Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 800 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 800 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2022
SENTENZA
6
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 29 marzo 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME ed intesa all’ammissione, in relazione alla pena detentiva indicata nel provvedimento di cumulo del 3 giugno 2020, alla misura alternativa della detenzione domiciliare ed ha, al contempo, dichiarato l’inammissibilità della richiesta di ammissione alla semilibertà.
NOME COGNOME ha proposto, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione imperniato su un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento, specificamente, al formulato giudizio di pericolosità sociale.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il 6 ottobre 2022 è pervenuta in Cancelleria la dichiarazione con cui il ricorrente – il quale aveva, in precedenza, depositato memoria con la quale aveva insistito nelle ragioni addotte con l’impugnazione – ha ritualmente rinunziato al ricorso.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile per sopravvenuta rinunzia.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte / 1( costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione GLYPH della GLYPH causa GLYPH di GLYPH inammissibilità», GLYPH alla GLYPH declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 500,00 euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/11/2022.