Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21946 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21946 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul rinvio pregiudiziale disposto con ordinanza del 6 dicembre 2023 del Tribunale di Foggia resa nel procedimento penale promosso nei confronti di
NOME, nato a Mirabella Eclano DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Avelino il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Sassuolo il DATA_NASCITA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità
dell’ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. Nel procedimento penale promosso nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tratti a giudizio tutti con l’imputazione di cui all’art 377 cod. pen. (capo 1) e solo il primo per il reato di cui all’art 612, comma 2, cod. pen. (capo 2), fatti tutti commessi ai danni della parte civile costituita NOME COGNOME, il Tribunale di Foggia, con l’ordinanza descritta in epigrafe, ha rimesso, in applicazione dell’art. 24-bis cod. proc. pen., dinanzi a questa Corte la decisione sulla questione della competenza territoriale eccepita dalla difesa, sin dalla udienza preliminare (ma in quella sede già rigettata); eccezione mossa con esclusivo riferimento al capo 2) della rubrica, ascritto al solo NOME COGNOME e commesso, a differenza del fatto di cui al capo 1) della rubrica, non in Foggia, bensì in territori di Mirabella Eclano (Avellino).
2. Nel rimettere la questione il Tribunale non ha mancato di precisare di ritenersi competente in ragione della ritenuta continuazione tra i detti fatti, desunta dal portato della querela, acquisita agli atti proprio al fine di delibare la detta eccezione preliminare, con conseguente spostamento di competenza del giudizio relativo al reato di cui al capo 2) in ragione della maggiore gravità del reato contestato al capo 1), alla luce della regola di giudizio desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 12, comma 1, lettera b) e 16, comma 1, cod. proc. pen.
Per altro verso, malgrado tale attestazione di competenza, il tribunale ha ritenuto tuttavia necessario rimettere la questione di competenza in via pregiudiziale a questa Corte, in ragione della avvenuta, tempestiva, reiterazione della relativa eccezione preliminare nonché della richiesta in tal senso sollecitata dalla difesa.
3.Con memoria trasmessa via “pec”, la difesa degli imputati ha ribadito il contenuto della eccepita incompetenza territoriale, correlata alla rilevata assenza, nel capo di imputazione, degli estremi utili alla configurazione della continuazione tra i due fatti; continuazione comunque erroneamente ritenuta dal Tribunale considerata la estemporaneità della condotta descritta al capo 2), all’evidenza estranea ad una comune e unitaria programmazione rispetto al concorso descritto al capo 1).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In linea con le conclusioni della Procura Generale, l’ordinanza di rinvio pregiudiziale va dichiarata inammissibile per le seguenti ragioni.
2.Secondó le condivisibili indicazioni di principio già rese da questa Corte, in tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla “ex officio”, è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l’impossibilità di risolverla mediante l’utilizzo degli ordinari strumenti normativi (ex multis, Sez. 1 n. 46466 del 22/09/2023, Rv. 285513;Sez. 5 n. 43304 del 07/07/2023, Rv. 285233; Sez. 1 n. 20612 del 12/04/2023 Rv. 284720; Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, dep. 2024, n.m.).
3.In particolare, si è precisato che, laddove si ritenga incompetente, il giudice di merito ha il dovere di pronunciare sentenza di incompetenza e trasmettere gli atti alla Procura presso il giudice ritenuto competente, salvo che questi sia proprio colui il quale aveva già trasmesso gli atti per competenza, nel qual caso deve sollevare conflitto ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen.
Al contrario, se ritiene di essere competente, il giudice, oltre a poter superare transitoriamente la questione preliminare dando ulteriore corso al giudizio e rimandando alla decisione nel merito la definizione dell’eccezione di incompetenza, risulta ora dotato di un meccanismo alternativo di definizione del tema: può, infatti, rimettere comunque la questione all’esame della Corte di cassazione, ma ciò solo quando ritenga che le argomentazioni a sostegno di una diversa soluzione, rispetto a quella privilegiata nella sua delibazione, risultino comunque fondate su temi dotati di una certa serietà, cosi da rendere comunque non del tutto priva di fondamento una prospettazione alternativa.
3.1. Al fine di definire il potere discrezionale del giudice nel rendere siffatta valutazione, non può, infatti, non valorizzarsi la ratio della norma in questione, coerentemente individuata nell’esigenza di evitare che il dubbio sulla competenza, sorto d’ufficio o tempestivamente sollevato da una delle parti, si trasformi in un vizio occulto del processo e possa inficiarne a valle l’intero iter laddove la questione venga accolta nei gradi successivi, determinando la caducazione dell’attività processuale svolta medio tempore.
Del resto, proprio in linea con tale ricostruzione, la relazione finale della “RAGIONE_SOCIALE” ha sottolineato, in ossequio ai principi costituzionali dell’efficienza e della ragionevole durata del processo, l’esigenza di “responsabilizzare il giudice di merito” nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte regolatrice per la definizione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta “solo al cospetto di questioni di una certa serietà”, in modo da
evitare potenziali usi strumentali dell’istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione (in termini Sez.1,n. 22319 del 2023, non massimata).
3.2. La “serietà” della questione finisce per costituire, dunque, un requisito di sistema della fattispecie in esame, metro di giudizio imprescindibile nel valutare pregiudizialmente l’utile proposizione della questione la cui verifica non potrà che essere affidata ad un riscontro della puntuale indicazione delle ragioni che, per quanto non condivise dal rimettente, possano mettere in crisi il portato della valutazione resa sulla ritenuta competenza e sostenere una soluzione che ne metta in gioco la successiva stabilità processuale.
L’unico giudice che ha titolo ad utilizzare lo strumento dell’art. 24-bis c.p.p. finisce per essere, pertanto, quello che, pur non ritenendosi incompetente, si rende conto che la diversa prospettazione operata dalle parti in punto di competenza territoriale non è priva di agganci argomentativi, al punto che potrebbe successivamente originare una pronuncia attributiva di competenza territoriale ad un giudice diverso; e che, per evitare l’inutile dispersione della relativa inerzia processuale, dia conto delle ragioni che lo portano a ritenersi competente e di quelle che possano incrinare la correttezza di una tale valutazione preliminare.
3.3.Ne consegue che, laddove il tema della competenza, come nella specie, sia stato tempestivamente sollevato da una delle parti del processo, il giudice che scelga di investire la Corte ai sensi dell’art. 24-bis del codice di rito, dovrà dare conto, a pena di inammissibilità del rinvio, dell’analisi operata rispetto alle questioni prospettate dalle parti e del tentativo di comporle, evidenziando le ragioni che portano a ritenerle non condivisibili e illustrando quelle che possano emarginarsi a sostegno della tesi non privilegiata, non potendosi limitare ad una mera prospettazione esplorativa priva di prese di posizione o a traslare pedissequamente il portato dell’eventuale eccezione di incompetenza, prescindendo da ogni considerazione sulla stessa.
Ragionando diversamente, si metterebbero in crisi, tradendole, le ragioni giustificative dello strumento: se, infatti, il giudice che si ritiene competente dispone il rinvio senza in alcun modo argomentare sulle ragioni che potrebbero mettere in dubbio la correttezza della soluzione che intende privilegiare, il rinvio in questione finirebbe per rappresentare un mero automatismo collegato alla semplice proposizione della questione di incompetenza, spogliando il giudice del merito di una valutazione che è e rimane essenzialmente di sua pertinenza.
4. Alla luce di tali indicazioni di principio, emerge con evidenza l’inammissibilità del rinvio.
L’ordinanza in esame, infatti, consta esclusivamente della argomentata indicazione delle ragioni per le quali il giudice a quo, malgrado l’eccepita incompetenza territoriale, si ritenga comunque competente.
Senza neppure descrivere le ragioni dirette a fondare la tesi contraria prospettata dalla difesa degli imputati, e, a caduta, quelle destinate a mettere in crisi l’anticipata, positiva, valutazione sulla propria competenza, tali da giustificare, almeno in tesi, l’incertezza applicativa che costituisce la ratio fondante del nuovo istituto processuale, il rimettente si è limitato ad attivare il rimedio processuale di nuovo conio esclusivamente sul presupposto della eccezione in tal senso prospettata dalle parti, verificandone esclusivamente la ritualità.
Ciò in immediata distonia con le superiori coordinate interpretative, dettate a pena di inammissibilità del rinvio pregiudiziale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’ordinanza di rinvio pregiudiziale e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Foggia. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso il 20/3/2024.