Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44849 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44849 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul rinvio pregiudiziale proposto da
TRIBUNALE DI PISTOIA
nato a PISA il DATA_NASCITA
nel procedimento nei confronti di:
COGNOME NOME
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visti gli atti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procurat generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto sia dichiarata la inammissibilità rinvio pregiudiziale;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME nella qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto sia dichiarata la inammissibilità del rinvio pregiudiziale
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa all’udienza del 22 marzo 2023 il Tribunale di Pistoia trasmetteva gli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 24 -bis cod. proc. pen., preso atto della eccezione di incompetenza territoriale proposta come questione preliminare dalla difesa di NOME COGNOME, imputato del reato di truffa in danno di NOME COGNOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, costituitosi parte RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte perché decidesse su detta eccezione, dopo avere ritenuto l’eccezione di incompetenza “non fondata e quindi da rigettare”.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale e il difensore della parte civil hanno depositato conclusioni scritte.
Il rinvio pregiudiziale della questione di competenza è inammissibile.
La giurisprudenza di questa Corte, sin dalle prime applicazioni dell’istituto processuale inserito con l’art. 24 -bis cod. proc. pen. nel codice di rito dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è costante nell’affermare che l’ordinanza con la quale il giudice di primo grado decide di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta.
Detta norma, infatti, prevede che «la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione».
In particolare, quando sia la parte privata ad eccepire l’incompetenza territoriale (e chieda contestualmente detta rimessione, per evitare poi di incorrere nella preclusione prevista dal comma 6), il giudice, qualora ritenga infondata l’eccezione (diversamente, pronuncerebbe sentenza di incompetenza), deve motivare della scelta e prendere esplicita posizione sull’eccezione sollevata dalla parte.
Richiamata la relazione finale della “RAGIONE_SOCIALE” (secondo la quale occorre «responsabilizzare il giudice di merito» nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte per la definizione della questione sulla competenza
territoriale, orientando la scelta «solo al cospetto di questioni di una certa serietà», in modo da evitare potenziali usi strumentali dell’istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione), si è affermato che rientra «nei poteri del giudice investito della questione sulla competenza per territorio sollevata dalla parte con istanza di rimessione, il rigetto dell’eccezione, ove ne delibi l’infondatezza, senza essere tenuto al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione».
Pertanto, il giudice che non si ritiene incompetente «ha titolo a utilizzare il rinvio pregiudiziale, spiegando le ragioni della propria decisione, illustrando specificamente le questioni sollevate dalle parti, sempre che non ritenga manifestamente infondate le eccezioni difensive. Tale attività esplicativa è, del resto, insita nella rimessione degli “atti necessari” e nell’indicazione “delle parti e dei difensori”. Diversamente opinando, si finirebbe per interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza si tratterebbe di uno strumento indeterminato e dispersivo, che rischia di risultare inidoneo a raggiungere l’obiettivo che la norma ha inteso perseguire, poiché si costringerebbe la Corte di cassazione a valutare “al buio” la questione di competenza, senza la mediazione provvedimentale dell’atto di rimessione» (Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Iannotta, Rv. 284720-01; in senso conforme, fra le pronunce non massimate, v. Sez. 2, n. 30721 del 13/07/2023, COGNOME; Sez. 2, n. 28561 del 20/06/2023, COGNOME; Sez. 2, n. 37881 del 16/06/2023, COGNOME; Sez. 1, n. 22326 del 03/05/2023, COGNOME).
Nel caso di specie – come detto – il Tribunale di Pistoia ha trasmesso gli atti a questa Corte, dopo avere ritenuto l’eccezione di incompetenza “non fondata e quindi da rigettare”, senza compiere alcuna delibazione o valutazione della questione.
Gli atti, dunque, vanno restituiti allo stesso Tribunale, considerata la inammissibilità della richiesta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale. Dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Pistoia.
Così deciso il 10 ottobre 2023.