Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46937 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46937 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/07/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: GIP C/0 TRIBUNALE DI VELLETRI nei confronti di:
con l’ordinanza del 13/02/2023 del GIP TRIBUNALE di VELLETRI
udita la relazione svolta dal Consigliere’ COGNOME COGNOME; tettEr/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il GLYPH P.G. chiede l’inammissibilità del riti:yrs-e. GLYPH J ·
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13/02/2023 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Velletri ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale – sollevata dalle dife procedimento penale a carico di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME – di detto Tribunale in favore di quello di Roma.
A tale riguardo evidenzia che, secondo la prospettazione accusatoria, gli imputati COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME si sarebbero associati tra loro allo scopo di commettere una serie indeterminata di reati contro il patrimonio, nello specifico truffe nei confronti pluralità di acquirenti di pellet, COGNOME con il ruolo di promotore ed organizzatore, COGNOME come copromotori e la COGNOME come collaboratrice, e avrebbero, poi, posto in essere i reati satellite mediante la costituzione della società RAGIONE_SOCIALE avente sede legale in Roma Rileva, quindi, che è indubbio che il luogo in cui gli associati risultano essersi incontr programmare, ideare e dirigere l’attività illecita contestata è Anzio, ove vi è la sede second e operativa della società. E ciò sarebbe emerso, sempre secondo detto Giudice, già dai primi atti di indagine, che registravano la presenza in detto luogo degli imputati, che a più rip avevano provveduto a collocare del materiale dell’attività commerciale da destinare verosimilmente alla vendita; luogo nel quale l’imputata COGNOME di avere consegnato al momento del licenziamento, a COGNOME, anche lui presente in quel punto vendita, i contrat stipulati presso i vari punti di vendita sparsi sul territorio.
Osserva ancora detto Giudice come COGNOME si fosse recato presso la propria attività denominata RAGIONE_SOCIALE, sita in Nettuno, e lì si fosse fatto consegnare dei bancali di pellet; e come ancora i conti correnti bancari fossero accesi presso istituti bancari di Anzio e Nettun Conclude con l’evidenziare che, diversamente da quanto sostenuto dalle difese che fanno leva sulla cessione di quote da COGNOME a COGNOME del 13 settembre 2018, registrata in Roma, quale prima espressione dell’accordo criminoso assunto, gli imputati già si conoscevano prima di detta data e già frequentavano le sedi operative in quel di Anzio, manifestando e realizzand in quei luoghi l’operatività della struttura associativa attraverso la predisposizione di ordi di pellet poi non onorati e per i quali avrebbero, invece, ricevuto il compenso.
Detto Giudice, preso, infine, atto della contestuale richiesta ex art. 24-bis cod. proc. pen., rimette la decisione della competenza territoriale a questa Corte ai sensi di detto articolo.
Il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, presenta memoria con cui chiede di dichiararsi inammissibile il rinvio pregiudizial sulla questione di competenza, in quanto risolta con ordinanza motivata di rigetto.
La difesa di NOME COGNOME deposita memoria difensiva nell’interesse del suo assistito nella quale ripercorre la ratio legis dell’istituto del rinvio pregiudiziale e insiste sulla risoluzio
della questione sottoposta all’attenzione di questa Corte, a prescindere dalla infondatezz dell’eccezione di incompetenza territoriale ritenuta dal G.u.p. del Tribunale di Velletri, pr se del caso, formulazione di questione incidentale di legittimità costituzionale del comma dell’art. 24-bis cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 111 Cost.
Evidenzia che: – è errata l’impostazione accusatoria, che valorizza una delibera assembleare del 22 giugno 2018, tenutasi nello studio di un AVV_NOTAIO di Anzio come indice dell’esistenza di un sodalizio criminoso individuato come costituitosi a partire dal luglio 20 è, invece, rilevante, ai fini dell’individuazione della competenza territoriale, la cessione d relative alla Coax da COGNOME e COGNOME del 13.9.18, avvenuta a Roma; – infine, erra il G. ad evincere la competenza territoriale da atti di indagine – in particolare RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME – che, invece, non consentivano tale conclusione, difettando di una precisa indicazione temporale della presenza degli imputati nell sede di Anzio, nonché dai conti correnti della società, non tutti di istituti bancari circondario del Tribunale di Velletri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La richiesta di rinvio pregiudiziale è inammissibile.
L’istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla compete per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introAVV_NOTAIOo dall’art. 4 d. Igs. 10 ottobre 2022, n 150 (c.d. riforma Cartabia), integra un meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sull competenza territoriale, consentendo di rimettere al Giudice di legittimità, in via anticipat la questione di competenza territoriale sia su sollecitazione delle parti, sia di iniziat giudice. Dal dato letterale del comma 1 del suddetto art. 24-bis emerge che il giudice «può» rimettere la questione di competenza alla Corte di cassazione, il che implica che il rin presuppone un vaglio di meritevolezza dell’istanza di parte e che, laddove accolta, l rimessione deve essere necessariamente motivata (si veda Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720, secondo cui in tema di rinvio pregiudiziale il giudice, investito della questio che intenda rilevarla “ex officio” è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a mo propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l’impossibilità di risolve mediante l’utilizzo degli ordinari strumenti normativi).
Nel caso in esame il rinvio è stato disposto a seguito di sollecitazione di parte, avanz contestualmente all’eccezione d’incompetenza territoriale del Tribunale di Velletri in favore quello di Roma. Ma dall’ordinanza emessa all’esito dell’udienza del 13 febbraio 2023 si evince che l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle parti è stata rigettata in qu ritenuta manifestamente infondata, essendo indubbio per il remittente che il luogo in cui g
associati risultano essersi inizialmente incontrati per programmare, ideare e dirigere l’ill attività contestata è Anzio e l’assunto secondo cui l’attività illecita si è concretizzata ab origine a Roma in forza di una cessione di quote del 13 settembre 2018 ivi registrata non è ex se indicativo delle reali intenzioni degli imputati COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME
L’eccezione di competenza è stata, dunque, risolta con ordinanza motivata di rigetto, talché il rinvio pregiudiziale si palesa inammissibile, posto che la ragionevole presunzione fondatezza della questione eccepita dalla parte sarebbe comunque – come rilevato nella memoria difensiva summenzionata – in contrasto con la già avvenuta decisione di rigetto dell’eccezione difensiva di incompetenza territoriale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale.
Dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Velletri per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2023.