Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41518 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41518 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. proposto, con ordinanza del 29 maggio 2024, dal Giudice per l’udienza preliminare di Macerata.
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per la dichiarazione della competenza del Tribunale di Ancona, sentito il difensore, AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME e NOME COGNOME, che si è associato alle conclusioni del pubblico ministero.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Ancona dichiarava la propria incompetenza territoriale in relazio reato previsto dall’art. 416 cod. pen. ed al reato di riciclaggio contestato al capo rubrica accusatoria e, conseguentemente, trasmetteva gli atti al pubblico ministero il Tribunale di Macerata.
Il pubblico ministero presso il Tribunale di Macerata, ricevuti gli atti, ch giudice per l’udienza preliminare di rimettere gli atti in cassazione ai sensi de bis cod. pen..
Il giudice, accogliendo tale sollecitazione, proponeva il rinvio pregiudiziale, al che la competenza dovesse essere radicata presso il Tribunale di Ancona. Riteneva in che (a) per quanto riguardava la associazione, sarebbe stato evidente il teleologico con il reato di bancarotta descritto al capo 41), (b) per quanto rig le condotte di riciclaggio, le stesse sarebbero state consumate nel luogo dove pervenute le somme trasferite con i bonifici, ovvero, anche in questo caso, ad Ancon
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’istanza di rinvio pregiudiziale non è ammissibile.
1.1. Il collegio ritiene che lo strumento previsto dall’art. 24-bis cod. proc. pen. non possa essere utilizzato per risolvere “conflitti” di competenza, ma solo per sollec via anticipata e pregiudiziale, la definitiva decisione della Cassazione in or competenza territoriale, quando il giudice investito del processo dubiti, con argo specifici, della sua legittimazione.
Come già evidenziato «il nuovo istituto riveste una funzione strumentale, rispet raggiungimento del fine di una intangibile definizione del tema della competenza territorio, in modo che risulti scongiurato il pericolo della inutile celebrazione di fondati su una errata attribuzione di competenza, con conseguente necessità di d iniziare da capo il processo” (cfr. Commissione Lattanzi, Relazione finale e propos emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, p. 40, che ha anche evidenziato che “l’introduzione istituto che consente alla Corte di risolvere in via definitiva la questione rel competenza, mettendo così il processo “in sicurezza”, risponde evidentemente anche principio costituzionale dell’efficienza e della ragionevole durata del processo”) differenza del conflitto, ex art. 30 cod. proc. pen., tuttavia, la natura anticipator preventiva dello strumento del rinvio pregiudiziale presuppone, nella nuova archite delineata dopo la riforma, che sulla competenza non vi sia ancora stata una decisio parte di altro giudice parimenti investito della questione della competenza terri Diversamente opinando non si comprenderebbe la ragione per la quale il rimedi pregiudiziale sia stato inserito all’art. 24-bis cod. proc. pen., Capo IV – Provvedime giurisdizione e competenza – e non nella disciplina dei conflitti di competenza, Cas Conflitti di giurisdizione e competenza- che è rimasta inalterata» (Sez. 3, n. 223 14/03/2024, Gip Siena, Rv. 286438).
In accordo con tale interpretazione, il collegio riafferma che lo strumento pr dall’art. 24-bis cod. proc. pen. non possa essere utilizzato quando l’investitura a deci deriva dalla decisione di altro giudice, che ha declinato la propria competenza. In emerge un conflitto fondato sul disaccordo con quanto ritenuto in una sentenz incompetenza territoriale, l’unico strumento per dirimerlo è quello previsto dall’art.
proc. pen.. Il rinvio pregiudiziale previsto dall’art. 24-bis cod. proc. pen. è, invece, una misura che mira a prevenire il contenzioso sulla competenza attraverso la sollecita di una decisione – precoce e definitiva- della Cassazione, utilizzabile in as conflitto quando il giudice ritenga, ex officio, o su sollecitazione di parte, di ottenere una statuizione definitiva sul tema della competenza territoriale.
Si riafferma, dunque, che è inammissibile il rinvio pregiudiziale per la decision competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. disposto dal giudice, al quale gli siano stati trasmessi per effetto di una sentenza dichiarativa di incompetenza emes altro giudice, che si ritenga, a sua volta, territorialmente incompetente, in quanto anticipatoria e preventiva di tale strumento postula che non vi sia già stata una de sulla competenza territoriale, sicché, in tal caso, l’unico rimedio esperibile risulta di competenza (Sez. 3, n. 22304 del 14/03/2024, cit.).
1.3. Nel caso in esame, tuttavia, il giudice per l’udienza preliminare di Macer affermato che la richiesta di rinvio pregiudiziale dovesse essere considerata “anche” una rimessione alla Corte di Cassazione ex art 28 cod. proc. pen., in tal modo assegn seppur in modo perplesso, alla sua istanza una duplice veste (quella di rinvio pregiud ex art. 24-bis cod. proc. pen., da un lato, e quella di conflitto di competenza, dall’al
Il collegio ritiene, tuttavia, che l’istanza di risoluzione del conflitto, ov così qualificabile la richiesta avanzata dal Giudice per l’udienza preliminare di Ma risulta preclusa dal fatto che non sono stati effettuati gli adempimenti previsti da cod. proc. pen., che ne condizionano l’ammissibilità.
1.4. Da ultimo, deve essere rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal gi istante, non osta alla proposizione del conflitto quanto previsto dall’art. 28, comm codice di rito.
Il collegio ritiene, infatti, che la prevalenza attribuita alla decisione diba rispetto a quella del giudice per le indagini preliminari riguardi solo i confl riconducibili a quelli di competenza e giurisdizione compiutamente descritti al comm dell’art. 28 cod. proc. pen., ma riferibili a “casi analoghi” (come, ad esempio, al relativo all’inquadramento del reato tra quelli che richiedono la citazione diretta che la richiesta di rinvio a giudizio con la celebrazione dell’udienza prelimina 1, n. 32389 del 25/02/2014, NOME, Rv. 261138)
Si riafferma, cioè, che in tema di conflitto di competenza, la disposizione con nell’art. 28, comma secondo, cod. proc. pen. secondo la quale, nei casi di contra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento, in “casi analoghi” ai conf competenza prevale la decisione di quest’ultimo, non opera allorché i giudici in conf appartenenti a diversi uffici, siano stati investiti, mediante esercizio dell’azione parte dei rispettivi organi del pubblico ministero, della cognizione dei medesimi ricorrendo, in tale ipotesi, un conflitto di competenza vero e proprio (Sez. 1, n. 2
07/05/2015, COGNOME, Rv. 263383 – 01; Sez. 1, n. 16555 del 01/04/2010, COGNOME, Rv 246942; Sez. 1, n. 5363 del 07/12/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 196101).
1.4. Si ricorda, infine, che il provvedimento con cui il giudice, ai sensi dell’ar cod. proc. pen., rimette alla Corte di cassazione la questione concernente la compe per territorio non ha effetto sospensivo rispetto al processo, in ragione dell’applic rinvio pregiudiziale della previsione di cui all’art. 30, comma 3, cod. proc. pen. (S 36768 del 18/07/2023, Ciravegna Rv. 284937 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale.
Così deciso in Roma, il giorno 25 settembre 2024
L’estensore
La Presidente