formalità di apertura del dibattimento ai sensi dell’art. 491, comma 1, cod.proc.pen.(per i procedimenti a citazione diretta a giudizio, il termine dedicato all’espletannento delle formalità ex art. 491 cod.proc.pen. è anticipato all’udienza predibattimentale introdotta dall’art. 544bis coc.proc.pen.). Anche la reiterazione della richiesta ricalca la disciplina in tema di eccezione di incompetenza per territorio: la richiesta rigettata in prima istanza può essere ripresentata entro e non oltre il termine previsto dall’art. 491, comma 1, cod. proc. pen.
Inoltre, la formulazione dell’eccezione di incompetenza per territorio del giudice procedente formulata dalla parte deve essere sempre associata alla contestuale richiesta di rimessione della questione alla decisione della Corte di cassazione, realizzandosi, in assenza, una preclusione per la riproposizione della questione nel corso del procedimento.
La nuova norma in esame, poi, attribuisce al giudice il potere discrezionale di valutare la meritevolezza della richiesta e l’opportunità del rinvio.
Come già affermato da questa Corte, nell’architettura dell’art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente “può” – non deve – rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull’eccezione sollevata dalla parte. La norma di nuovo conio non fornisce espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudice che “pronuncia ordinanza”, ma “si tratta di un provvedimento che, alla luce dell’art. 125 cod.proc.pen., deve essere motivato a pena di nullità e che si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza (Sez. 1 n. 22336 del 03/05/2023, COGNOME, non massimata).
Ed è stato rimarcato da questa Corte come, al fine di definire il potere discrezionale del giudice, debba essere valorizzata la ratio della norma (evitare che l’eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un “vizio occulto” del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell’attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l’iter processuale), tenendo anche conto che la relazione finale della “RAGIONE_SOCIALE” ha suggerito, in ossequio ai principi costituzionali dell’efficienza e della ragionevole durata del processo, di “responsabilizzare il giudice di merito” nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte regolatrice per la definizione della questione sulla
competenza territoriale, orientando la scelta “solo al cospetto di questioni di una certa serietà”, in modo da evitare potenziali usi strumentali dell’istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione (cfr in termini Sez.1,n. 22319 del 2023, non massimata) .
La “serietà” della questione costituisce, quindi il, requisito implicito della fattispecie in esame.
La norma di nuovo conio convive con il preesistente sistema normativo della competenza territoriale e vi si affianca con la funzione di prevenire l’ingresso al sistema dei conflitti di competenza, quando la questione è “seria”: la discrezionalità del giudice, sia nell’ipotesi della richiesta di parte che della rirnessione d’ufficio, è una discrezionalità vincolata alla “serietà” della questione di competenza. Il Giudice, investito della questione o che intenda rilevarla d’ufficio, è tenuto, ai fini della ammissibilità del rinvio a motivare la propria determinazione compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della questione e prospettando l’impossibilità di risolverla mediante l’utilizzo degli ordinari strumenti (Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, Rv.285114 – 01, che ha affermato, in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che il giudice investito della questione o che intenda rilevarla “ex officio”, in ragione della natura anticipatoria dell’istituto e della sua finalità di prevenzione dei conflitti di competenza, è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a compiere una preliminare delibazione sulla “serietà della questione”.).
Ne discende che il giudice può disporre, a pena di inammissibilità, il rinvio pregiudiziale, anche d’ufficio, con congrua motivazione, quando dubiti seriamente della propria competenza e sempre che la parte non sia decaduta dalla facoltà di riproporre la questione di competenza nel corso del processo (Cfr. Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023, Rv. 285513 – 01, che ha affermato che il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla “ex officio”, è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l’impossibilità di risolverla mediante l’utilizzo degli ordinari strumenti normativi.
Deve, allora, evidenziarsi che la ratio dell’istituto rende evidente che è preclusa la rimessione ex art. 24-bis cod.proc.pen., allorquando il giudice sia certo della propria competenza o incompetenza, dovendo in tal caso, adottare il consequenziale provvedimento sulla base degli istituti previgenti: se ritiene la questione fondata dovrebbe dichiarare immediatamente la propria incompetenza, diversamente se è convinto della manifesta infondatezza della questione dovrebbe
rigettare l’eccezione. Ed è evidente che il giudice si troverà a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza (Sez.1 n. 22326 del 03/05/2023, cit., Sez. 2 n. 285 del 20/06/2023 e Sez. 2 n. 30721/2023, non massimate).
Ed è, del pari evidente, che diversamente, si autorizzerebbe il giudice a chiedere un parere preventivo alla Corte tutte le volte che dubiti della competenza e si finirebbe per interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza, come uno strumento indeterminato e dispersivo, che rischia di risultare inidoneo a raggiungere l’obiettivo che la norma ha inteso perseguire.
Nella specie, l’ordinanza di rimessione ha carattere inammissibilmente esplorativo, avendo demandato alla Corte di cassazione di decidere quale, delle due soluzioni prospettate sia fondata; il Tribunale remittente non dubita seriamente della propria competenza ma pone la questione con finalità esplorativa, non prendendo posizione sulla non manifesta infondatezza della questione e non motivando in ordine a tale essenziale profilo.
A tale rilievo consegue, quindi, la declaratoria di inammissibilità dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale, ribadendosi il principio di diritto, secondo cui, in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è inammissibile la rimessione della questione avente carattere meramente esplorativo, con la quale, a fronte della prospettazione di più soluzioni, la decisione sia demandata alla Corte di cassazione (Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, Rv. 286071 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’ordinanza di rinvio pregiudiziale. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 24-bis, comma 4, cod.proc.pen. Così deciso il 28/06/2024