Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13973 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13973 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. proposto da TRIBUNALE di ENNA con ordinanza del 24/11/2023
nel procedimento a carico di
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA a PETRALIA SOTTANA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Enna, con ordinanza pronunciata nel corso dell’udienza del 24 novembre 2023, ha rimesso gli atti a questa Corte regolatrice, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio sollevata dalla difesa.
L’azione penale, afferma il Giudice remittente, è stata esercitata in relazione al delitto di cui all’art. 640 cod. pen, per il quale le Procure della Repubblica presso i Tribunali di Termini Imerese e di Gela si sono già espresse per l’incompetenza
dei rispettivi Uffici giudicanti. L’imputato ha poi eccepito l’incompetenza del Tribunale di Enna in favore del Tribunale di Roma, poiché il reato è stato commesso all’estero, ovvero in subordine del Tribunale di Palermo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il rinvio pregiudiziale è inammissibile.
1. Il Collegio condivide e ribadisce l’interpretazione del nuovo istituto processuale elaborata da Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720, secondo cui, «premesso che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale i canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza pe l’applicazione dell’art. 30 cod. proc. pen., deve, semmai, ritenersi la sussistenza di un obbligo dell’immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi del comma 2 , esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. Di contro, qualora la parte si limiti sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione potenziale di conflitto declinando la propria competenza, questo, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l’atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. , se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
«La ratio della norma (evitare che l’eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un “vizio occulto” del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell’attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l’iter processuale)» e i «principi costituzionali dell’efficienza e dell ragionevole durata del processo, di “responsabilizzare il giudice di merito” nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte per la definizione della questione sulla competenza territoriale» rendono «invero evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente». In sintesi, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando funditus la questione (individuando tutti gli elementi concreti rilevanti, non potendo devolversi al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, che esulano dalla sua cognizione) e compiendo una preliminare delibazione di non
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manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l’impossibilità di risolverla mediante l’utilizzo degli ordinari strumenti normativi (conformi anche Sez. 4, n. 46181 del 25/10/2023, Barbieri, Rv. 285424; Sez. 3, n. 44932 del 27/09/2023, Rv. 285334; Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023, Rv. 285233; Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, Rv. 285114; Sez. 2, n. 37881 del 16/06/2023, n.m.; Sez. 2, n. 28561 del 20/06/2023, n.nn.; Sez. 6, Ord. n. 31809 del 10/05/2023, T., Rv. 285089; Sez. 1, n. 22326 del 03/05/2023, n.m.).
Appare dunque evidente che, quanto alla rimessione della questione sulla competenza territoriale, non risulta allo stato neppure astrattamente configurabile alcuna situazione di conflitto.
Nell’architettura delineata dall’art. 24-bis cod. proc. pen., il giudic procedente «può» (non «deve») utilizzare il rinvio pregiudiziale, chiarendone le ragioni poste a fondamento e prendendo esplicita posizione rispetto alle due (o più) opzioni possibili: se si ritiene competente, deve procedere; se si ritiene incompetente, deve trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente, a meno che quest’ultimo gli avesse già trasmesso gli atti per competenza (nel qual caso deve sollevare il conflitto). Solo il giudice che si ritiene competente (perché altrimenti avrebbe dovuto declinare la propria competenza o sollevare il conflitto) e non ritenga infondate le eccezioni difensive può ritualmente utilizzare il rinvio pregiudiziale. Il Tribunale investito della questione, d’altronde, deve chiarire proprio le ragioni dell’impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti (Sez. n. 19549 del 23/11/2023, n.m.).
Ragionando diversamente, si costruirebbe il nuovo istituto come una delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza, disegnando in tal modo uno strumento indetermiNOME e dispersivo.
Nel caso di specie, il Tribunale di Enna ha direttamente, e dunque irritualmente, rimesso gli atti a questa Corte in via esplorativa, senza prendere posizione alcuna sulle diverse alternative procedimentali (neppure compiutamente ricostruite nei loro elementi fondamentali).
Il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen. deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Enna.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Enna per l’ulteriore corso.
Così deciso il 21 febbraio 2024
Il Consiglie e estensore