Rinunzia al Ricorso: Conseguenze e Procedura secondo la Cassazione
La presentazione di un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, ma cosa accade se, dopo averlo proposto, si decide di fare un passo indietro? Un’ordinanza recente della Suprema Corte illustra chiaramente le conseguenze di una rinunzia al ricorso, un atto che chiude definitivamente la controversia con importanti implicazioni per il ricorrente. In questo articolo, analizzeremo il caso di un imputato condannato per minaccia che ha deciso di ritirare il proprio appello, e vedremo come la Corte ha gestito questa situazione.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna alla Rinuncia
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che confermava la condanna di un imputato per il reato di minaccia. Non ritenendo giusta la decisione, l’imputato, attraverso il suo legale, presentava ricorso presso la Corte di Cassazione. Tuttavia, in un momento successivo, veniva depositata telematicamente una dichiarazione di rinunzia al ricorso. Questo documento, fondamentale per l’esito del procedimento, era firmato direttamente dal ricorrente e la sua firma era stata autenticata dal difensore, garantendone così la piena validità legale e la provenienza.
La Decisione della Cassazione e la Rinunzia al Ricorso
Di fronte a un atto formale e valido come la rinuncia, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto e agire di conseguenza. La decisione è stata netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è puramente procedurale e si fonda sull’atto di rinuncia. I giudici hanno rilevato che la rinuncia era stata depositata secondo le modalità telematiche previste e che la firma del ricorrente era stata correttamente autenticata dal suo avvocato. Questi elementi formali sono sufficienti per attestare la volontà inequivocabile della parte di abbandonare l’impugnazione. La Corte, pertanto, non entra nel merito dei motivi del ricorso originario (cioè le ragioni per cui l’imputato contestava la condanna per minaccia), poiché la rinuncia stessa preclude qualsiasi valutazione sulla fondatezza delle doglianze. La decisione si basa quindi sul principio che la volontà della parte di non proseguire il giudizio, se espressa nelle forme di legge, deve essere rispettata e produce l’immediata chiusura del procedimento.
Le conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono dirette e significative. Con la dichiarazione di inammissibilità, la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva e irrevocabile. Ma le conseguenze per il ricorrente non finiscono qui. La Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio in Cassazione. Inoltre, è stato condannato a versare una somma di cinquecento euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è una conseguenza tipica della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso, volta a scoraggiare impugnazioni presentate senza un’adeguata ponderazione. In sintesi, la rinunzia al ricorso, pur essendo un diritto della parte, comporta la fine del processo e l’insorgere di obblighi economici a suo carico.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
In base all’ordinanza, la rinuncia comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il procedimento si conclude e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Chi paga le spese in caso di rinunzia al ricorso?
Il soggetto che rinuncia al ricorso (il ricorrente) viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La rinuncia al ricorso richiede una forma specifica per essere valida?
Sì, il caso esaminato dimostra che la rinuncia deve essere formale. Nel caso specifico, è stata depositata telematicamente con la firma del ricorrente autenticata dal suo avvocato, una modalità che ne garantisce la validità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3328 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3328 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COGNOME il 29/12/1958
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 34964/2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 18 dicembre 2024
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di minaccia;
Preso atto che è stata depositata telematicamente rinunzia al ricorso con firma del ricorrente autenticata dall’Avv. NOME COGNOME donde il ricorso va dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente