Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26170 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26170 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
SENTENZA
Sul rinvio pregiudiziale ex art. 24 bis c.p.p. proposto dal Tribunale di Milano con ordinanza in data 20/03/2025
nel procedimento a carico di :
COGNOME NOME nato a Treviso il 09/04/1966
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale ha chiesto dichiararsi l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quella del Tribunale di Venezia
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 20/03/2025 il giudice monocratico del Tribunale di Milano ha rimesso alla Corte di cassazione la questione pregiudiziale concernente la competenza per territorio, tempestivamente eccepita, nei confronti del medesimo Tribunale di Milano, a favore di quello di Venezia, dalla difesa di COGNOME NOME imputato del delitto di truffa aggravata ai
danni della società RAGIONE_SOCIALE
Il Giudice remittente dopo avere delineato le caratteristiche fattuali della condotta e segnalato che si verteva in tema di truffa contrattuale avvenuta mediante due bonifici bancari, l’uno avente carattere strumentale, disposto in data 08/07/2024 in favore del mediatore la società RAGIONE_SOCIALE di euro 70.150,00, l’altro effettuato in data 30/07/2020 in favore della società RAGIONE_SOCIALE di cui era amministratore RAGIONE_SOCIALE del valore di due milioni di euro costituente l’ingiusto profitto, rilevava che trattandosi di truffa a consumazione prolungata il luogo di consumazione del reato era quello in cui si era cui si era verificata l’ultima disposizione patrimoniale cui conseguiva l’incameramento del profitto e cioè a Venezia, pertanto la competenza per territorio doveva ritenersi radicata innanzi al Tribunale di Venezia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.0sserva il Collegio che la rimessione della questione pregiudiziale sulla competenza per territorio disposta dal Tribunale di Milano è inammissibile. Ed invero, il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, per la decisione sulla questione della competenza per territorio, disciplinato dall’art. 24-bis cod. proc. pen., è stato introdotto nell’ordinamento dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, in attuazione del disposto dell’art. 1, comma 13, lettera n), della legge delega n. 134 del 27 settembre 2021. A mezzo di tale strumento, viene offerta la possibilità – al giudice procedente, che si trovi a dirimere una questione inerente alla competenza per territorio – di rimettere, d’ufficio o su istanza di parte, la relativa questione alla Corte di cassazione, così provocando una decisione dotata di effetto preclusivo quanto alla possibilità di prospettare nuovamente la medesima questione nel corso del procedimento.
Il nuovo istituto riveste una funzione strumentale, rispetto al raggiungimento del fine di una intangibile definizione del tema della competenza per territorio, in modo che risulti scongiurato il pericolo della inutile celebrazione di processi fondati su un errata attribuzione di competenza, con il quale si sono voluti evitare casi, che si sono verificati, in cui l’incompetenza, tempestivamente eccepita, è stata riconosciuta fondata solo in Cassazione, con conseguente necessità di dover iniziare da capo il processo. Esso, in particolare, si presenta come un meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge, GLYPH quindi, GLYPH agli GLYPH ordinari strumenti di
“impugnazione” nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale. A differenza del conflitto ex art. 30 cod. proc. pen., la natura anticipatoria e preventiva dello strumento del rinvio pregiudiziale affida la decisione sulla rimessione al giudice procedente, dotato di maggiore ambito di scelta rispetto a quello investito da una precedente decisione in conflitto.
Il primo comma dell’articolo, letto congiuntamente al sesto, individua i presupposti del rinvio pregiudiziale, i soggetti legittimati ed i termini entro cui la questione concernente la competenza per territorio deve essere rimessa alla Corte di cassazione.
La nuova norma attribuisce al giudice il potere discrezionale di valutare la meritevolezza della richiesta e l’opportunità del rinvio.
