Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5485 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 5485  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
Sul rinvio pregiudiziale proposto dal
G.V.P. del Tribunale di Firenze con ordinanza del 11-05-2023, nel procedimento a carico di:
NOME, nato a Firenze il DATA_NASCITA;
NOME, nata a Parma il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Bologna il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Modena il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Reggio Emilia il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA;
NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nata a Salerno il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA;
Generale NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA;
Lugano NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA;
visti gli atti e il provvedimento con cui è stato disposto il rinvio pregiudizia udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile la richies rinvio pregiudiziale, con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze; udito l’AVV_NOTAIO, che, nell’interesse dell’imputato COGNOME
eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze.
udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che, nell’interesse degli imputati NOME COGNOME, anche quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME COGNOME di COGNOMECOGNOME ha insistito per la declaratoria di incompetenza territ udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che, quale sostituto processu dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, COGNOME di fiducia di COGNOMECOGNOME nonché dell’avvo COGNOME NOME, COGNOME di fiducia della COGNOME, si associava alle richi dell’AVV_NOTAIO COGNOMECOGNOME COGNOME, quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, COGNOME di fiducia degli imputati COGNOME COGNOME COGNOME, ha concluso la restituzione degli atti alla Procura AVV_NOTAIO presso la Corte di app Firenze;
udito l’AVV_NOTAIO, che, nell’interesse degli imputati Buoncrist COGNOME, COGNOME, Generale e Lugano, ha eccepito l’incompetenza territoriale d Tribunale di Firenze.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza ex art. 24-bis cod. proc. pen. dell’Il maggio 2023, il G.U.P. del Tribunale di Firenze, nell’ambito del procedimento penale in tema di reati tributari contestati a una pluralità di imputati, ha rimesso alla Corte di cassazione la decisione della questione di competenza per territorio sollevata con tre diverse eccezioni dai difensori degli indagati all’udienza preliminare del 27 aprile 2023. Ha evidenziato il G.U.P. che “con due diverse eccezioni i difensori hanno dedotto la incompetenza di questo Ufficio dovendo essere individuato come competente il Tribunale di Forlì, ove è pendente un processo per reati connessi a taluni di quelli per cui si procede, ovvero il Tribunale di Reggio Emilia, ove è pendente un processo per reati connessi a taluno dei reati per i quali si procede”, COGNOME “una terza questione attiene alla competenza del Tribunale di Roma in relazione al domicilio fiscale della società RAGIONE_SOCIALE“. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il rinvio pregiudiziale sulla questione di competenza territoriale sollevato dal G.U.P. del Tribunale di Firenze è inammissibile perché non motivato.
1. In via preliminare, il Collegio ritiene di dover dare seguito alla recente affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, Rv. 285114, Sez. 6, n. 31809 del 10/05/2023, Rv. 285089 e Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720), con cui è stato chiarito che, in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24 -bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 4, comma 1, del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla “ex officio” è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l’impossibilità di risolverla mediante l’utilizzo degli ordinari strumenti normativi.
Si è in tal senso evidenziato che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale. A differenza del conflitto ex art. 30 cod. proc. pen., la natura anticipatoria e preventiva dello strumento della rimessione affida in particolare la decisione sul rinvio pregiudiziale al giudice procedente, dotato di maggiore ambito di scelta rispetto a quello investito da una precedente decisione in conflitto; d’altra parte, la decisione del giudice procedente di non disporre il
rinvio pregiudiziale non preclude alla parte la possibilità di riproporre la questione ex art. 21, comma 2, cod. proc. pen.
Applicando i canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza per l’applicazione dell’art. 30 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, Rv. 281760; Sez. 1, n. 4092 del 11/01/2013, Rv. 254189 e Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007, Rv. 236368), deve semmai ritenersi la sussistenza di un obbligo dell’immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi del comma 2 della citata norma, esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona.
Di contro, qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza, questi, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l’atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. Ne consegue che il contenuto dell’atto di parte di denuncia o “sollecitazione” di conflitto dovrà corrispondere esattamente alle previsioni di cui all’art. 28 cod. proc. pen., nel senso che, in base a quanto in esso rappresentato, indipendentemente dalla fondatezza o meno, sia astrattamente configurabile una situazione di conflitto.
