Rinunzia al Ricorso: Conseguenze e Decisione della Cassazione
Nel processo penale, la presentazione di un’impugnazione è un diritto fondamentale, ma cosa accade quando la parte decide di fare un passo indietro? La rinunzia al ricorso è un atto processuale con conseguenze definitive, come chiarito da una recente sentenza della Corte di Cassazione. Il caso analizzato offre uno spaccato chiaro su come l’ordinamento gestisce la volontà di un ricorrente di non proseguire con l’azione legale intrapresa, portando a una dichiarazione di inammissibilità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma, che applicava a un soggetto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Contro tale provvedimento, l’interessato proponeva un’istanza di riesame, la quale veniva però respinta dal Tribunale di Roma.
Non arrendendosi, il soggetto decideva di impugnare anche questa seconda decisione, presentando ricorso per Cassazione. Tuttavia, in una fase successiva e prima della discussione del caso, perveniva alla Corte una dichiarazione formale da parte del ricorrente con la quale egli manifestava la volontà di rinunciare al ricorso stesso.
La Decisione della Corte sulla Rinunzia al Ricorso
Di fronte alla dichiarazione di rinuncia, la Corte di Cassazione ha agito in modo conseguenziale. I giudici hanno preso atto della volontà espressa dal ricorrente e hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate con l’impugnazione, ma si ferma a un livello procedurale, chiudendo di fatto il giudizio di legittimità.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e fondata su un principio consolidato del diritto processuale. La rinunzia all’impugnazione è un atto unilaterale e recettizio che manifesta la volontà della parte di non voler più coltivare il ricorso. Una volta che tale volontà viene formalizzata e portata a conoscenza del giudice, l’effetto è quello di estinguere il rapporto processuale relativo a quel grado di giudizio.
La Corte specifica che, in assenza di “situazioni di fatto sopravvenute che inducano ad una diversa determinazione”, la rinuncia impone una declaratoria di inammissibilità. Ciò significa che, a meno che non emergano circostanze eccezionali e successive alla rinuncia che possano metterne in discussione la validità o l’efficacia (circostanze non presenti nel caso di specie), il giudice non ha altra scelta se non quella di prendere atto della volontà della parte e chiudere il procedimento.
Le Conclusioni
La sentenza ribadisce un punto cruciale: la rinunzia al ricorso è una scelta strategica dalle conseguenze definitive. Una volta presentata, essa cristallizza la situazione processuale e rende inappellabile, in quella sede, il provvedimento originariamente impugnato. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questo serve a ricordare l’importanza di ponderare attentamente ogni atto processuale. La rinuncia non è un atto reversibile e segna la fine del percorso di impugnazione, con tutto ciò che ne consegue per la posizione giuridica dell’interessato. Il provvedimento che confermava gli arresti domiciliari, a seguito di tale rinuncia, non è più oggetto di discussione davanti alla Suprema Corte.
Cosa succede se un imputato rinuncia al proprio ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Questo significa che il procedimento di impugnazione si conclude senza che i giudici esaminino il merito della questione.
La dichiarazione di inammissibilità dopo una rinuncia è automatica?
Sì, secondo quanto stabilito dalla sentenza, la rinuncia impone la dichiarazione di inammissibilità, a meno che non si verifichino nuove situazioni di fatto che possano portare a una decisione diversa, cosa che non è accaduta in questo caso.
Qual era l’oggetto originale del ricorso che è stato poi abbandonato?
Il ricorso era stato presentato contro un’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico del ricorrente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15116 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15116 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/04/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Roma il 31 maggio 1985
avverso l’ordinanza resa il 4 dicembre 2024 dal Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza impugnata, ha respinto l’istanza di riesame presentata dal ricorrente avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma che gli aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Avverso il detto provvedimento ha proposto ricorso NOME COGNOME.
In data 27 febbraio 2025 è pervenuta dichiarazione di rinunzia al ricorso da parte del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La rinunzia all’impugnazione sottoscritta dal ricorrente, in mancanza di situazioni di fatto sopravvenute che inducano ad una diversa determinazione, impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nell
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno
2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro 500 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende.
Roma 2 aprile 2025
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Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
NOME COGNOME
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La Presidente nna NOME COGNOME
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