Come già ritenuto da questa Corte, nell’architettura dell’art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice procedente può – e non deve – rimettere la questione alla Corte di cassazione ma, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull’eccezione sollevata dalla parte. La norma di nuovo conio non fornisce espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudice che pronuncia ordinanza, ma si tratta di un provvedimento che, alla luce dell’art. 125 cod. proc. pen., deve essere motivato a pena di nullità e che si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza (Sez. 1, n. 22236 del 03/05/2023, n.m.).
Ed è stato rimarcato da questa Corte come, al fine di definire il potere discrezionale del giudice, debba essere valorizzata la ratio della norma evitare che l’eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un vizio occulto del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell’attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l’iter processuale – tenendo anche conto che la relazione finale della Commissione COGNOME aveva suggerito, in ossequio ai principi costituzionali dell’efficienza e della ragionevole durata del processo, di «responsabilizzare il giudice di merito» nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte regolatrice per la definizione della questione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta solo al cospetto di questioni di una certa serietà, in modo da evitare potenziali usi strumentali dell’istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione (Sez. 1, n. 22319 del 11/04/2023, n.nn.).
La serietà della questione costituisce, quindi, il requisito implicito della
fattispecie in esame.
La norma di nuovo conio, peraltro, convive con il preesistente sistema normativo della competenza territoriale e vi si affianca con la funzione di prevenire l’ingresso al sistema dei conflitti di competenza, quando la questione è seria: la discrezionalità del giudice, sia nell’ipotesi della richiesta di parte che della rimessione d’ufficio, è una discrezionalità vincolata alla serietà della questione di competenza. Il giudice, dunque, investito della questione o che intenda rilevarla d’ufficio, è tenuto, ai fini della ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della questione e prospettando l’impossibilità di risolverla mediante l’utilizzo degli ordinari strumenti. Con la conseguenza che il giudice potrà disporre, a pena di inammissibilità, il rinvio pregiudiziale, anche d’ufficio, con congrua motivazione, quando dubiti seriamente della propria competenza e sempre che la parte non sia decaduta dalla facoltà di riproporre la questione di competenza nel corso del processo.
2.Ciò premesso, deve, allora, osservarsi che la ratio dell’istituto rende evidente che è preclusa la rimessione ex art. 24-bis cod. proc. pen., allorquando il giudice sia certo della propria competenza o incompetenza, dovendo in tal caso, adottare il consequenziale provvedimento sulla base degli istituti previgenti: se ritiene la questione fondata dovrebbe dichiarare immediatamente la propria incompetenza; diversamente, se è convinto della manifesta infondatezza della questione, dovrebbe rigettare l’eccezione. Ed è evidente che il giudice si troverà a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza (Sez. 1, n. 22326 del 03/05/2023, cit.; Sez. 2, n. 285 del 20/06/2023, n.m.).
Nel caso di specie, il Giudice monocratico del Tribunale di Milano ha rimesso la questione di competenza a fronte di un’eccezione di incompetenza tempestivamente proposta dalla difesa dell’imputato argomentando in termini di certezza circa la propria incompetenza territoriale essendosi il delitto di truffa consumato in Venezia luogo in cui è stato accreditato l’ultimo bonifico in favore di Terre di Venezia. Tale soluzione che tiene conto degli arresti giurisprudenzaili in tema di truffa contrattuale a consumazione prolungata (Sez. 2, n. 48027 del 20/10/2016, Rv. 268369; Sez. 2, n. 10570 del 21/02/2023, Rv. 284424) rende evidente che lo stesso giudice rimettente non dubita seriamente della questione di competenza, essendo,
anzi, GLYPH
certo,
GLYPH
della GLYPH
propria GLYPH
incompetenza, NOME
radicata
GLYPH
a GLYPH
Venezia, conseguentemente tale giudice avrebbe dovuto accogliere l’eccezione di
incompetenza territoriale e dichiarare immediatamente la propria incompetenza, sulla base degli istituti previgenti.
Il rinvio pregiudiziale della questione di competenza per territorio non è, pertanto, ammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 13/06/2025