Il tenore letterale della norma, dunque, non lascia al giudice alcuna discrezionalità, ma gli attribuisce soltanto la peculiare valutazione-filtro sull’esistenza dei presupposti del conflitto stesso. In tutti gli altri cas segnatamente nell’ipotesi della richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., la siffatta valutazione discrezionale del giudice (sulla rimessione della questione sulla competenza territoriale) costituisce la regola processuale da osservare, in quanto la discrezionalità della rimessione risponde anche alla previsione della rilevabilità ex officio della stessa. In tali condizioni, quindi, la soluzione interpretativa prospettata per i casi di conflitto può essere mutuata, con i dovuti adattamenti, anche in relazione alla possibilità di rimettere la questione sulla competenza alla Corte di cassazione ex COGNOME art. 24-bis cod. proc. pen., opzione che valorizza però la discrezionalità del giudice nella delibazione della configurabilità dei presupposti della dichiarazione di incompetenza.
A ciò deve aggiungersi che la relazione finale della “RAGIONE_SOCIALE” ha suggerito, in ossequio ai principi costituzionali dell’efficienza e della ragionevole durata del processo, di “responsabilizzare il giudice di merito” nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte per la definizione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta “solo al cospetto di questioni di una certa serietà”, in modo da evitare potenziali usi strumentali dell’istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione dell’eccezione.
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È pertanto necessario che la decisione del giudice sia affidata a un canone di ragionevole presunzione di fondatezza della questione, rientrando in tal modo nei poteri del giudice investito della questione sulla competenza per territorio sollevata dalla parte con istanza di rimessione il rigetto dell’eccezione, ove ne reputi l’infondatezza, senza essere tenuto al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione. Ora, è vero che la norma di nuovo conio non fornisce espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudice che “pronuncia ordinanza”, ma è altrettanto evidente che si tratta di un provvedimento che, alla luce dell’art. 125 cod. proc. pen., deve essere motivato a pena di nullità e che si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza. Siccome nell’architettura dell’art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente s COGNOME t COGNOME I COGNOME h “puo”,vhon deve, rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull’eccezione sollevata dalla parte. Del resto, la ratio della norma (evitare che l’eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un “vizio occulto” del processo, con la possibilità che essa in seguito determini la caducazione dell’attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l’iter processuale) rende evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza. Del resto, tale provvedimento non “blocca” il processo, né determina il rischio dell’inutile dispendio di attivit processuale, dal momento che il giudice indicato come competente ha le seguenti opzioni: se si ritiene competente, deve procedere; se si ritiene incompetente, trasmette gli atti al giudice ritenuto competente, salvo che questi fosse il giudice che gli aveva trasmesso gli atti per competenza, nel qual caso deve sollevare il conflitto. Il giudice che non si ritiene incompetente, perché altrimenti declinerebbe la competenza o solleverebbe il conflitto, ha titolo a utilizzare il rinvio pregiudiziale, spiegando le ragioni della propria decisione illustrando specificamente le questioni sollevate dalle parti, sempre che non ritenga manifestamente infondate le eccezioni difensive. Tale attività esplicativa è peraltro insita nella rimessione degli “atti necessari” e nell’indicazione “delle parti e dei difensori”. Diversamente opinando, si finirebbe per interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza: si tratterebbe in tale prospettiva di uno strumento indeterminato e dispersivo, che rischierebbe di risultare inidoneo a raggiungere l’obiettivo che la norma ha inteso perseguire, Corte di Cassazione – copia non ufficiale
poiché si costringerebbe la Corte di cassazione a valutare “al buio” la questi dì competenza, senza la mediazione provvedirnentale dell’atto di rimessione.
Orbene, in applicazione di tale premessa interpretativa, deve riteners / ( 7 ri 24. n che il rinvio pregiudiziale azionato dal G.U.P.`lnon sia ammissibile. Ed invero il giudice si è limitato a dare atto delle eccezioni difensi incompetenza territoriale, senza spiegarne il fondamento giuridico e soprattut senza prendere alcuna posizione rispetto alle stesse, così di fatto delegando buio” la decisione sulla competenza alla Corte di cassazione, previa trasmissio delle memorie difensive e di un’annotazione della Guardia RAGIONE_SOCIALE, di cui no è stata peraltro adeguatamente illustrata la pertinenza ai fini del decidere. Non possono ritenersi dunque rispettate le condizioni imposte per il rinv pregiudiziale, occorrendo a tal fine una compiuta esposizione non solo del deduzioni delle parti, ma anche delle relative valutazioni dell’organo giudica rispetto a ciascuna delle tre diverse eccezioni di incompetenza sollevate.
Ne consegue che, in sintonia con le considerazioni e con le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, la richiesta di rinvio pregiudiziale avanzata dal G.U del Tribunale di Firenze deve essere dichiarata inammissibile, da c conseguendo la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze, Ufficio G.I.P.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 24 bis cod. proc. pen. disposto con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Firenze del 11 maggio 2023. Dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze, Sezione Giudici pe indagini preliminari.
Così deciso il 27/10/2023