Rinunzia al ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze processuali derivanti dalla rinunzia al ricorso per Cassazione. Questo atto, apparentemente semplice, comporta effetti giuridici precisi e inevitabili, come la dichiarazione di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e la decisione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Dal Ricorso Iniziale alla Rinuncia
Un soggetto aveva impugnato davanti alla Corte di Cassazione un’ordinanza del Tribunale di Sciacca. Quest’ultimo, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta di applicare la disciplina del reato continuato, un istituto che consente di unificare la pena per più reati commessi in esecuzione di un unico disegno criminoso.
Successivamente alla presentazione del ricorso, lo stesso imputato ha cambiato strategia, decidendo di non proseguire con l’impugnazione. Ha quindi formalizzato la sua volontà attraverso un atto di rinuncia, firmato personalmente e con firma autenticata dal suo difensore di fiducia, che agiva anche in qualità di procuratore speciale.
La Decisione della Suprema Corte e gli Effetti della rinunzia al ricorso
La Corte di Cassazione, preso atto della volontà del ricorrente, ha applicato rigorosamente la normativa processuale. L’ordinanza emessa ha avuto un esito netto e prevedibile:
1. Dichiarazione di Inammissibilità: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La rinuncia, infatti, è una delle cause di inammissibilità previste esplicitamente dal codice di procedura penale.
2. Condanna alle Spese: Il rinunciante è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
3. Sanzione Pecuniaria: È stata disposta la condanna al pagamento di una somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La decisione della Corte si fonda su un meccanismo automatico previsto dalla legge. La rinunzia al ricorso, quando formalmente valida, preclude al giudice qualsiasi valutazione nel merito della questione. Il combinato disposto degli articoli 589 e 591 del codice di procedura penale stabilisce che la rinuncia produce l’effetto di rendere l’impugnazione inammissibile. Di conseguenza, scatta l’applicazione dell’articolo 616 dello stesso codice, che impone la condanna del ricorrente (la cui impugnazione è dichiarata inammissibile) al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto equo, data la causa di inammissibilità (la rinuncia), fissare tale somma in 500 euro.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia a un’impugnazione è un atto giuridico serio, con conseguenze economiche dirette per chi lo compie. Non si tratta di un semplice passo indietro, ma di un’azione che chiude irrevocabilmente il procedimento, attivando sanzioni processuali ben definite. La decisione di rinunciare deve quindi essere attentamente ponderata, considerando che, oltre a precludere una decisione sul merito, comporta l’obbligo di sostenere i costi del procedimento e una sanzione pecuniaria.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso per Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito della questione sollevata.
Quali sono le conseguenze economiche della rinunzia al ricorso?
La parte che rinuncia al ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in 500 euro.
Perché la rinuncia deve essere un atto formale e autenticato?
La legge richiede che la rinuncia sia espressa in modo chiaro e inequivocabile, tramite un atto firmato dalla parte e con firma autenticata dal difensore. Questa formalità garantisce la certezza della volontà del ricorrente di abbandonare l’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18528 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18528 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/11/2023 del TRIBUNALE di SCIACCA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME aveva proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di Sciacca, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’applicazione della disciplina del reato continuato tra reati separatamente giudicati;
rilevato che, successivamente, il ricorrente ha ritualmente rinunziato al ricorso con atto a sua firma, autenticata dal difensore di fiducia e procuratore speciale;
ritenuto che alla rinunzia, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l’inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione della causa d’inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 marzo 2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente