Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15457 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15457 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME COGNOME nata a Lamezia Terme il DATA_NASCITA
Avverso L’ordinanza resa il 16 gennaio 2024 dal Tribunale di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per la rinunzia.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Lamezia Terme il 28 luglio 2023 con cui era stata rigettata l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere a lei applicata con provvedimento del 25 gennaio 2022, confermato in sede di legittimità a seguito della riqualificazione della condotta di concorso esterno in associazione mafiosa come partecipazione ad associazione mafiosa.
Con l’istanza di revoca presentata il 22 luglio 202:3, la difesa aveva evidenziato il tempo trascorso in vinculis, le risultanze dell’istruttoria dibattimentale e l’archiviazione del
procedimento penale per trasferimento fraudolento di valori nonché lo stato di incensurata dell’indagata.
Il tribunale tuttavia ha respinto l’istanza di revoca, rilevando l’assenza di elementi nuovi e tali da incidere sul quadro di gravità indiziaria.
2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l’indagata deducendo:
2.1 violazione di legge nella parte in cui il tribunale del riesame ha proposto una lettura atomistica degli indizi disconoscendo la loro qualità di inediti.
2.2 Violazione di legge e carenza e illogicità della motivazione nella parte in cui il tribunale ha allegato argomenti contraddittori parziali e contrastanti con il significat delle prove acquisite e non si è confrontato con quanto dedotto in ordine al superamento della presunzione ex art. 275 cod.proc.pen..
La ricorrente ha inoltre dedotto che il tribunale è incorso in violazione di legge poiché avrebbe dovuto valutare le note difensive depositate il 29 dicembre 2023, che meglio illustravano le deduzioni già contenute nella istanza di revoca.
2.3 Con nota trasmessa 1’8 aprile 2024 il difensore della COGNOME ha dichiarato, con comunicazione sottoscritta per ratifica dalla interessata, di volere rinunziare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’indagata ha ottenuto gli arresti domiciliari e non ha più interesse a coltivare l’impugnazione
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché il difensore e l’interessata personalmente hanno inviato nota sottoscritta con cui dichiarano di volere rinunziare all’impugnazione.
In presenza di una dichiarazione di rinunzia, proposta dal difensore e ratificata dalla parte, a prescindere dalle motivazioni addotte l’impugnazione va dichiarata inammissibile.
Tuttavia nel caso in esame non ricorrono gli estremi della carenza di interesse sopravvenuta, come allegato nella rinunzia, poiché il ricorso riguardava sia la gravità indiziaria che le esigenze cautelari e, nonostante la scarcerazione, permane a carico dell’indagata la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Alla stregua di queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per rinunzia e la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congruo liquidare in euro 1000 in favore della cassa delle ammende, in ragione del grado di colpa manifestato nella proposizione della impugnazione e del tempo trascorso tra la data di sostituzione della misura cautelare ( 29 marzo 2024)e la comunicazione della rinunzia a questo Ufficio ( 8 aprile).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende.
Roma 10 aprile 2024